. 5 giugno 2024 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
Col D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive integrazioni e modificazioni sono state riordinate e riformate le disposizioni in materie di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, a seguito di un lungo processo di consultazione e collaborazione con tutti gli attori del mondo dello sport, al fine di offrire uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia.
l decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, del 10/11/2023 ha definito i criteri per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere lavoro sportivo retribuito da parte delle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti, come previsto dal decreto legislativo di riforma dello sport.
In base a quanto disposto dal provvedimento le amministrazioni titolari del rapporto di pubblico impiego devono autorizzare lo svolgimento dell’attività di lavoro sportivo quando sussistano, congiuntamente due requisiti:
assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, in base alla qualifica del dipendente, alla posizione professionale e alle attività assegnate;
l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’amministrazione.
Viene, inoltre, ribadito che l’attività di lavoro sportivo autorizzata:
deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro;
non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
non deve intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;
non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell’ufficio cui il dipendente è assegnato (e a tal fine andrà soppesato il tempo e la durata della prestazione di lavoro sportivo)
Il provvedimento conferma che la possibilità di svolgere attività di lavoro sportivo è consentita anche ai pubblici dipendenti a tempo pieno purché nel rispetto dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione e purché la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza.
Il Ministero della Difesa, con una circolare pubblicata il 22/12/2023, ha stabilito come le suddette disposizioni si applicano nei confronti dei militari, dettando gli orientamenti e definendo la procedura per la trattazione delle istanze. Si allega circolare del 22/12/2023
Col decreto legge sport approvato il 24/05/2024, è stata introdotta una significativa novità che riguarda i pubblici dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro sportivo presso associazioni e società dilettantistiche. Per le prestazioni fino alla soglia di 5.000 euro annui, non sarà più necessaria l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza, ma sarà sufficiente una semplice comunicazione preventiva, semplificando così notevolmente il reclutamento di personale tra i dipendenti pubblici per queste attività.
Questa semplificazione risponde alle esigenze delle associazioni sportive di poter coinvolgere più facilmente i dipendenti pubblici nelle proprie attività, senza dover affrontare gli oneri burocratici dell’autorizzazione preventiva.
Allo stesso tempo, consente ai dipendenti pubblici di poter svolgere attività sportive retribuite in modo più agevole, purché nel rispetto del limite di 5.000 euro annui.
La modifica interviene direttamente sul Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. n. 165/2001), inserendo il lavoro sportivo marginale tra le deroghe generali per gli incarichi extraprofessionali retribuiti e prevedendo, inoltre, semplificazioni per la comunicazione degli importi versati ai lavoratori sportivi autorizzati.
Si presume che anche per il personale militare per le prestazioni fino a 5.000 euro annui non sarà più necessaria l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione, ma sarà sufficiente una semplice comunicazione preventiva, ma si ritiene sia meglio attendere disposizioni del Ministero della Difesa ad integrazione della circolare del 22/12/2023.
Inoltre, è opportuno evidenziare che anche nei confronti dei pubblici dipendenti che prestano la loro attività dietro compenso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 35, comma 2, 8-bis e 8-ter e all’articolo 36, comma 6, del collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante, quindi le prestazioni fino a 5.000 euro annui sono esenti da contribuzione previdenziale e assistenziale e non costituiscono base imponibile ai fini fiscali e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito del percipiente.
Infine, in considerazione che è possibile instaurare un rapporto di co.co.co. fino ad un massimo di 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive), si presume che il compenso possa essere anche superiore ai 5 mila euro annui, per cui con la tabella a seguire si mostra l’assoggettamento alle ritenute previdenziali e assistenziali e a quelle erariali in caso di trattamento più elevato.
I contributi (nell’esempio per un totale di 840 auro annui di cui 280 a carico dipendente e 560 a carico società sportiva) saranno versati alla Gestione Separata dell’Inps e consentiranno l’erogazione di una pensione supplementare, al compimento dei 67 anni di età e previa domanda, di integrazione alla pensione diretta ordinaria in godimento, in forma autonoma che però concorrerà alla formazione del reddito del pensionato.