EMERGENZA COVID-19. IL CHIARIMENTO DELL’ESERCITO SU LICENZE E SMART WORKING

La pandemia ha creato non poche difficoltà alla gestione amministrativa del personale delle forze armate. Spesso i sindacati militari  sono dovuti insorgere contro quei comandi che avevano pensato di approfittare dell’ emergenza per tentare di ridurre drasticamente le ferie maturate dal personale, o in taluni casi  avevano  deciso di intraprendere un impiego parziale dello Smart Working.

L’Esercito Italiano ha quindi pensato bene di chiarire una volta per tutte come e quando impiegare il personale riassumendo tutte le norme attualmente in vigore e la loro corretta applicazione. Le pubblichiamo di seguito.

SERVIZIO

Prestazione di lavoro resa “in presenza” presso la sede ordinaria di
servizio al fine di assicurare, nell’emergenza in atto, la turnazione per lo
svolgimento delle attività correnti indifferibili (operazioni, vigilanza e
funzionalità delle infrastrutture).
Deve essere mantenuto in servizio il solo personale necessario allo
svolgimento delle attività indifferibili di fianco indicate, ponendo in essere le misure prescritte per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19

SERVIZIO IN REGIME DI LAVORO AGILE (SMART WORKING)



Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa prevista ai sensi dell”art. 1, punto 6 del D.P.C.M. dell’11.03.2020 e dell’art. 87 del D.L. n.
18 del 17.03.2020, estesa ai militari, fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica. L’istituto è finalizzato a limitare la
presenza del personale presso il luogo di lavoro. Costituisce servizio
prestato a tutti gli effetti.

Il lavoro agile, ove possibile, deve costituire l’istituto da prediligere, in
alternativa alla prestazione di lavoro resa “in presenza”. L’istituto, disciplinato dalla F.A. con le lettere a seguito in “b” e “c”, è uno strumento da utilizzare per assicurare l’osservanza delle misure anti contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro e la regolare turnazione del personale impegnato nelle attività correnti indifferibili. Pertanto, gli interessati, su ordine, in caso di sopravvenute /priorotarie esigenze di servizio, potranno essere chiamati a subentrare in anticipo, nella turnazione del personale impegnato nelle attività correnti indifferibili.

LICENZA STRAORDINARIA PER TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO

Istituto straordinario previsto ai sensi dell’art. 87, co. 6 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica.Trattasi di una “licenza straordinaria per temporanea
dispensa dal servizio“, non computabile nel limite massimo previsto di
45gg annui. L’istituto è finalizzato alla temporanea dispensa dal servizio
anche ai soli fini precauzionali, in relazione all’esposizione al rischio da
contagio COVID-19.
Istituto al quale ricorrere in via prioritaria, qualora non sia possibile collocare il personale in regime di lavoro agile (smart working) (vds. lettera a seguito in “d”), è uno strumento da utilizzare per assicurare l’osservanza delle misure anti contagio da COVID-19negli ambienti di lavoro e la regolare turnazione del personale impegnato nelle attività correnti indifferibili. Pertanto, gli interessati, su ordine, in caso di sopravvenute/priorotarie esigenze di servizio, potranno essere chiamati a subentrare in anticipo, nella turnazione del personale impegnato nelle attività correnti indifferibili.

SERVIZIO PRESTATO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE



Periodi di assenza dal servizio imposti da provvedimenti (non sanitari) di
contenimento del fenomeno epidemiologico adottati con i D.P.C.M (es.
divieto di allontanamento, divieto di accesso in un determinato
territorio).
Gli interessati sono tenuti a dare sollecita comunicazione al proprio
Comando/Ente di appartenenza degli eventi che impediscono, in base alle
misure di contenimento del contagio, l’espletamento del servizio, ai sensi
dell’art. 748 , co. 5, lett. “b” del TUOM.

LICENZA STRAORDINARIA PER INFERMITA’ O MALATTIA

Istituto straordinario previsto ai sensi dell’art. 87, co. 7 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica, per il personale assente dal servizio per le cause
previste dall’art. 19, co. 1 del D.L. n. 9 del 2.03.2020, ovvero per:
– malattia;
– quarantena con sorveglianza attiva;
– permanenza fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva.
Non è computabile nel limite massimo previsto di 45gg annui.

CONGEDO PARENTALE CON INDENNITA’ AL 50% DELLA RETRIBUZIONE

Istituto previsto ai sensi degli art. 23 del D.L. n. 18 del del 17.03.2020, a
decorrere dal 05.03.2020, nei periodi di sospensione dei servizi educativi
per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, in favore dei genitori
con figli di età non superiore ai 12 anni, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a 15gg., a fronte del quale è riconosciuta
un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Istituto su richiesta degli interessati, fruibile alternativamente da entrambi i
genitori per un totale complessivo di 15gg. Il limite d’età di 12 anni (previsto per i figli), non si applica in riferimento ai figli con disabilità. I militari con figli minori, di età compresa tra 12 e 16 anni, hanno diritto allo stesso istituto senza corresponsione di indennità.

PERMESSI LEGGE 104/1992

Ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 18 del del 17.03.2020, fino al 30 aprile
2020, il numero dei giorni di permesso mensile retribuito, coperto da
contribuzione figurativa, è incrementato di ulteriori complessive 12
giornate da fruire entro il suddetto termine.
In aggiunta ai 3 giorni di permesso mensili già previsti dalla L. 104/1992 (3gg per il mese di marzo e 3gg per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni di permesso da fruire nell’arco dei predetti due mesi, per un totale di 18 giorni. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

LICENZA STRAORDINARIA PER GRAVI MOTIVI DEBITAMENTE
DOCUMENTATI

Istituto previsto ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 3/57 e s.m.i., il cui periodo
è computabile nel limite massimo di 45gg annui di licenza straordinaria.
Istituto su richiesta degli interessati. Da valutare caso per caso, con ogni
favorevole predisposizione in considerazione della situazione
emergenziale. Da concedere laddove ne ricorrano i presupposti oggettivi
afferenti a situazioni di gravità riguardanti la sfera d’interesse del
militare richiedente (ad esempio, al fine di garantire il supporto familiare
per situazioni critiche indifferibili), che non sia possibile soddisfare
utilizzando altre tipologie di licenze.
In esito ai contenuti dell’art. 23 del D.L. 18 del 17.03.2020, per la concessione dell’istituto in parola, non può ritenersi valida l’esclusiva esigenza di sovraintendere alla custodia dei figli a causa della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. Difatti, ai sensi dell’art. sopra richiamato, a decorrere dal 05.03.2020, per l’esigenza in parola è necessario ricorrere al congedo parentale. In tal senso, le eventuali licenze straordinarie “per gravi motivi debitamente documentati”, concesse a decorrere dal 05.03.2020 per la suddetta motivazione (chiusura delle scuole) dovranno essere trasformate in congedo parentale ovvero, previo favorevole parere degli interessati, in altro istituto contemplato dalle norme vigenti (inclusi gli istituti straordinari indicati dal D.L. n. 18 del 17.03.2020).

ALTRI ISTITUTI

(previsti dalle norme vigenti)
Licenza Ordinaria, Recupero compensativo etc.. Istituti da concedere esclusivamente su richiesta degli interessati e, comunque, in via subordinata allo “smart working” e alla licenza straordinaria per temporanea dispensa dal servizio.

Per scaricare e/ovisualizzare la Circolare, clicca suTabella-presenze-assenze-Covid19-SME


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