COME VIENE TASSATA LA PENSIONE ITALIANA DEL RESIDENTE ALL’ESTERO?
20 aprile 2023 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
Godersi i frutti della pensione grazie ad una tassazione più favorevole rispetto a quella italiana, è la principale motivazione che spinge molti pensionati italiani verso un Paese estero, ma il trattamento fiscale, però, non è uguale per tutti i pensionati. Di fatto, un pensionato del settore privato che trasferisce la propria residenza in un paese estero potrà richiedere all’Inps la pensione lorda, senza trattenuta Irpef
Al contrario, le pensioni che derivano da attività lavorativa prestata nel settore pubblico non possono godere di questa agevolazione. Fanno eccezione, tuttavia, Tunisia, Australia, Cile e Senegal, paesi dove il pensionato italiano, ex dipendente pubblico, in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, può ricevere la pensione al lordo del prelievo fiscale Irpef solo col trasferimento della residenza.
Una disparità di trattamento di cui si è parlato per anni nella speranza che tale sperequazione potesse essere eliminata, finché due pensionati italiani residenti in Portogallo, ex dipendenti del settore pubblico, hanno fatto ricorso alla Corte dei Conti che a sua volta ha rimesso la questione alla Corte di giustizia UE, chiedendo di pronunciarsi circa il fatto se il regime tributario italiano derivante dalla convenzione costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei pensionati italiani del settore pubblico e una discriminazione in base alla cittadinanza.
La sentenza della Corte è arrivata il 30 aprile 2020 e ha respinto le rimostranze dei pensionati ribadendo che, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, gli Stati membri sono liberi, nel quadro di convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni, di stabilire i criteri di ripartizione tra loro della competenza fiscale; i trattati non hanno, invece, lo scopo di garantire che l’imposta applicata in uno Stato non sia superiore a quella di un altro Stato. Conseguentemente, spiega la Corte, gli Stati membri possono ripartire la competenza tributaria sulla base di criteri quali lo Stato pagatore o la cittadinanza, è pertanto legittimo che agli ex dipendenti pubblici italiani che vivono in Portogallo sia richiesta la cittadinanza portoghese e non soltanto la residenza.
A tal proposito, si evidenzia che l’acquisizione, invece, della cittadinanza permette ai pensionati del pubblico di godere della pensione nel paese estero al lordo dell’imposizione fiscale; tuttavia a tutte le pensioni, sia del privato che del pubblico, corrisposte a soggetti non residenti o con la cittadinanza estera si applicano l’addizionale regionale e comunale in base al luogo in cui si trova la sede legale dell’Istituto previdenziale che eroga la pensione (risoluzione della Agenzia delle Entrate del 21/09/2007 n. 261) che, pertanto, vengono trattenute dall’Inps. Per essere considerati residenti fiscalmente all’estero, devono sussistere le seguenti condizioni:
non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili), con contestuale iscrizione all’A.I.R.E.;
di non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno (ex art. 43 c.c.);
non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno (ex art. 43 c.c.).
Analizziamo nello specifico la tassazione della Tunisia, in quanto uno dei pochi paesi esteri, insieme a Australia, Cile e Senegal, che offre un regime favorevole agli ex lavoratori del pubblico impiego che percepiscono pensioni dall’Inps ex gestione Inpdap.
La Tunisia può vantare un regime tributario particolarmente vantaggioso, in pratica, i pensionati che decidono di trasferirsi in questo Paese, possono beneficiare di una detassazione dell’80% della loro pensione lorda italiana.
Il riconoscimento dello statuto di residente fiscale non abituale, è conseguenza del possesso di alcuni requisiti:
il pensionato italiano non sia stato tassato come residente fiscale in Tunisia in nessuno dei cinque anni precedenti a quello in cui lo statuto viene richiesto;
il pensionato italiano possieda le condizioni necessarie per essere considerato residente fiscale in Tunisia.
La residenza può essere acquisita nei casi in cui il pensionato:
o abbia soggiornato in territorio tunisino per più di 183 giorni, di seguito o interpolati;
o nel caso in cui il periodo di permanenza sia inferiore ai 183 giorni, disponga in territorio tunisino di abitazione in condizioni che permettano di supporre l’intenzione di mantenerla e occuparla come residenza abituale;
lo statuto di residente fiscale non abituale sia richiesto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui l’attribuzione dello statuto dovrà produrre effetto.
È opportuno precisare che il conseguimento dello status di residente non domiciliato in Tunisia non è automatico; infatti dipende dalla valutazione e approvazione da parte delle autorità fiscali che avviene, in media, entro 6 mesi durante i quali non si potrà godere del regime di esenzione parziale e la tassazione del 7% sul 20% della pensione. Con lo specchio che segue, si evidenzia la differente tassazione in Italia e in Tunisia.