Articolo a cura del 1° Lgt in pensione PISTILLO Antonio
Nel precedente articolo pubblicato sul sito il 27 luglio scorso, dopo aver risposto alla domanda di un collega che mi chiedeva come è determinata la pensione definitiva alla fine del periodo di ausiliaria, ho fatto presente che, dal mese di maggio 2021, avevo posto le basi per un ricorso al fine di valorizzare la contribuzione previdenziale versata in costanza di ausiliaria, specificando che sostenevo questa tesi da molto tempo, dal momento in cui è stato introdotto il sistema contributivo per tutti, anche per coloro che avevano + 18 anni di servizio al 31/12/95 in quanto beneficiari di una quota parte di pensione calcolata col sistema contributivo (quota C) costituita da un montante contributivo accumulato dal 01/01/2012 alla data del congedo.
Inoltre, evidenziavo che il montante accumulato alla data del congedo potesse essere maggiorato dei contributi versati durante l’ausiliaria, proprio in virtù di quanto previsto dal comma 1, dell’art. 1871, del D. Lgs. n. 66/2010 che statuisce che il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero come servizio effettivo, anche se il militare non è stato nel periodo stesso richiamato in servizio, e dal comma 2 dello stesso articolo che dispone che allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo.
Una maggiorazione del montante non solo costituita dalla contribuzione trattenuta al pensionato, pari all’8,80%, ma anche di quella a carico dell’Amministrazione Difesa del 24.20%, in modo che il versamento all’Inps fosse compiuto nella sua interezza del 33%.
La valorizzazione dei contributi versati in costanza di ausiliaria sembrava essere possibile solo tramite un ricorso, almeno fino al comunicato del 23 giugno 2021 dell’AMUS Aeronautica “A beneficio di tutto il personale prossimo al pensionamento, che è interessato all’opzione del c.d. moltiplicatore, ci preme
comunicare che, stando a notizie avute per vie informali, il periodo in ausiliaria verrà valorizzato anche nel conteggio della quota “C” della pensione.
Tale decisione, che riteniamo assolutamente coerente con il sistema di carico contributivo cui è sottoposto il personale in ausiliaria, renderà più difficile la scelta dell’istituto a cui accedere, tenendo conto che, alla luce di tale ultima novità, verranno meno molte delle valutazioni economiche che in molti casi conducevano i militari ad optare per la scelta del c.d. moltiplicatore” che lasciava intendere che qualche iniziativa al livello centrale era o stata per essere intrapresa, ma nulla era certo sia del come e, soprattutto, da quanto questa valorizzazione avrebbe prodotto effetti positivi sulla rideterminazione del trattamento di quiescenza a fine ausiliaria.
È FATTA, È UFFICIALE I CONTRIBUTI VERSATI IN AUSILIARIA SARANNO VALORIZZATI D’UFFICIO
Con una direttiva del 4 agosto 2021, la direzione generale della previdenza militare e della leva ha, finalmente, preso una posizione ed ha dato delle indicazioni che rivoluzioneranno l’ausiliaria, permettendo così l’ottimizzazione dei contributi in quanto costituiranno montante contributivo che sarà trasformato in pensione, all’atto della rideterminazione per fine ausiliaria, col coefficiente di trasformazione corrispondente all’età del pensionato a fine ausiliaria.
Tale disposizione prevede, per il momento, una sorta di sanatoria per tutto il 2021 infatti, la direzione generale ha manifestato l’opportunità di effettuare i versamenti all’Inps nella sua totalità, cioè al 33%, e quindi aggiungendo all’8.80% trattenuto al pensionato la quota a carico dell’Amministrazione del 24,40%.
Purtroppo, non è stata definita la decorrenza di questo nuovo principio, ma dalla lettura della disposizione traspare che avrà una retroattività che non potrà che essere dal 2012 e quindi a beneficio di tutto il personale collocato in ausiliaria dal 2 gennaio 2012, compreso quello che avevano già maturato la massima aliquota pensionabile dell’80% entro il 31/12/2011.
Molti colleghi davano per scontato che i contributi dovessero essere valorizzati, ma vi posso assicurare che non è così. Dall’introduzione del sistema contributivo per tutti sarebbe stato necessario soffermarsi sulla possibilità che i contributi trattenuti al personale in ausiliaria potessero maggiorare il montante contributivo accumulato dal 2012 alla data del congedo, ma la quasi totalità degli operatori a livello centrale che si occupavano di trattamento di quiescenza non riuscivano a cogliere questa opportunità perché ancora ancorati al limite massimo pensionabile dell’80% previsto nel previgente sistema retributivo, venuto meno dal 2012 in virtù dell’introduzione del contributivo per tutti.
L’applicazione dell’articolo1, commi 707 e 708, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 poteva essere un momento di ravvedimento per i fautori del limite dell’80% in quanto il doppio calcolo prevedeva un raffronto tra due sistemi di calcolo, quello nuovo vigente dal 2012 a seguito dell’introduzione del contributivo per tutti e quello del precedente sistema retributivo, valutando però tutta l’anzianità contributiva maturata alla cessazione, superando il concetto di “massima anzianità contributiva” e garantendo che l’importo del trattamento di fatto superasse l’80%.
Ma non finisce qui, c’è stato un altro momento in cui era possibile ricredersi e precisamente col D. Lgs. n. 94/2017 (riordino) che introdusse la possibilità di optare, in alternativa all’ausiliaria, per il c.d. moltiplicatore. In questo caso, in un primo momento, l’Amministrazione Difesa riteneva che il “moltiplicatore” non rientrasse nel doppio calcolo previsto dalla legge n. 190/2014, bensì si aggiungesse al trattamento di pensione spettante in quanto alternativo al trattamento di ausiliaria, ma successivamente ha congelato la disposizione interna in cui sosteneva tale tesi (probabilmente su pressione degli stessi addetti ai lavori di cui sopra), in attesa di una risposta dell’INPS interessato attraverso un apposito quesito.
L’Inps emise a tal proposito una circolare fantasiosa in cui negava la possibilità di percepire il moltiplicatore nella sua interezza e con un calcolo creativo riconosceva un importo comunque superiore al personale transitato nella riserva dall’ausiliaria a seguito opzione, di fatto riconoscendo quota parte del moltiplicatore che, tra l’altro, non riconosceva in sede di determinazione del trattamento di pensione, costringendo i colleghi a presentare istanza in autotutela ai sensi della deliberazione consiglio di amministrazione circolare Inps n. 146 del 15/12/2006 dal sottoscritto predisposte e accolte.
Oggi i fatti dimostrano che era possibile (a seguito opzione) beneficiare del moltiplicatore in alternativa al trattamento di ausiliaria e averlo “negato” ha prodotto un maggior beneficio per tutto il personale che godrà, a fine ausiliaria, di maggiori somme di pensione derivanti dalla rideterminazione del trattamento per applicazione:
dell’art. 1870 del D. Lgs. n. 66/2010 (trasformazione in quota di pensione dell’indennità di ausiliaria in godimento alla data di cessazione dell’ausiliaria);
dell’art. 1871 del D. Lgs. n. 66/2010 (attribuzione di uno scatto del 2,50% per ogni biennio trascorso in ausiliaria);
della rivalutazione della quota “C” (rivalutazione del montante contributivo accumulato alla data del congedo per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età a fine ausiliaria, in sostituzione di quello dell’età alla data del congedo)
della trasformazione dei contributi (sia quelli a carico pensionato che quelli a carico amministrazione) in quota di pensione attraverso il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età posseduta a fine ausiliaria.
Per evidenziare le differenze tra quanto si sarebbe percepito col moltiplicatore e quanto col nuovo principio dell’ausiliaria, ho predisposto le seguenti tabelle relative ad un 1° Lgt arruolato nel 1980, congedato il 31/12/2017 nella posizione di ausiliaria e con una anzianità contributiva al 31/12/95 di + 18 anni:
CALCOLO COL MOLTIPLICATORE
QUOTE