FINE AUSILIARIA: COME FUNZIONA E IL POSSIBILE RICORSO PER LA GIUSTA RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA “C”

Un collega dell’Esercito, tramite il sito Non Solo Marescialli, mi ha trasmesso il seguente messaggio: Gentili Signore/Signori, buongiorno. Sono il Primo Maresciallo Luogotenente in quiescenza E.I. Claudio SIRRI e seguo con molto interesse gli articoli del 1° Luogotenente in quiescenza Antonio Pistillo, che trovo estremamente particolareggiati, professionali ed incisivi. In ausiliaria dal 31/12/2014 (sistema retributivo, arruolato 10/01/1979 con + di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995), transitato nella posizione di riserva dal 01/01/2020.

Considerato che le problematiche di seguito elencate potrebbero interessare tanti altri colleghi nelle stesse condizioni, chiedo di voler valutare favorevolmente la possibilità di dare il proprio autorevole contributo in merito a:

 come si calcola la pensione definitiva, in termini di incrementi periodici del 2,50% dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria (art. 1871 D.Lgs 66/2010 e s.m.i.);

 come si calcola la rideterminazione della quota contributiva della pensione (quota C) al termine della posizione di ausiliaria ( art. 1864 D.Lgs. 66/2010 e s.m.i.);

 se sugli incrementi di cui sopra e l’indennità di ausiliaria va applicata o meno la percentuale di incremento del 18% ai fini della rideterminazione del trattamento di quiescenza;

 se esiste al momento una iniziativa legislativa tesa a superare la stranezza in base alla quale, a fronte del pagamento di 250,00 – 300,00 euro mensili per cinque anni di ritenute previdenziali ed assistenziali, la rivalutazione della quota C al termine della posizione in ausiliaria, con il coefficiente di trasformazione vigente a tale data, si limita a qualche centinaio di euro annui;

 i tempi previsti dalle norme di settore (se possibile indicare quali) entro i quali l’Autorità competente deve emettere il decreto di pensione definitiva e concludere il relativo procedimento amministrativo e da quale data decorrono questi termini (termine ausiliaria?);

 qualsiasi altra informazione utile in materia atta a far comprendere ai non addetti ai lavori i vari passaggi che portano l’importo della pensione provvisoria a quello definitivo.

Ringrazio per il Vostro contributo e per il tempo che vorrete dedicarmi e porgo distinti saluti. Claudio SIRRI

R I S P O S T A a cura del 1° Lgt in pensione PISTILLO Antonio

L’istituto dell’ausiliaria è un periodo transitorio durante il quale il militare, in caso di bisogno e per esigenze della Pubblica Amministrazione, può essere richiamato, per svolgere attività lavorativa nella provincia di residenza per un periodo di cinque anni che è la durata massima di permanenza nell’ausiliaria a seguito alla modifica apportata dal D. Lgs n. 94/2017 (riordino delle carriere).

Il personale militare che cessa dal servizio in modo permanente può transitare in ausiliaria:

 al raggiungimento del limite di età ordinamentale per il ruolo e grado rivestito (in genere 60 anni);

 a domanda al raggiungimento di almeno 40 anni di servizio effettivo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/97 la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024;

 a domanda per gli Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 909, comma 4 e 1873 del D. Lgs. n. 66/2010 e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità;

 a domanda anche in virtu’ del cd. Scivolo di cui all’articolo 2229 del D. Lgs. n. 66/2010 la cui efficacia è stata anch’essa prorogata sino al 31 dicembre 2024. Tale ultima disposizione consente agli Ufficiali e Sottufficiali che si trovino a non più di 5 anni dal limite di età previsto per il grado rivestito e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, di accedere alla posizione di ausiliaria nei limiti di un contingentamento annuale predefinito.

Tale collocamento in ausiliaria è equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento del limite di età. Si rammenta che il personale interessato potenzialmente dall’istituto dell’ausiliaria è solo quello militare, cioè il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina ed Aereonautica) e il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

Durante la permanenza in ausiliaria il personale, oltre alla liquidazione della pensione normale maturata sulla base dell’anzianità di servizio e degli assegni pensionabili al momento della cessazione dal servizio permanente, ha diritto, ai sensi dell’art. 1870 del D. Lgs. n. 66/2010, alla corresponsione dell’indennità di ausiliaria il cui importo è pari al 50% (per chi è stato collocato in ausiliaria dal 1° gennaio 2015) della differenza risultante dal raffronto fra alcune voci stipendiali spettanti al pari grado in servizio di pari anzianità e la quota relativa alle stesse voci portata in pensione dall’interessato.

L’indennità viene aggiornata ogni volta in cui, per effetto di leggi o contratti, le suddette voci stipendiali vengono incrementate per il parigrado in servizio.

Durante il periodo di godimento dell’ausiliaria il trattamento di quiescenza, comprensivo dell’indennità di ausiliaria, è soggetta alla ritenuta previdenziale nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività pari al 8,80%, nonché, e solo su richiesta dell’interessato di adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’Inps, alla ritenuta fondo credito pari allo 0,15%. Al momento della cessazione dall’ausiliaria cessa l’applicazione della sola ritenuta previdenziale.

Alla cessazione dalla posizione di ausiliaria il personale ha diritto, ai sensi dell’art. 1871 del D. Lgs. n. 66/2010, alla riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto, ai fini della determinazione dell’anzianità complessivamente utile, anche del periodo trascorso in ausiliaria (anche se il militare non è stato concretamente richiamato in servizio).

L’importo dell’assegno pensionistico viene determinato sulla base dei medesimi assegni di quiescenza sui quali era stato liquidato il trattamento di pensione al momento della concessione dell’ausiliaria comprensivi degli scatti di anzianità previsti (con un incremento, cioè, pari al 2,50% per ogni biennio trascorso in ausiliaria), nonché con l’inserimento nella base pensionabile dell’ultima indennità di ausiliaria in godimento e, infine, la quota contributiva (quota “C”) viene rideterminata utilizzando il coefficiente di trasformazione vigente alla data di cessazione dalla posizione di ausiliaria.

Fatta questa debita premessa, provo a spiegare come viene determinata la pensione definitiva.
Innanzitutto, viene determinato il trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili e dei servizi utili maturati all’atto della cessazione dal servizio permanente.

Prendiamo ad esempio il collega cessato il 31/12/2014 e simuliamo, avendo precedentemente determinato il suo trattamento di servizio degli ultimi 10 anni di attività, il suo trattamento di pensione ipotizzando (non conoscendo tutti i suoi dati e addirittura nemmeno l’età) quanto segue:

Arruolato 10/01/79 – Servizi Operativi (solo maggiorazione di 1/5) – Percettore di Indennità Operativa di Campagna – Indennità Accessorie NON CONSIDERATE (ovvero inferiori al convenzionale 18%) – cessato il 31/12/2014 con 58 anni di età

Poi, è necessario fare un altro calcolo previsto dalla legge n. 190/2014, art. 1, comma 707; col sistema interamente retributivo (senza quota C), valutando tutta l’anzianità maturata alla cessazione, superando di fatto il concetto di “massima anzianità contributiva” e garantendo che l’importo del trattamento possa andare anche oltre l’80% che, purtroppo, nell’immaginario comune, addirittura anche tra gli addetti ai lavori, è ancora considerato un limite, come lo era di fatto prima dell’introduzione, dal 1/1/2012, del sistema contributivo per tutti e quindi quota parte di pensione contributiva all’interno di una pensione calcolata col sistema retributivo anche per coloro che avevano + 18 anni al 31/12/95.

Una volta effettuato questo calcolo viene attribuito quello di importo inferiore che, di massima, corrisponde al primo che nel nostro esempio è pari a 36.781,40.

Il passo successivo, è applicare l’art. 1871 del D. Lgs. n. 66/2010, trasformando in quota di pensione l’indennità di ausiliaria in godimento alla data di cessazione dell’ausiliaria, debitamente rivalutata negli anni sulla base del trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità’ di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria.
A tal fine, è previsto che l’indennità di ausiliaria è pensionabile, ma solo per la quota-pensione determinata con il sistema retributivo (quota “A” e quota “B”), cioè sulla base dell’aliquota pensionistica complessiva già maturata al 31/12/2011 per coloro che avevano + 18 anni di anzianità contributiva al
31/12/1995 che nel nostro esempio corrisponde ad una aliquota del 77,563%.

Considerando che nel nostro caso alla data di cessazione dell’ausiliaria l’interessato ha maturato una indennità di ausiliaria di 3.492,90 (tralasciando il come), il calcolo è il seguente:
3.492,90 x 77.563% = 2.709,20 (quota che confluirà nella pensione).

Il passo successivo è calcolare gli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria previsti dall’art. 1871 del D. Lgs. 66/2010 e in questo caso passo direttamente all’esempio per le modalità di calcolo:

 

Infine, la quota “C” che, purtroppo, non ha una norma di riferimento ma una circolare che prevede una rivalutazione applicando al montante contributivo, accumulato alla data del congedo, il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età a fine ausiliaria, in sostituzione di quello dell’età alla data del congedo. Nel nostro caso sostituendo quello corrispondente con 58 anni con quello di 63 come segue:

In sintesi, la simulazione è la seguente:

In merito ai tempi di emissione del decreto definitivo, il termine per la conclusione del relativo procedimento dovrebbe essere indicato nell’art. 1043 del D. Lgs. n. 90/2010 (Procedimenti di competenza della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva).

Infine, non mi risultano iniziative legislative in merito alla valorizzazione dei contributi versati durante l’ausiliaria, ma solo un comunicato dell’Amus aeronautica indirizzato a tutto il personale prossimo alla pensione al fine di una più attenta valutazione nella scelta tra l’opzione del moltiplicatore (in alternativa all’ausiliaria) e l’ausiliaria in quanto, da notizie arrivate in via informale, il periodo in ausiliaria verrà valorizzato anche nel conteggio della quota C di pensione.

Il comunicato è molto chiaro, è indirizzato al personale nel sistema previdenziale misto (meno18 anni al 31/12/95) prossimo alla pensione che collocato in ausiliaria (con lo scivolo o con 40 anni effettivi di servizio fino al 2024 e per età) opta, di massima, per il moltiplicatore, ma che dovrà valutare se è più conveniente rimanere in ausiliaria vista la possibile valorizzazione dei contributi versati. Il comunicato è recente per cui non c’è certezza sul come e da quando.

ADESSO PASSIAMO AL RICORSO

Approfitto dell’occasione per segnalare a tutti i colleghi (Forze Armate, Carabinieri e Finanzieri) collocati in ausiliaria dal 2012 che ho posto le basi per un ricorso al fine di valorizzare la contribuzione previdenziale versata in costanza di ausiliaria.

Al momento siamo ancora nella fase di divulgazione di tale opportunità e dopo l’estate faremo il punto della situazione.
Ritengo che vada, innanzitutto, evidenziato che non è fondato il comune convincimento basato sulla presunzione che la rivalutazione della quota C, non essendo coerente con la trattenuta dei contributi previdenziali, vada rideterminata tenendo conto anche del montante contributivo accumulato nei 5 anni.

Su quali basi è fondato il ricorso non è cosa che si può chiarire in poche righe ma troverò senz’altro il modo di illustrarlo quando sarà il momento della vera adesione.

Posso solo dirvi che sostengo questa tesi da molto tempo, dal momento in cui è stato introdotto il sistema contributivo per tutti, anche per coloro che avevano + 18 anni di servizio al 31/12/95 che, pertanto, avrebbero beneficiato di una quota parte di pensione calcolata col sistema contributivo (quota C) costituita da un montante contributivo accumulato dal 01/01/2012 alla data del congedo.

Reputo che il montante accumulato alla data del congedo possa essere maggiorato dei contributi versati durante l’ausiliaria proprio in virtù di quanto previsto dal comma 1, dell’art. 1871, del D. Lgs. n. 66/2010 che statuisce che il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se il militare non è stato nel periodo stesso richiamato in servizio e dal comma 2 dello stesso articolo che dispone che allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo.

Questa maggiorazione del montante non è costituita dalla sola quota a carico del militare dell’8,80%, ma anche di quella a carico dell’Amministrazione Difesa del 24.20%, in modo che il versamento all’Inps sia compiuto nella sua interezza prevista al 33%.

Nonostante, le voci di una prossima valorizzazione dei contributi versati in ausiliaria (senza certezze su come e da quando), ritengo che non bisogna illudersi che possa essere riconosciuta anche coloro che l’ausiliaria l’hanno terminata, ma nello stesso tempo il fatto che l’Amministrazione Difesa stia anche solo ponendosi la domanda se i contributi versati in 5 anni debbano o possono essere valorizzati al fine di ottenere un maggior trattamento di quiescenza, non fa altro che avvalorare la mia tesi.

Anzi, un provvedimento o atto che istituisca questo nuovo principio limitato solo ad una parte del personale in ausiliaria, sarà per quelli esclusi come vedersi assegnare un calcio di rigore senza portiere.

In sostanza, per i colleghi che hanno terminato l’ausiliaria non si potrà prescindere dal ricorso alla Corte dei Conti che nell’immediato è possibile solo per coloro che hanno terminato l’ausiliaria ed è stato emesso il decreto definitivo di pensione che, di massima, sono quelli collocati in ausiliaria nel 2012/3/4.

Quindi, invito tutto il personale (Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) che ha terminato il periodo di ausiliaria ed è in possesso del decreto definitivo di pensione ad inviarmi una mail al seguente indirizzo “ricorsoausiliaria2021”, significando che per il momento non
c’è nessuna adesione effettiva ma, semplicemente, una ricognizione dei possibili aderenti.

A tal fine, sarete inseriti in un gruppo di WhatsApp per essere aggiornati costantemente sull’evoluzione del ricorso e sull’illustrazione dei presupposti prima dell’eventuale mandato all’avvocato.

A proposito di avvocati, ho fatto una ricerca molto lunga prima di scegliere lo studio che seguirà il ricorso perché ritengo sia molto importante la stesura dello stesso ed ho verificato di persona che non è sufficiente che l’avvocato studi il singolo caso senza avere un’ampia conoscenza e una memoria storica della materia pensionistica.

LA DIFFERENZA SENZA E CON RICORSO

(*) anche in questo caso è riconosciuto l’importo inferiore derivante da un altro doppio calcolo per la rideterminazione del trattamento al termine dell’ausiliaria.
Infatti, c’è un doppio calcolo per determinare il trattamento di quiescenza alla data del congedo e un altro doppio calcolo per la rideterminazione del trattamento al termine dell’ausiliaria.

1° Lgt in pensione PISTILLO Antonio

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