VFP1 non raffermato Per il Ministero il titolo di studio non è valido, per il Tar SI

In questo articolo vogliamo proporvi la vicenda di un VFP1 al quale il Ministero della Difesa ha negato la rafferma, in quanto il titolo di studio posseduto non rientrava nelle prerogative descritte nel bando, ma non solo, pare che il giovane militare si sia  addirittura cimentato nel dichiarare il falso e quindi quel brevetto di equitazione per sport olimpici non era assolutamente valido. Di tutt’altro avviso il Tar Lazio, che non ha ritienuto il titolo di studio valido, ma ha richiamato il Reparto affari giuridici ed economici del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito, perchè in un’ altra occasione,  ha attestato che il brevetto prodotto da un ricorrente, pur non conforme alle previsioni del bando, rientra tra i titoli di merito utili nei concorsi per il reclutamento del personale militare.

Inoltre, nella domanda di ammissione al concorso , il candidato ha indicato esattamente il titolo posseduto, quindi per il Tar non è assolutamente da ritenersi una “dichiarazione mendace” ed ècompito della p.a. certificare a priori con gli opportuni controlli se il titolo posseduto rientri o no nei requisiti richiesti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5404 del 2017, proposto da:
Omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio eletto presso il suo studio in omissis;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG. 2017 del 26 aprile 2017, notificato al sottoscritto difensore in data 9 maggio 2017,del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), 1^ Reparto, 2^ Divisione, n. 110 del 3 giugno 2016 (doc. 1), di disposizione della decadenza dalla ferma del ricorrente, non notificato al ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, anche se sconosciuto.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla ferma prefissata di anni uno perché lo stesso ha prodotto, in sede di domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di VFP1 nell’Esercito italiano, una dichiarazione asseritamente mendace circa il possesso del brevetto di equitazione per sport olimpici e, conseguentemente, dalla successiva rafferma;

considerato altresì, come risulta dagli atti di causa, che il predetto ricorrente ha prodotto e documentato, in sede domanda di partecipazione al concorso, il possesso del brevetto rilasciato dall’associazione di equitazione ENGEA.

che la questione dei riferiti titoli presenta obiettive difficoltà interpretative ed applicative derivanti dalla regolamentazione relativa al brevetto di equitazione, come risulta anche dalle determinazioni al riguardo assunte dalla p.a. e, segnatamente, dal Capo del Reparto affari giuridici ed economici del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito, che ha attestato, in una occasione, che il brevetto prodotto da un ricorrente, pur non conforme alle previsioni del bando, rientrava tra i titoli di merito utili nei concorsi per il reclutamento del personale militare;

 

ritenuto, inoltre, che la dichiarazione di parte ricorrente, circa il possesso del brevetto in argomento, anche alla luce del costante e noto orientamento della Sezione, non possa ritenersi mendace ai fini della decadenza, proprio in considerazione della buona fede del candidato, che ha indicato nella domanda di partecipazione al concorso, esattamente il titolo posseduto, così consentendo alla p.a. di verificare la natura e le caratteristici del brevetto in questione, esattamente il titolo posseduto

Tale omissione vizia il provvedimento contestato, proprio per la palese violazione del principio della leale cooperazione tra le parti, atteso che la ritenuta mendace ( in realtà erronea) dichiarazione della ricorrente avrebbe dovuto comportare la rivalutazione della posizione della ricorrente per un corretto suo posizionamento in graduatoria in relazione ai titoli dalla stessa posseduti, con esclusione, quindi, di quello contestato e non già la decadenza dalla ferma a prescindere dall’effettivo punteggio alla stessa spettante.

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento censurato deve essere annullato.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe censurato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

Paola Patatini, Referendario

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