Previmil ha diramato una circolare esplicativa circa le domande presentate da personale in servizio intese ad ottenere il riconoscimento della ascrivibilità tabellare ai fini dell’accertamento del futuro diritto alla Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO).
TESTO
Si fa riferimento alle istanze con le quali alcuni amministrati, in costanza di servizio, hanno fatto pervenire alla Scrivente, o direttamente alle Commissioni Mediche Ospedaliere di competenza, istanze volte alla definizione dell’ascrivibilità di un’infermità ai fini di un futuro riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria ed essendo stata tale patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, ascritta a categoria ai fini dell’equo indennizzo e con avvenuta erogazione di quest’ultima prestazione indennitaria. In sostanza, tali istanze sono prodotte nell’intento di promuovere la compilazione del quadro “Sezione PP – Giudizio ai fini di pensione privilegiata” del verbale modello BL/B. 2.
Quanto sopra, in relazione ad una supposta generalizzazione della portata applicativa della nota prot. M_D SSMD REG2020 0173664 del 12/11/2020 con la quale l’Ispettorato Generale della Sanità Militare ha fornito indicazioni alle CC.MM.OO. circa la compilazione del citato quadro al momento della visita per il riconoscimento ed ascrizione a categoria di infermità.
Ciò unicamente al fine di consentire alla Corte dei conti di trattenere la giurisdizione in merito all’eventuale produzione di ricorso relativo alla sottesa infermità (per non dipendenza o altro elemento che possa risultare ostativo all’accesso alla futura pensione di privilegio).
Al di fuori del predetto ambito si deve ribadire che la pensione privilegiata può essere richiesta solo in data successiva al collocamento in congedo, previo diretto accertamento sanitario a cui sottoporre l’interessato.
Non è dunque possibile, allo stato attuale, dare esito alle istanze di specie fondate sull’erroneo presupposto della sussistenza, fin già in attività di servizio, di una posizione previdenziale giuridicamente perfezionata, tale da ritenere acquisita la titolarità alla pensione privilegiata, sì da sollecitare la stesura preventiva di un giudizio di ascrivibilità ed al solo fine di precostituire un preteso diritto futuro ma, perciò stesso, incerto nei contenuti.
Corre, peraltro, l’obbligo di richiamare in questa sede il disposto dell’art. 64, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, a mente del quale il diritto alla pensione privilegiata è riconosciuto in presenza di menomazioni che abbiano reso il dipendente inabile al servizio, talché ogni valutazione di ascrivibilità di una determinata patologia ai fini della pensione privilegiata implica l’immanente giudizio di inidoneità al servizio permanente.
Né può tralasciarsi di considerare come qualsivoglia diagnosi clinica sia suscettibile di modifica nel tempo, con la conseguenza che una valutazione prematura potrebbe, in seguito, rivelarsi non più rispondente all’effettivo quadro sanitario delineabile all’atto della cessazione dal servizio, con evidenti riflessi sull’an e sul quantum del trattamento di privilegio, per il cui corretto conferimento occorrerebbe necessariamente onerare nuovamente la C.M.O.
Pertanto, le suddette domande appaiono, allo stato, pletoriche e rischiano di aggravare ulteriormente il lavoro dei succitati Organi medici, già oltremodo impegnati.
In relazione a quanto precede, si invitano gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli, al fine di rendere edotto il personale interessato circa l’attuale improcedibilità delle istanze di cui trattasi le quali, qualora già prodotte, dovranno essere trattenute in atti dei Comandi di rispettiva appartenenza.
Le stesse potranno, in seguito, essere avviate ad iter, una volta intervenuta la cessazione dal servizio del militare, unitamente a una nuova domanda di pensione di privilegio, anche avendo riguardo all’organismo previdenziale che risulterà deputato alla relativa trattazione, a seconda della posizione del congedo in cui l’interessato sarà collocato; posizione che, come noto, costituisce il discrimine in ordine alla attestazione del procedimento di PPO, il quale sarà posto in capo a questa Direzione Generale nelle ipotesi di collocamento in ausiliaria, rientrando invece nelle cure dell’INPS per le rimanenti posizioni del congedo.