La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 16797 del 07/07/2017, ha recentemente chiarito quando anche le Province sono soggette all’Ici. Nel caso di specie un’Amministrazione Provinciale proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, a conferma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo – salvo che per le sanzioni – l’avviso di accertamento notificatole da un Comune per mancato pagamento Ici 2010 su taluni immobili di sua proprietà. Continua ↓
Tali immobili erano adibiti ad impianti sportivi (campo di calcio, piscine, pattinodromo, palazzetto dello sport) e utilizzati per corsi universitari e di formazione sanitaria. La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, riteneva che non fosse nella specie applicabile l’esenzione di cui all’articolo 7, primo comma, lettera a) d.lgs. 504/92, trattandosi di immobili non destinati direttamente ed immediatamente a compiti istituzionali della Provincia, stante il loro affidamento a terzi. Continua ↓
Nel confermare tale conclusione la Corte di Cassazione affermava che sono esenti dall’imposta “gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, (…) destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Continua ↓
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