Marina: non idoneo agli accertamenti psico-fisici -Riammesso per 3 centimetri

Singolare “vittoria” per un aspirante ufficiale della Marina Militare Italiana. Lo scartano alle selezioni perchè  è alto  176 cm e pesa   84,2 kg, quindi la percentuale di massa grassa (BPF) è troppo alta. L’aspirante recluta dimostra di essere più alto di 3 centimetri, il Tar Lazio gli da ragione:

Pubblicato il 25/07/2017

N. 08932/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04868/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4868 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, omissis;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici emesso il 18 maggio 2017 e notificato in pari data, con il quale la Commissione per gli Accertamenti Sanitari presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancora, ha escluso l’odierno ricorrente dal Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 Ufficiali in S.P.E. nel ruolo speciale dei corpi di Stato Maggiore, Genio Navale, Commissariato, Capitanerie di Porto della Marina Militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale, n. 1 del 3 febbraio 2017, n. 9, unitamente a ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

con il ricorso in esame si impugna il giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancora in data 16.5.2107 con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 Ufficiali in S.P.E. nel ruolo speciale dei corpi di Stato Maggiore, Genio Navale, Commissariato, Capitanerie di porto della Marina Militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, del 3 febbraio 2017, n. 9.

con DP n. 2740/2017 è stata disposta una verificazione volta a dirimere il contrasto tra i risultati dell’analisi della composizione corporea mediante bioimpedenziometria effettuata in sede concorsuale e quella a ridosso delle prove d’esame che il ricorrente assumeva riconducibile ad un errore del metodo e procedimento di misurazione;

la verificazione è stata eseguita in data 9 giugno 2017 rilevando – con i seguenti parametri: Altezza 179 peso kg 81,3 – una percentuale di massa grassa (BPF) di 23,9 % (giudicandolo quindi idoneo rispetto ai parametri indicati dal DPR 207/2015, fissato in B.P.F. 24,2);

la PA ha eseguito gli incombenti istruttori disposti con il predetto DP depositando il fascicolo del procedimento conclusosi con l’atto impugnato (da cui si evince che in sede di concorso il ricorrente era stato sottoposto all’esame bioempidenziometrico sulla base di diversi parametri: altezza cm. 176 peso kg 84,2 che hanno determinato una percentuale di massa grassa (BPF) di 27,95% (con conseguente idoneità rispetto ai parametri indicati dal DPR 207/2015, fissato in B.P.F. 24,2);

Ritenuto che:

dalle risultanze della verificazione si evince che la misurazione della percentuale di massa grassa BPF effettuata in sede concorsuale risulta inficiata da un errore relativo ad un parametro corporeo – quello relativo all’altezza considerata dalla PA (di 3 cm. inferiore a quella accertata in sede di verificazione) – che ha minato l’attendibilità del risultato finale (anche considerando il dimagrimento di 3 kg nelle more intervenuto);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura del difetto di istruttoria e che conseguente l’atto impugnato debba essere annullato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione che, in esecuzione della presente decisione, è tenuta a rinnovare gli accertamenti in contestazione;

Sussistono giusti motivi, vista la particolarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 14 giugno 2017, 27 giugno 2017, con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Paola Patatini, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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