Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Nuovi termini di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. Indicazioni operative e procedurali
Con la circolare n. 93 del 17 giugno 2019 e con i messaggi n. 2847 del 25 luglio 2019 e n. 4485 del 27 novembre 2020 sono state fornite indicazioni operative e attuative della disciplina di disapplicazione, su domanda, del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevista dall’articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i dipendenti di pubbliche Amministrazioni, in presenza di determinati requisiti.
In particolare, con riferimento ai termini di presentazione della relativa domanda è stato precisato che, ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, possono presentare la domanda:
- i dipendenti in servizio alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019):
– entro sei mesi dal 29 gennaio 2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29 luglio 2019);
– entro sei mesi dalla data del superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29 gennaio 2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo;
- i dipendenti assunti a decorrere dal 30 gennaio 2019 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019):
– entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.
L’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, entrato in vigore il 23 aprile 2023 e convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, prevede che:“All’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo»”.
Tanto rappresentato, in base al combinato disposto delle citate norme, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo in oggetto.
Conseguentemente, i termini di presentazione della domanda in oggetto sono i seguenti:
– entro la data del 31 dicembre 2023 per coloro che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;
– entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva al mese di aprile 2023.
Si precisa, altresì, che la nuova disciplina modifica esclusivamente i termini per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo; pertanto, restano fermi le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, così come illustrati al paragrafo 2 della circolare n. 93/2019 e nei successivi messaggi pubblicati in materia dall’Istituto, le cui indicazioni rimangono valide nei limiti della compatibilità con la presente circolare.
Pertanto:
1. con riferimento ai soggetti che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo e abbiano gli ulteriori requisiti previsti dalla norma, si applica la nuova scadenza del 31 dicembre 2023.
Le relative domande saranno istruite e definite tenendo conto della decorrenza degli effetti della disapplicazione dal periodo retributivo successivo alla data dell’opzione (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 93/2019);
2. con riferimento ai soggetti aventi diritto che non abbiano superato il massimale contributivo entro il mese di aprile 2023, la domanda può essere presentata entro il più ampio termine di dodici mesi dal superamento del massimale, in luogo dei sei mesi previsto dalla previgente disciplina.
Le domande giacenti, ove tempestivamente presentate in base alla previgente normativa, devono essere esaminate sulla base delle nuove disposizioni fornite con la presente circolare. Laddove, invece, le domande siano state tardivamente presentate in base alla previgente normativa, le medesime devono essere considerate presentate il 23 aprile 2023 ed esaminate sulla base delle nuove disposizioni, in caso di espressa volontà da parte del richiedente, o respinte in assenza di manifestazione di detta volontà.
Le domande respinte sulla base della previgente normativa non potranno, in ogni caso, essere riesaminate in ragione della portata non retroattiva della norma. Conseguentemente, l’interessato dovrà presentare una nuova domanda sulla base dei nuovi termini individuati dalla norma in commento.
Si ribadisce, infine, che le domande di disapplicazione in oggetto devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposito servizio presente sul portale istituzionale www.inps.it (cfr. il messaggio n. 4485/2020), aggiornato sulla base del mutato quadro normativo.