Nel 2019 la Corte militare di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale militare di Roma emessa il 25 marzo 2018 ha condannato un Finanziere Scelto allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ed alla reclusione militare di un un mese e dieci giorni con applicazione della condizionale.
Secondo l’accusa, il militare, comandato per lo svolgimento di servizio da mezzanotte alle sei pomeridiane del 18 febbraio 2017, venne trovato ubriaco. Poco più di tre ore dopo avrebbe dovuto prestare servizio. Purtroppo per lui, due carabinieri durante un controllo lo identificarono quale presunto autore di una aggressione fisica ad un minorenne e constatarono che nella circostanza “si esprimeva con un alto tono della voce, presentando una andatura barcollante, oltre agli occhi lucidi e un alito che emanava un odore vinoso”.
I due militari dell’ Arma accompagnarono il finanziere nella caserma dove prestava servizio, dove il tenente avrebbe constatato in prima persona le effettive condizioni psico/fisiche del finanziere, decidendo di esonerarlo dal servizio notturno, riprogrammandolo per il servizio delle 08:00 del mattino successivo.
Secondo la difesa del militare però in entrambe le sentenze fu omesso un elemento importante. L’omissione fu rilevata dai giudici di cassazione durante l’analisi degli atti, facendo ottenere al militare una straordinaria assoluzione da tutte le accuse. Di seguito pubblichiamo i punti salienti della decisione .
La giurisprudenza di legittimità – sostengono i giudici – ha avuto modo di affermare che «il reato di ubriachezza in un militare – il cui obiettivo è di assicurare il regolare svolgimento di un determinato servizio cui il militare sia stato specificamente preposto – è integrato quando il militare medesimo, impegnato in un ben individuato servizio o comunque comandato al suo espletamento, venga colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo» ↓
Nello stesso ordine di concetti è stato poi precisato da sentenze della stessa Cassazione che: «rientra nel concetto di servizio anche la generica consegna per posizione di «reperibilità», condizione in cui il reparto fa pieno affidamento sul militare il quale resta a disposizione, pur non essendo tenuto a permanere in uno specifico luogo, essendo tenuto a fare rientro in caserma entro un’ora»;
Le dichiarazioni rese dai due carabinieri (l’imputato “presentava un alito altamente alcolico, equilibrio precario, occhi lucidi e pronunciava frasi con tono immotivatamente alto”: pagg. 3 e 4 sentenza di primo grado) e dai due finanzieri (l’alito del ricorrente, avente lo sguardo fisso verso terra, era caratterizzato da odore alcolico: pag. 4 sentenza di primo grado) non sono sufficienti, soprattutto in assenza di riscontri oggettivi, di natura tecnica o sanitaria, quanto al grado di alterazione, fisica e psichica, dell’organismo del ricorrente conseguente all’assunzione di bevande alcoliche (verosimilmente, vino, in considerazione dell’odore percepito dalle sopra indicate persone), per affermare che tale stato, in ragione della sua gravità, potesse incidere, menomandola, sulla capacità del finanziere di prestare servizio in condizioni di normalità psico-fisica fin dall’inizio del turno cui egli era comandato.
In particolare -sostengono gli ermellini – una tale decisione non poteva che essere assunta dall’ufficiale responsabile del servizio dopo avere riscontrato di persona le condizioni fisiche e psichiche caratterizzanti quella sera la persona del militare.
E’ certo, al riguardo, ( sentenza di Appello) che il tenente sottoscrisse variazione al foglio di servizio con cui venne intrapresa la cancellazione del finanziere scelto dal servizio notturno e lo spostamento al turno successivo delle 08:00 del mattino, dopo che ebbe a constatare “in prima persona le effettive condizioni psico/fisiche del militare. (pag. 7-8 sentenza di appello) e che lo stesso comandante, “avendo verosimilmente constatato nel finanziere non un totale stato di incapacità, ma una diminuzione a prestare il servizio notturno cui inizialmente era stato comandato, ha ritenuto di poterlo destinare al diverso servizio del mattino successivo” (pag. 8 sentenza di appello).↓
Orbene, tali asserzioni, relative all’accertamento compiuto personalmente quella sera dal tenente sulle condizioni psico-fisiche (rilevabili in base ad un esame diretto ed esterno sulla persona) del ricorrente, non si rinvengono punto nella sentenza di primo grado ove si afferma solo (pag. 3 sentenza) che tale ufficiale, “atteso lo stato di agitazione e di alterazione psico-fisica derivante probabilmente dall’assunzione di bevande alcoliche, ne disponeva la cancellazione dal servizio notturno per impossibilità di intraprenderlo (cfr. variazione al foglio di servizio fol.9)”.
Dalle copie degli atti di indagine specificamente allegati al ricorso (estratte dai documenti depositati nel fascicolo d’ufficio del processo di primo grado) non risulta punto che quella sera l’ufficiale in comando incontrò il ricorrente dopo essere stato informato di quanto accaduto dai militari in servizio di piantone all’ingresso della caserma, risultando solo che: Un appuntato ebbe ad avvisare dell’accaduto il tenente (relazione di servizio del 20 febbraio 2017; informazioni rese alla polizia giudiziaria il 24 marzo 2017); il tenente sottoscrisse variazione al foglio di servizio indicante il motivo di tale decisione.
L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata costituisce dunque un
travisamento della prova acquisita agli atti del processo; non risultando in
particolare da alcun atto che l’ufficiale ebbe a sottoscrivere la variazione al foglio di servizio dopo avere quella sera constatato di persona in quali condizioni psicofisiche versava il ricorrente, in stato di ubriachezza verso le ore 20,30.
Tale travisamento si rivela quanto mai rilevante in funzione della decisione, ché in mancanza di riscontri di carattere tecnico o sanitario e di constatazione personalmente compiuta dall’ufficiale responsabile del servizio circa le condizioni psico-fisiche del finanziere non può affermarsi con ragionevole certezza che lo stato di ubriachezza fosse di gravità tale da incidere, menomandola, sulla capacità del ricorrente di prestare servizio in condizioni di normalità psico-fisica fin dall’inizio del turno cui egli era comandato dopo circa tre ore e trenta minuti.
In mancanza di prova certa sul punto specifico il ricorrente deve essere assolto dall’accusa, a lui contestata, di avere commesso il delitto in questione perché il fatto non sussiste; con conseguente annullamento senza rinvio, per tale ragione, della sentenza impugnata.
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