Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021. Adeguamento delle tabelle
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di variazione – anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2020”. Il predetto decreto conferma, all’articolo 1, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020 è determinata in misura pari allo 0% dal 1° gennaio 2021.
All’articolo 2 prevede, invece, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a +1,70% dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
In fase di rinnovo delle pensioni per l’anno 2022, come indicato nella circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 e anticipato in premessa, è stata applicata la percentuale di perequazione, pari all’1,60%, comunicata dal Coordinamento generale statistico attuariale.
Con la presente circolare si comunica l’avvenuta applicazione, sulla rata di marzo 2022, dell’indice di perequazione dell’1,70% con la corresponsione dei relativi arretrati, ove dovuti.La circolare integrale la trovi QUI