Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2024, il Decreto 9 aprile 2024, n. 75, con il Regolamento recante le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni centrali e periferiche di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie sindacali.
Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 25 giugno 2024.
DECRETO 9 aprile 2024, n. 75
Regolamento recante le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni centrali e periferiche di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie sindacali.
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e
4;
Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio
della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo
per il coordinamento normativo» e, in particolare, gli articoli 1,
16, 17 e 19;
Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante
«Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il
coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che
disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge
n. 46 del 2022»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»;
Visto in particolare, l'articolo 1481 del codice dell'ordinamento
militare, in materia di giurisdizione sulle controversie relative
all'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare;
Visto in particolare, l'articolo 1482 del codice dell'ordinamento
militare, che reca la disciplina in materia di tentativo di
conciliazione, esperibile dall'associazione professionale a carattere
sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi dell'articolo
1481 del codice dell'ordinamento militare, nei casi di controversie
riguardanti condotte antisindacali consistenti nel diniego
ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui al
medesimo codice;
Visto in particolare, l'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del
codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai fini
dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo
1482 del medesimo codice, presso il Ministero della difesa, e'
istituita la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione
in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 1482, comma
1, del medesimo codice, aventi rilievo nazionale e che, per la
conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del
Corpo della guardia di finanza, e' istituita analoga commissione
centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto in particolare, l'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b), del
codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che sono altresi'
istituite, presso unita' organizzative di livello non inferiore a
quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche
di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle
controversie indicate all'articolo 1482, comma 1, del medesimo
codice, aventi rilievo locale;
Visto in particolare, l'articolo 1482-bis, comma 3, del codice
dell'ordinamento militare, il quale prevede che le modalita' di
costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione sono
definite con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto in particolare, l'articolo 1482-bis, comma 4, del codice
dell'ordinamento militare, il quale prevede che le amministrazioni
interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle
commissioni di conciliazione nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che
ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»
e, in particolare, l'articolo 22, ai sensi del quale «le disposizioni
dell'ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce
della disciplina dell'Unione Europea in materia di protezione dei
dati personali»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2023;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n.
239 in data 8 giugno 2023, trasmesso con lettera n. 091949 del 13
giugno 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota prot. n. M_D A3DFB29 REG2024 0007338 del 9
febbraio 2024;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri
all'adozione del presente regolamento reso con nota prot. n. DAGL
0003535 P- del 3 aprile 2024,
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di costituzione
e funzionamento delle commissioni centrali e periferiche di cui
all'articolo 1482-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare,
preposte alla risoluzione in via conciliativa delle controversie
sulle violazioni dei diritti e delle prerogative sindacali recati
dall'articolo 1482, comma 1, del medesimo codice.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «legge» la legge 28 aprile 2022, n. 46;
b) «associazione» l'associazione professionale a carattere
sindacale tra militari iscritta all'apposito albo istituito presso il
Ministero della difesa ovvero, per le associazioni riferite
esclusivamente al personale del Corpo della guardia di finanza,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della
legge;
c) «associazione rappresentativa» l'associazione riconosciuta
rappresentativa a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del
codice dell'ordinamento militare;
d) «associazione interforze» l'associazione riferita a personale
di una o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare;
e) «controversie sindacali» le controversie riguardanti le
violazioni dei diritti e delle prerogative sindacali di cui al citato
articolo 1482, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
f) «commissione centrale della difesa» la commissione costituita
presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 1482-bis,
comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, per la
risoluzione in conciliativa delle controversie sindacali aventi
rilievo nazionale riferite al personale delle Forze armate ivi
compresa l'Arma dei carabinieri;
g) «commissione centrale della Guardia di finanza» la commissione
costituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice
dell'ordinamento militare, per la risoluzione in via conciliativa
delle controversie sindacali aventi rilievo nazionale e riferite al
personale della Guardia di finanza;
h) «commissione periferica» la commissione di conciliazione
costituita presso le articolazioni periferiche di livello non
inferiore a quello regionale e paritetico delle Forze armate e delle
Forze di polizia a ordinamento militare ai sensi dell'articolo
1482-bis, comma 1, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare,
per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali
aventi rilievo locale;
i) «conciliatori» i componenti delle commissioni di conciliazione
designati in rappresentanza delle amministrazioni militari e delle
associazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 1482-bis, comma
2, lettera b), del codice dell'ordinamento militare;
l) «iscritti» o «associati» i militari delle Forze armate e delle
Forze di polizia a ordinamento militare, in servizio e in ausiliaria,
iscritti a una associazione;
m) «codice dell'ordinamento militare» il decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
Art. 2
Elenchi dei soggetti abilitati alla presidenza delle commissioni
1. I presidenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 sono
tratti dai magistrati delle giurisdizioni superiori o equiparati,
dagli avvocati dello Stato, dagli avvocati del libero foro abilitati
al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e dai professori
ordinari in materie giuridiche inclusi in distinti elenchi istituiti
presso i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze entro
90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. I
presidenti cessano dall'incarico in caso di collocamento in
quiescenza.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono redatti includendovi le
candidature formalmente avanzate dagli interessati legittimati e si
articolano in distinte sezioni per ciascuna delle sedi delle
commissioni indicate al comma 1.
Capo II
Commissioni centrali e periferiche di conciliazione
Art. 3
Commissioni centrali di conciliazione
1. In attuazione dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del
codice dell'ordinamento militare, presso i Ministeri della difesa e
dell'economia e delle finanze sono istituite le commissioni centrali
per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali
di rilievo nazionale, rispettivamente riferite al personale delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e a quello del Corpo
della guardia di finanza.
2. I presidenti delle commissioni di cui al comma 1, tratti dagli
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2, svolgono funzioni di
direzione, con riferimento ai compiti di convocare, presiedere e
coordinare le sedute delle rispettive commissioni, e di garanzia allo
scopo di assicurare la terzieta' e l'imparzialita' delle decisioni.
Essi sono rispettivamente nominati con decreto del Ministro della
difesa e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 40
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del
codice dell'ordinamento militare. Con i medesimi decreti, per
ciascuna commissione, e' altresi' nominato un secondo presidente che
assicura la sostituzione dell'altro in caso di temporaneo impedimento
ovvero di cessazione anticipata dall'incarico, per il tempo
necessario a provvedere alla nomina del sostituto ai sensi del comma
3.
3. In ciascuna delle commissioni di cui al comma 1, il primo e il
secondo presidente restano in carica per due anni e si alternano ogni
sei mesi, a decorrere dalla nomina, nell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 2. Le procedure in atto alla scadenza del rispettivo
semestre sono in ogni caso definite dal presidente che ne ha avviato
la trattazione. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa
di uno o di entrambi i presidenti, i Ministri interessati, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari, provvedono
tempestivamente, con proprio decreto, alla relativa sostituzione.
4. La commissione centrale di conciliazione presso il Ministero
della difesa di cui al comma 1 e' composta da:
a) quattro rappresentanti per ciascuna Forza armata, compresa
l'Arma dei carabinieri, nominati dal Capo di stato maggiore della
difesa tra il personale in servizio nella regione amministrativa in
cui ha sede la commissione, su proposta dei rispettivi Capi di stato
maggiore e del Comandante generale dell'Arma;
b) due militari in servizio nella regione amministrativa in cui
ha sede la commissione, designati da ciascuna associazione
rappresentativa del personale di Forza armata, compresa l'Arma dei
carabinieri;
c) due militari designati dalle associazioni interforze per
ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui esse
sono rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, commi 1 e 2, del
codice dell'ordinamento militare, fra il personale in servizio nella
regione amministrativa in cui ha sede la commissione.
5. La commissione centrale di conciliazione presso il Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 e' composta da:
a) quattro rappresentanti del Corpo della guardia di finanza
nominati dal Comandante generale del Corpo tra il personale in
servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione;
b) due militari in servizio nella regione amministrativa in cui
ha sede la commissione designati da ciascuna associazione
rappresentativa del personale appartenente al Corpo della guardia di
finanza.
6. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478,
comma 5, del codice dell'ordinamento militare, lo Stato maggiore
della difesa, il Comando generale della guardia di finanza e le
rispettive associazioni rappresentative, tramite posta elettronica
certificata comunicano ai Ministeri competenti i nominativi dei
rispettivi rappresentanti con l'incarico di membri delle commissioni
di cui al comma 1. I membri delle commissioni assumono l'incarico a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
designazione, permangono in carica fino all'assunzione dell'incarico
dei nuovi membri nominati a seguito del successivo decreto di cui al
medesimo articolo 1478, comma 5, e contestualmente i componenti della
commissione non piu' legittimati cessano dalle proprie funzioni,
fatta salva la definizione delle procedure ancora in corso ad essi
assegnate ai sensi dell'articolo 9.
Art. 4
Commissioni periferiche di conciliazione
1. In attuazione dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b), del
codice dell'ordinamento militare, per la risoluzione in via
conciliativa delle controversie sindacali di rilievo locale riferite
al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e
al personale del Corpo della guardia di finanza, sono istituite le
seguenti commissioni periferiche:
a) Difesa nord-ovest, con sede a Milano presso il Comando
interregionale carabinieri «Pastrengo», con competenza sulle regioni
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia. La commissione dispone
di una sede distaccata a La Spezia presso il Comando marittimo nord
della Marina militare per le controversie riferite in via esclusiva a
tale Forza armata;
b) Difesa nord-est, con sede a Padova presso la sede del Comando
forze operative nord dell'Esercito italiano, con competenza sulle
regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle
province autonome di Trento e Bolzano;
c) Difesa Centro, con sede a Roma presso il Comando delle Forze
operative terrestri, con competenza sulle regioni Toscana, Lazio,
Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna;
d) Difesa Sud, con sede a Bari presso il Comando delle scuole
dell'Aeronautica militare - Comando della 3^ Regione Aerea - con
competenza sulle regioni Puglia, Basilicata, Campania e Molise e
sulle province di Cosenza e Crotone;
e) Difesa Sud-Ovest, con sede a Messina presso il Comando
interregionale carabinieri «Culqualber», con competenza sulla regione
Sicilia e sulle province della regione Calabria diverse da quelle di
cui alla lettera d);
f) Guardia di finanza Nord-Occidentale, con sede a Milano presso
il Comando regionale Lombardia, con competenza sulle regioni
Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta;
g) Guardia di finanza Nord-Orientale, con sede a Venezia presso
il Comando Regionale Veneto, con competenza sulle regioni Veneto,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
h) Guardia di finanza Centro-Settentrionale, con sede a Firenze
il Comando Regionale Toscana, con competenza sulle regioni Toscana,
Emilia-Romagna e Marche;
i) Guardia di finanza Centrale, con sede a Roma presso il Comando
Regionale Lazio, con competenza sulla Regione Lazio, fatto salvo
quanto previsto dalla lettera n), Umbria, Abruzzo e Sardegna;
l) Guardia di finanza Meridionale, con sede a Napoli presso la
sede del Comando Regionale Campania, con competenza sulle regioni
Campania, Basilicata, Molise e Puglia;
m) Guardia di finanza Sud-Occidentale, con sede a Palermo presso
la sede del Comando Regionale Sicilia, con competenza sulle regioni
Sicilia e Calabria;
n) Guardia di finanza Speciale, con sede a Roma presso il Comando
Tutela Economia e Finanza, con competenza sulle controversie riferite
al personale in forza ai Reparti di Istruzione, Speciali e
Aeronavali, a esclusione della componente territoriale, aventi sede
nella Regione Lazio.
2. La composizione e la permanenza in carica dei membri di ciascuna
delle commissioni periferiche di cui al comma 1 e' determinata
secondo le modalita' di cui all'articolo 3.
Art. 5
Pubblicazione dei nominativi dei presidenti e dei componenti delle
commissioni e gratuita' degl'incarichi
1. I nominativi dei presidenti e dei componenti delle commissioni
di cui agli articoli 3 e 4 sono pubblicati dalle amministrazioni
militari sui rispettivi siti istituzionali.
2. Le amministrazioni militari interessate provvedono al
funzionamento e al supporto tecnico-logistico delle commissioni di
cui agli articoli 3 e 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai presidenti e ai
componenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
Art. 6
Casi particolari
1. Per le controversie sindacali riferite al personale delle Forze
armate o dell'Arma dei carabinieri sorte per comportamenti, atti o
provvedimenti ascrivibili ad appartenenti al Corpo della guardia di
finanza, la competenza a trattare le relative richieste di
conciliazione e', per questioni di rilievo nazionale, della
commissione centrale di conciliazione costituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
mentre, per questioni di rilievo locale, delle commissioni
periferiche di conciliazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
dalla f) alla n).
2. Per le controversie sindacali riferite al personale del Corpo
della guardia di finanza sorte per comportamenti, atti o
provvedimenti ascrivibili ad appartenenti alle Forze armate o
all'Arma dei carabinieri, la competenza a trattare le relative
richieste di conciliazione e', per questioni di rilievo nazionale
della commissione centrale di conciliazione costituita presso il
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, mentre, per
questioni di rilievo locale, delle commissioni periferiche di
conciliazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere dalla a) alla
e).
3. Per le controversie sindacali di rilievo nazionale e locale
sorte per comportamenti, atti o provvedimenti contestualmente
ascrivibili ad appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza, la competenza a
trattare le relative richieste di conciliazione e' delle commissioni
centrali di conciliazione di cui all'articolo 3, comma 1, riunite in
seduta congiunta presso il Ministero della difesa.
Art. 7
Requisiti, incompatibilita' e cessazione dei conciliatori
1. Possono ricoprire l'incarico di componente delle commissioni di
conciliazione di cui agli articoli 3 e 4, i militari in servizio
permanente ai sensi dell'articolo 874 del codice dell'ordinamento
militare con almeno cinque anni di servizio nella Forza armata o
nella Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza,
nonche' i militari in ausiliaria richiamati in servizio presso la
Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di
appartenenza ai sensi degli articoli 986, comma 1, lettere a) e b) e
993 del codice dell'ordinamento militare.
2. Non possono ricoprire l'incarico di componente delle commissioni
di conciliazione di cui agli articolo 3 e 4, i militari sospesi
dall'impiego, in aspettativa, in congedo straordinario, in licenza
straordinaria, ivi inclusa quella di cui all'articolo 1484 del codice
dell'ordinamento militare, in distacco sindacale, in aspettativa
sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 1480, comma 6, del
codice dell'ordinamento militare, nonche', limitatamente all'incarico
di conciliatore in rappresentanza delle amministrazioni militari, i
militari che ricoprono o abbiano ricoperto nei cinque anni
antecedenti alla designazione, le cariche di cui all'articolo
1477-ter del codice dell'ordinamento militare.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, i
conciliatori cessano dalle proprie funzioni quando per ragioni
connesse all'impiego sono trasferiti in una regione amministrativa
diversa da quella in cui ha sede la commissione di cui fanno parte,
quando transitano in una delle categorie del congedo di cui
all'articolo 880 del codice dell'ordinamento militare, eccezion
fatta, ai sensi del comma 1, per militari in ausiliaria richiamati in
servizio ai sensi degli articoli 986, comma 1, lettere a) e b) e 993
del Codice dell'ordinamento militare, nonche' quando si verifica una
delle condizioni di cui al comma 2. Cessano altresi' dalle funzioni
presso la commissione di cui fanno parte, senza possibilita' di
sostituzione, i conciliatori designati da un'associazione
rappresentativa cancellata dal relativo albo istituito presso il
Ministero competente.
4. Nei casi di cui al comma 3 primo periodo, le amministrazioni
militari e le associazioni rappresentative provvedono alla
sostituzione del relativo conciliatore con le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 6, dandone contestuale comunicazione anche al
presidente della commissione interessata. Con le medesime modalita',
le amministrazioni militari e le associazioni rappresentative
provvedono alla sostituzione dei rispettivi conciliatori per
ulteriori motivate ragioni. Le sostituzioni dei conciliatori
effettuate ai sensi del presente comma hanno efficacia a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo a quello delle relative
comunicazioni ministeriali.
Capo III
Procedure di conciliazione
Art. 8
Richiesta di tentativo di conciliazione
1. La richiesta di tentativo di conciliazione di cui all'articolo
1482, commi 4 e 5, del codice dell'ordinamento militare, e'
presentata, a pena di irricevibilita', alla commissione di
conciliazione competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 6,
sottoscritta dal rappresentante legale dall'associazione che ha
interesse diretto alla controversia sindacale che ne costituisce
l'oggetto, completata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del
contributo di cui all'articolo 10, a mezzo di posta elettronica
certificata ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La richiesta di cui al comma 1 contiene, a pena di
inammissibilita', i seguenti elementi:
a) denominazione, sede dell'associazione e nome del relativo
legale rappresentante, nonche' l'atto statutario che gli conferisce i
poteri rappresentativi;
b) indicazione del luogo in cui e' sorta la controversia;
c) esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della
pretesa;
d) proposta di risoluzione in via conciliativa della
controversia.
Art. 9
Trattazione delle istanze
1. I presidenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4,
ricevuta la formale richiesta di tentativo di conciliazione,
verificati la competenza territoriale e i presupposti di
ricevibilita' e ammissibilita' di cui all'articolo 8, la inviano
all'elemento di organizzazione interessato dalla controversia
sindacale e al relativo Stato maggiore o Comando generale della Forza
di polizia a ordinamento militare. L'elemento di organizzazione
interessato, entro i dieci giorni successivi a quello di ricevimento,
deposita presso la commissione di conciliazione una memoria difensiva
completata dalle eccezioni in fatto e in diritto nonche' dalle
proprie valutazioni sulla proposta di risoluzione in via conciliativa
avanzata dall'associazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera
d).
2. Entro dieci giorni dal deposito della memoria di cui al comma 1,
il presidente della commissione di conciliazione fissa, nei trenta
giorni successivi, la data per la comparizione dei rappresentanti
dell'associazione e delle amministrazioni militari interessate
dandone comunicazione alle parti tramite posta elettronica
certificata e, previa verifica dell'assenza delle cause di
incompatibilita' di cui all'articolo 7, assegna la trattazione
dell'istanza a un conciliatore in rappresentanza di ciascuna
amministrazione militare coinvolta e a un pari numero di conciliatori
individuati tra quelli designati dalle associazioni rappresentative,
secondo criteri che escludono la possibilita' di conflitto di
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli
derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche,
sindacali o dei superiori gerarchici, con i soggetti destinatari
delle decisioni, pregiudicando il buon andamento e l'imparzialita' di
giudizio della rispettiva commissione. Il presidente, per esigenze di
ufficio o per gravi e giustificati motivi rappresentati dalle parti
ovvero su richiesta di uno dei conciliatori designati, puo'
modificare la data di comparizione, dandone comunicazione alle parti
con le modalita' di cui al primo periodo.
3. Nella data fissata ai sensi del comma 2, compaiono dinnanzi alla
commissione di conciliazione un militare all'uopo delegato per
ciascuna delle amministrazioni interessate e, per l'associazione, il
legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta o altro
militare ad essa iscritto munito di delega. La comparizione delle
parti puo' essere disposta dal presidente anche in modalita'
telematica.
4. In caso di mancata comparizione di una o di entrambe le parti,
in presenza di documentate giustificazioni, il presidente della
commissione di conciliazione entro i cinque giorni successivi fissa
una nuova data di comparizione dandone comunicazione alle parti con
le medesime modalita' di cui al comma 2, mentre, in assenza di
giustificati motivi, dichiara l'esito negativo del tentativo di
conciliazione.
5. Durante la comparizione le parti espongono le rispettive ragioni
e il presidente prospetta alle stesse le possibili soluzioni per la
definizione in via conciliativa della controversia. Se il tentativo
di conciliazione ha esito positivo, e' redatto un processo verbale,
che costituisce titolo esecutivo, sottoscritto dalle parti, dai
conciliatori e dal presidente della commissione, recante le
generalita' dei conciliatori e del presidente, l'indicazione delle
parti, l'esposizione dettagliata della controversia, il puntuale
contenuto dell'accordo raggiunto. Se per qualsiasi causa, il
tentativo di conciliazione ha esito negativo, ne viene dato atto in
un processo verbale del pari sottoscritto dal presidente, dai
conciliatori e dalle parti e, in relazione alla controversia che ne
costituiva l'oggetto, puo' essere attivata la tutela in sede
giurisdizionale ai sensi dell'articolo 1482, comma 7, del codice
dell'ordinamento militare.
6. All'esito del tentativo di conciliazione, copia dei verbali di
cui al comma 5 e' rilasciata alle parti.
7. I processi verbali redatti a conclusione del tentativo di
conciliazione, in relazione alla rilevanza dei contenuti, qualora
risultino utili a favorire una valutazione uniforme delle medesime
fattispecie e ad orientare i comportamenti delle amministrazioni e
delle associazioni, possono essere pubblicati sui siti istituzionali
del Ministero della difesa, ovvero del Ministero delle finanze, con
le dovute omissioni.
Art. 10
Contributo di conciliazione
1. Per promuovere il tentativo di conciliazione l'associazione
ricorrente versa presso la tesoreria centrale dello Stato di Roma un
contributo di euro 155, per le procedure di competenza delle
commissioni centrali di cui all'articolo 3, e di euro 105, per le
procedure di competenza delle commissioni periferiche di cui
all'articolo 4. I versamenti di cui al precedente periodo riportano
nella causale la denominazione dell'associazione istante, la
commissione di conciliazione competente e la dicitura «somme dovute a
titolo di contributo di conciliazione».
2. Le amministrazioni militari pubblicano sui rispettivi siti
istituzionali le modalita' di dettaglio per l'esecuzione del
versamento dei contributi di conciliazione di cui al comma 1.
Art. 11
Partecipazione alle udienze di conciliazione
1. La partecipazione alle riunioni delle commissioni di
conciliazione di cui agli articoli 3 e 4 da parte dei militari che le
compongono e' a tutti gli effetti attivita' di servizio, mentre
quella ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del legale rappresentante
dell'associazione che ha sottoscritto la richiesta o di altro
militare ad essa iscritto munito di delega, non costituisce attivita'
di servizio.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. Ogni trattamento dei dati personali, compresi i flussi
informativi funzionali alla gestione delle procedure previste, e'
effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I trattamenti di dati personali correlati all'attivita' delle
commissioni di cui agli articoli 3 e 4 sono effettuati dal Ministero
della Difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in
qualita' di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di
cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, pubblicando,
sui rispettivi siti internet istituzionali, in una sezione dedicata,
facilmente identificabile ed accessibile, idonee informazioni per gli
«iscritti» o «associati» nonche' per le persone coinvolte nei fatti
oggetto della procedura di conciliazione, ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. In conformita' all'assetto organizzativo del Ministero della
Difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, i Presidenti
delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 esercitano le funzioni
di titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel
rispettivo ambito di competenza e, in applicazione degli articoli 29
e 32, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/679, impartiscono le
necessarie istruzioni a tutti i componenti delle rispettive
commissioni, nominando formalmente per iscritto ciascun autorizzato
al trattamento dei dati.
4. I componenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 che
trattano dati personali in relazione alle competenze attribuite o
comunque esercitate presso le stesse commissioni, sono autorizzati al
trattamento dei dati personali, nel rispetto delle misure e delle
istruzioni adottate dai rispettivi Presidenti delle commissioni che
esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati
personali.
5. Per le finalita' stabilite dall'articolo 2-sexies, comma 2,
lettera dd), e dall'articolo 2-octies, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i Presidenti ed i
componenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4,
rispettivamente in qualita' di «esercenti la funzione di titolari del
trattamento» e di «autorizzati al trattamento», trattano anche
categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del
regolamento (UE) 2016/679 e dati personali relativi a condanne penali
e reati, ai sensi dell'art. 10 del stesso regolamento (UE) 2016/679.
6. Per la gestione dei flussi informativi tra le commissioni di cui
agli articoli 3 e 4, gli elementi di organizzazione interessati dalla
controversia sindacale e il relativo Stato Maggiore di Forza armata o
Comando generale della Forza di polizia a ordinamento militare, sono
adottati canali di comunicazione protetti, tenendo conto dello stato
dell'arte della tecnologia utilizzata.
7. I dati personali che manifestamente non sono utili allo sviluppo
di una specifica procedura di conciliazione non sono raccolti o, se
raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
8. La documentazione utilizzata e' conservata per il tempo
necessario allo sviluppo e definizione delle procedure previste e
comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della
comunicazione dell'esito finale della procedura di conciliazione, nel
rispetto del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera
e), del regolamento (UE) 2016/679.
9. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE)
2016/679 possono essere esercitati inoltrando specifica istanza ai
Presidenti delle commissioni centrali e periferiche.
10. Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'economia e delle
finanze, quali titolari del trattamento, individuano misure tecniche
e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato
agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla
base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 aprile 2024
Il Ministro della difesa
Crosetto
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del Ministero
dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2332
decreto integrale
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