Difesa – Controversie sindacali. In G.U. il Regolamento recante le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di conciliazione

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2024, il Decreto 9 aprile 2024, n. 75, con il Regolamento recante le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni centrali e periferiche di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie sindacali.

Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 25 giugno 2024.

DECRETO 9 aprile 2024, n. 75 

Regolamento recante le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni centrali e periferiche di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie sindacali.

Capo I
Disposizioni generali

 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                                  E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi  3  e
4; 
  Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio
della liberta' sindacale del personale delle  Forze  armate  e  delle
Forze di polizia a ordinamento militare, nonche'  delega  al  Governo
per il coordinamento normativo» e, in particolare,  gli  articoli  1,
16, 17 e 19; 
  Visto il decreto legislativo 24  novembre  2023,  n.  192,  recante
«Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  per  il
coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative  che
disciplinano gli istituti della  rappresentanza  militare,  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima  legge
n. 46 del 2022»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare»; 
 
 Visto in particolare, l'articolo 1481 del  codice  dell'ordinamento
militare, in materia di  giurisdizione  sulle  controversie  relative
all'esercizio della liberta'  sindacale  del  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare; 
  
Visto in particolare, l'articolo 1482 del  codice  dell'ordinamento
militare,  che  reca  la  disciplina  in  materia  di  tentativo   di
conciliazione, esperibile dall'associazione professionale a carattere
sindacale tra militari legittimata ad agire  ai  sensi  dell'articolo
1481 del codice dell'ordinamento militare, nei casi  di  controversie
riguardanti   condotte   antisindacali   consistenti   nel    diniego
ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali  di  cui  al
medesimo codice; 

  Visto in particolare, l'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del
codice dell'ordinamento militare,  il  quale  prevede  che,  ai  fini
dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui  all'articolo
1482 del medesimo  codice,  presso  il  Ministero  della  difesa,  e'
istituita la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione
in via bonaria delle controversie indicate all'articolo  1482,  comma
1, del medesimo codice,  aventi  rilievo  nazionale  e  che,  per  la
conciliazione delle medesime controversie riferite al  personale  del
Corpo della guardia di  finanza,  e'  istituita  analoga  commissione
centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto in particolare, l'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b), del
codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che sono  altresi'
istituite, presso unita' organizzative di  livello  non  inferiore  a
quello regionale o paritetico delle Forze armate  e  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche
di  conciliazione,  per  la  risoluzione   in   via   bonaria   delle
controversie  indicate  all'articolo  1482,  comma  1,  del  medesimo
codice, aventi rilievo locale; 

  Visto in particolare, l'articolo  1482-bis,  comma  3,  del  codice
dell'ordinamento militare, il  quale  prevede  che  le  modalita'  di
costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione  sono
definite con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto in particolare, l'articolo  1482-bis,  comma  4,  del  codice
dell'ordinamento militare, il quale prevede  che  le  amministrazioni
interessate  provvedono  all'istituzione  e  al  funzionamento  delle
commissioni  di  conciliazione  nell'ambito  delle   risorse   umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  che
ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati)»
e, in particolare, l'articolo 22, ai sensi del quale «le disposizioni
dell'ordinamento nazionale si interpretano e si applicano  alla  luce
della disciplina dell'Unione Europea in  materia  di  protezione  dei
dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2023; 
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n.
239 in data 8 giugno 2023, trasmesso con lettera  n.  091949  del  13
giugno 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota prot.  n.  M_D  A3DFB29  REG2024  0007338  del  9
febbraio 2024; 
  Visto il nulla osta della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
all'adozione del presente regolamento reso con  nota  prot.  n.  DAGL
0003535 P- del 3 aprile 2024, 
 
                                  Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di  costituzione
e funzionamento delle  commissioni  centrali  e  periferiche  di  cui
all'articolo 1482-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare,
preposte alla risoluzione  in  via  conciliativa  delle  controversie
sulle violazioni dei diritti e  delle  prerogative  sindacali  recati
dall'articolo 1482, comma 1, del medesimo codice. 
  2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) «legge» la legge 28 aprile 2022, n. 46; 
   
 b)  «associazione»  l'associazione  professionale   a   carattere
sindacale tra militari iscritta all'apposito albo istituito presso il
Ministero  della  difesa  ovvero,  per   le   associazioni   riferite
esclusivamente al personale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,
presso il Ministero dell'economia e delle  finanze,  ai  sensi  della
legge; 
   
 c)  «associazione  rappresentativa»  l'associazione  riconosciuta
rappresentativa a livello nazionale ai sensi dell'articolo  1478  del
codice dell'ordinamento militare; 
  
  d) «associazione interforze» l'associazione riferita a  personale
di una o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare; 
  
  e)  «controversie  sindacali»  le  controversie  riguardanti   le
violazioni dei diritti e delle prerogative sindacali di cui al citato
articolo 1482, comma 1, del codice dell'ordinamento militare; 
  
  f) «commissione centrale della difesa» la commissione  costituita
presso il Ministero della difesa  ai  sensi  dell'articolo  1482-bis,
comma 1, lettera a), del codice  dell'ordinamento  militare,  per  la
risoluzione  in  conciliativa  delle  controversie  sindacali  aventi
rilievo nazionale  riferite  al  personale  delle  Forze  armate  ivi
compresa l'Arma dei carabinieri; 
  
  g) «commissione centrale della Guardia di finanza» la commissione
costituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo   1482-bis,   comma   1,   lettera   a),   del   codice
dell'ordinamento militare, per la  risoluzione  in  via  conciliativa
delle controversie sindacali aventi rilievo nazionale e  riferite  al
personale della Guardia di finanza; 
   
 h)  «commissione  periferica»  la  commissione  di  conciliazione
costituita  presso  le  articolazioni  periferiche  di  livello   non
inferiore a quello regionale e paritetico delle Forze armate e  delle
Forze di  polizia  a  ordinamento  militare  ai  sensi  dell'articolo
1482-bis, comma 1, lettera b), del Codice dell'ordinamento  militare,
per la risoluzione in via conciliativa delle  controversie  sindacali
aventi rilievo locale; 
    i) «conciliatori» i componenti delle commissioni di conciliazione
designati in rappresentanza delle amministrazioni  militari  e  delle
associazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 1482-bis,  comma
2, lettera b), del codice dell'ordinamento militare; 
 
   l) «iscritti» o «associati» i militari delle Forze armate e delle
Forze di polizia a ordinamento militare, in servizio e in ausiliaria,
iscritti a una associazione; 
    m) «codice dell'ordinamento militare» il decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. 
                               Art. 2 
 
  Elenchi dei soggetti abilitati alla presidenza delle commissioni 
 
  1. I presidenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e  4  sono
tratti dai magistrati delle  giurisdizioni  superiori  o  equiparati,
dagli avvocati dello Stato, dagli avvocati del libero foro  abilitati
al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori  e  dai  professori
ordinari in materie giuridiche inclusi in distinti elenchi  istituiti
presso i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze entro
90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento.   I
presidenti  cessano  dall'incarico  in  caso   di   collocamento   in
quiescenza. 
  2. Gli elenchi di cui al  comma  1  sono  redatti  includendovi  le
candidature formalmente avanzate dagli interessati legittimati  e  si
articolano  in  distinte  sezioni  per  ciascuna  delle  sedi   delle
commissioni indicate al comma 1. 

Capo II
Commissioni centrali e periferiche di conciliazione

                               Art. 3 
 
                Commissioni centrali di conciliazione 
 
  1. In attuazione dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera  a),  del
codice dell'ordinamento militare, presso i Ministeri della  difesa  e
dell'economia e delle finanze sono istituite le commissioni  centrali
per la risoluzione in via conciliativa delle  controversie  sindacali
di rilievo nazionale, rispettivamente  riferite  al  personale  delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e a quello  del  Corpo
della guardia di finanza. 
  2. I presidenti delle commissioni di cui al comma 1,  tratti  dagli
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2,  svolgono  funzioni  di
direzione, con riferimento ai  compiti  di  convocare,  presiedere  e
coordinare le sedute delle rispettive commissioni, e di garanzia allo
scopo di assicurare la terzieta' e l'imparzialita'  delle  decisioni.
Essi sono rispettivamente nominati con  decreto  del  Ministro  della
difesa e con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo parere delle competenti  commissioni  parlamentari,  entro  40
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del  Ministro  per
la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478,  comma  5,  del
codice  dell'ordinamento  militare.  Con  i  medesimi  decreti,   per
ciascuna commissione, e' altresi' nominato un secondo presidente  che
assicura la sostituzione dell'altro in caso di temporaneo impedimento
ovvero  di  cessazione  anticipata  dall'incarico,   per   il   tempo
necessario a provvedere alla nomina del sostituto ai sensi del  comma
3. 
  3. In ciascuna delle commissioni di cui al comma 1, il primo  e  il
secondo presidente restano in carica per due anni e si alternano ogni
sei mesi, a decorrere dalla nomina, nell'esercizio delle funzioni  di
cui al comma 2. Le procedure in atto  alla  scadenza  del  rispettivo
semestre sono in ogni caso definite dal presidente che ne ha  avviato
la trattazione. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi  causa
di uno o di entrambi i presidenti,  i  Ministri  interessati,  previo
parere  delle   competenti   commissioni   parlamentari,   provvedono
tempestivamente, con proprio decreto, alla relativa sostituzione. 
  4. La commissione centrale di  conciliazione  presso  il  Ministero
della difesa di cui al comma 1 e' composta da: 
    a) quattro rappresentanti per  ciascuna  Forza  armata,  compresa
l'Arma dei carabinieri, nominati dal Capo  di  stato  maggiore  della
difesa tra il personale in servizio nella regione  amministrativa  in
cui ha sede la commissione, su proposta dei rispettivi Capi di  stato
maggiore e del Comandante generale dell'Arma; 
    b) due militari in servizio nella regione amministrativa  in  cui
ha  sede  la  commissione,   designati   da   ciascuna   associazione
rappresentativa del personale di Forza armata,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri; 
    c) due  militari  designati  dalle  associazioni  interforze  per
ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, di  cui  esse
sono rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, commi 1  e  2,  del
codice dell'ordinamento militare, fra il personale in servizio  nella
regione amministrativa in cui ha sede la commissione. 
  5. La commissione centrale di  conciliazione  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 e' composta da: 
    a) quattro rappresentanti del  Corpo  della  guardia  di  finanza
nominati dal Comandante  generale  del  Corpo  tra  il  personale  in
servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione; 
    b) due militari in servizio nella regione amministrativa  in  cui
ha  sede  la   commissione   designati   da   ciascuna   associazione
rappresentativa del personale appartenente al Corpo della guardia  di
finanza. 
  6. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione di  cui  all'articolo  1478,
comma 5, del codice  dell'ordinamento  militare,  lo  Stato  maggiore
della difesa, il Comando generale  della  guardia  di  finanza  e  le
rispettive associazioni rappresentative,  tramite  posta  elettronica
certificata comunicano  ai  Ministeri  competenti  i  nominativi  dei
rispettivi rappresentanti con l'incarico di membri delle  commissioni
di cui al comma 1. I membri delle commissioni assumono  l'incarico  a
decorrere  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a   quello   di
designazione, permangono in carica fino all'assunzione  dell'incarico
dei nuovi membri nominati a seguito del successivo decreto di cui  al
medesimo articolo 1478, comma 5, e contestualmente i componenti della
commissione non piu'  legittimati  cessano  dalle  proprie  funzioni,
fatta salva la definizione delle procedure ancora in  corso  ad  essi
assegnate ai sensi dell'articolo 9. 
                               Art. 4 
 
              Commissioni periferiche di conciliazione 
 
  1. In attuazione dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera  b),  del
codice  dell'ordinamento  militare,  per  la   risoluzione   in   via
conciliativa delle controversie sindacali di rilievo locale  riferite
al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei  carabinieri,  e
al personale del Corpo della guardia di finanza,  sono  istituite  le
seguenti commissioni periferiche: 
    a) Difesa  nord-ovest,  con  sede  a  Milano  presso  il  Comando
interregionale carabinieri «Pastrengo», con competenza sulle  regioni
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia. La commissione  dispone
di una sede distaccata a La Spezia presso il Comando  marittimo  nord
della Marina militare per le controversie riferite in via esclusiva a
tale Forza armata; 
    b) Difesa nord-est, con sede a Padova presso la sede del  Comando
forze operative nord dell'Esercito  italiano,  con  competenza  sulle
regioni  Emilia  Romagna,  Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia  e   nelle
province autonome di Trento e Bolzano; 
    c) Difesa Centro, con sede a Roma presso il Comando  delle  Forze
operative terrestri, con competenza  sulle  regioni  Toscana,  Lazio,
Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna; 
    d) Difesa Sud, con sede a Bari presso  il  Comando  delle  scuole
dell'Aeronautica militare - Comando della  3^  Regione  Aerea  -  con
competenza sulle regioni Puglia,  Basilicata,  Campania  e  Molise  e
sulle province di Cosenza e Crotone; 
    e) Difesa  Sud-Ovest,  con  sede  a  Messina  presso  il  Comando
interregionale carabinieri «Culqualber», con competenza sulla regione
Sicilia e sulle province della regione Calabria diverse da quelle  di
cui alla lettera d); 
    f) Guardia di finanza Nord-Occidentale, con sede a Milano  presso
il  Comando  regionale  Lombardia,  con  competenza   sulle   regioni
Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta; 
    g) Guardia di finanza Nord-Orientale, con sede a  Venezia  presso
il Comando Regionale Veneto, con  competenza  sulle  regioni  Veneto,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; 
    h) Guardia di finanza Centro-Settentrionale, con sede  a  Firenze
il Comando Regionale Toscana, con competenza sulle  regioni  Toscana,
Emilia-Romagna e Marche; 
    i) Guardia di finanza Centrale, con sede a Roma presso il Comando
Regionale Lazio, con competenza  sulla  Regione  Lazio,  fatto  salvo
quanto previsto dalla lettera n), Umbria, Abruzzo e Sardegna; 
    l) Guardia di finanza Meridionale, con sede a  Napoli  presso  la
sede del Comando Regionale Campania,  con  competenza  sulle  regioni
Campania, Basilicata, Molise e Puglia; 
    m) Guardia di finanza Sud-Occidentale, con sede a Palermo  presso
la sede del Comando Regionale Sicilia, con competenza  sulle  regioni
Sicilia e Calabria; 
    n) Guardia di finanza Speciale, con sede a Roma presso il Comando
Tutela Economia e Finanza, con competenza sulle controversie riferite
al  personale  in  forza  ai  Reparti  di  Istruzione,   Speciali   e
Aeronavali, a esclusione della componente territoriale,  aventi  sede
nella Regione Lazio. 
  2. La composizione e la permanenza in carica dei membri di ciascuna
delle commissioni periferiche  di  cui  al  comma  1  e'  determinata
secondo le modalita' di cui all'articolo 3. 
                               Art. 5 
 
Pubblicazione dei nominativi dei presidenti e  dei  componenti  delle
               commissioni e gratuita' degl'incarichi 
 
  1. I nominativi dei presidenti e dei componenti  delle  commissioni
di cui agli articoli 3 e  4  sono  pubblicati  dalle  amministrazioni
militari sui rispettivi siti istituzionali. 
  2.  Le   amministrazioni   militari   interessate   provvedono   al
funzionamento e al supporto tecnico-logistico  delle  commissioni  di
cui agli articoli 3 e 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie previste a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai  presidenti  e  ai
componenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
                               Art. 6 
 
                          Casi particolari 
 
  1. Per le controversie sindacali riferite al personale delle  Forze
armate o dell'Arma dei carabinieri sorte per  comportamenti,  atti  o
provvedimenti ascrivibili ad appartenenti al Corpo della  guardia  di
finanza,  la  competenza  a  trattare  le   relative   richieste   di
conciliazione  e',  per  questioni  di   rilievo   nazionale,   della
commissione centrale di conciliazione costituita presso il  Ministero
dell'economia e delle finanze ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,
mentre,  per  questioni  di   rilievo   locale,   delle   commissioni
periferiche di conciliazione di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere
dalla f) alla n). 
  2. Per le controversie sindacali riferite al  personale  del  Corpo
della  guardia  di  finanza   sorte   per   comportamenti,   atti   o
provvedimenti  ascrivibili  ad  appartenenti  alle  Forze  armate   o
all'Arma dei  carabinieri,  la  competenza  a  trattare  le  relative
richieste di conciliazione e', per  questioni  di  rilievo  nazionale
della commissione centrale  di  conciliazione  costituita  presso  il
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, mentre, per
questioni  di  rilievo  locale,  delle  commissioni  periferiche   di
conciliazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere dalla  a)  alla
e). 
  3. Per le controversie sindacali  di  rilievo  nazionale  e  locale
sorte  per  comportamenti,  atti  o   provvedimenti   contestualmente
ascrivibili ad appartenenti alle Forze armate,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri, e al Corpo della guardia di  finanza,  la  competenza  a
trattare le relative richieste di conciliazione e' delle  commissioni
centrali di conciliazione di cui all'articolo 3, comma 1, riunite  in
seduta congiunta presso il Ministero della difesa. 
                               Art. 7 
 
      Requisiti, incompatibilita' e cessazione dei conciliatori 
 
  1. Possono ricoprire l'incarico di componente delle commissioni  di
conciliazione di cui agli articoli 3 e  4,  i  militari  in  servizio
permanente ai sensi dell'articolo  874  del  codice  dell'ordinamento
militare con almeno cinque anni di  servizio  nella  Forza  armata  o
nella Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare  di  appartenenza,
nonche' i militari in ausiliaria richiamati  in  servizio  presso  la
Forza armata  o  la  Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare  di
appartenenza ai sensi degli articoli 986, comma 1, lettere a) e b)  e
993 del codice dell'ordinamento militare. 
  2. Non possono ricoprire l'incarico di componente delle commissioni
di conciliazione di cui agli articolo  3  e  4,  i  militari  sospesi
dall'impiego, in aspettativa, in congedo  straordinario,  in  licenza
straordinaria, ivi inclusa quella di cui all'articolo 1484 del codice
dell'ordinamento militare,  in  distacco  sindacale,  in  aspettativa
sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 1480,  comma  6,  del
codice dell'ordinamento militare, nonche', limitatamente all'incarico
di conciliatore in rappresentanza delle amministrazioni  militari,  i
militari  che  ricoprono  o  abbiano  ricoperto   nei   cinque   anni
antecedenti  alla  designazione,  le  cariche  di  cui   all'articolo
1477-ter del codice dell'ordinamento militare. 
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  6,  i
conciliatori  cessano  dalle  proprie  funzioni  quando  per  ragioni
connesse all'impiego sono trasferiti in  una  regione  amministrativa
diversa da quella in cui ha sede la commissione di cui  fanno  parte,
quando  transitano  in  una  delle  categorie  del  congedo  di   cui
all'articolo  880  del  codice  dell'ordinamento  militare,  eccezion
fatta, ai sensi del comma 1, per militari in ausiliaria richiamati in
servizio ai sensi degli articoli 986, comma 1, lettere a) e b) e  993
del Codice dell'ordinamento militare, nonche' quando si verifica  una
delle condizioni di cui al comma 2. Cessano altresi'  dalle  funzioni
presso la commissione di  cui  fanno  parte,  senza  possibilita'  di
sostituzione,   i   conciliatori   designati    da    un'associazione
rappresentativa cancellata dal  relativo  albo  istituito  presso  il
Ministero competente. 
  4. Nei casi di cui al comma 3  primo  periodo,  le  amministrazioni
militari  e   le   associazioni   rappresentative   provvedono   alla
sostituzione del  relativo  conciliatore  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 3, comma 6, dandone contestuale comunicazione  anche  al
presidente della commissione interessata. Con le medesime  modalita',
le  amministrazioni  militari  e  le   associazioni   rappresentative
provvedono  alla  sostituzione  dei   rispettivi   conciliatori   per
ulteriori  motivate  ragioni.  Le   sostituzioni   dei   conciliatori
effettuate ai sensi del presente comma hanno  efficacia  a  decorrere
dal  quindicesimo  giorno  successivo   a   quello   delle   relative
comunicazioni ministeriali. 

Capo III
Procedure di conciliazione

                               Art. 8 
 
               Richiesta di tentativo di conciliazione 
 
  1. La richiesta di tentativo di conciliazione di  cui  all'articolo
1482,  commi  4  e  5,  del  codice  dell'ordinamento  militare,   e'
presentata,  a  pena  di   irricevibilita',   alla   commissione   di
conciliazione  competente  ai  sensi  degli  articoli  3,  4   e   6,
sottoscritta  dal  rappresentante  legale  dall'associazione  che  ha
interesse diretto alla  controversia  sindacale  che  ne  costituisce
l'oggetto, completata dall'attestazione dell'avvenuto versamento  del
contributo di cui all'articolo  10,  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 
  2.  La  richiesta  di  cui  al  comma  1  contiene,   a   pena   di
inammissibilita', i seguenti elementi: 
    a) denominazione, sede  dell'associazione  e  nome  del  relativo
legale rappresentante, nonche' l'atto statutario che gli conferisce i
poteri rappresentativi; 
    b) indicazione del luogo in cui e' sorta la controversia; 
    c) esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della
pretesa; 
    d)  proposta   di   risoluzione   in   via   conciliativa   della
controversia. 
                               Art. 9 
 
                      Trattazione delle istanze 
 
  1. I presidenti delle commissioni di  cui  agli  articoli  3  e  4,
ricevuta  la  formale  richiesta  di  tentativo   di   conciliazione,
verificati  la   competenza   territoriale   e   i   presupposti   di
ricevibilita' e ammissibilita' di  cui  all'articolo  8,  la  inviano
all'elemento  di  organizzazione   interessato   dalla   controversia
sindacale e al relativo Stato maggiore o Comando generale della Forza
di polizia  a  ordinamento  militare.  L'elemento  di  organizzazione
interessato, entro i dieci giorni successivi a quello di ricevimento,
deposita presso la commissione di conciliazione una memoria difensiva
completata dalle eccezioni  in  fatto  e  in  diritto  nonche'  dalle
proprie valutazioni sulla proposta di risoluzione in via conciliativa
avanzata dall'associazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera
d). 
  2. Entro dieci giorni dal deposito della memoria di cui al comma 1,
il presidente della commissione di conciliazione  fissa,  nei  trenta
giorni successivi, la data per  la  comparizione  dei  rappresentanti
dell'associazione  e  delle  amministrazioni   militari   interessate
dandone  comunicazione   alle   parti   tramite   posta   elettronica
certificata  e,  previa  verifica   dell'assenza   delle   cause   di
incompatibilita'  di  cui  all'articolo  7,  assegna  la  trattazione
dell'istanza  a  un  conciliatore  in  rappresentanza   di   ciascuna
amministrazione militare coinvolta e a un pari numero di conciliatori
individuati tra quelli designati dalle associazioni  rappresentative,
secondo  criteri  che  escludono  la  possibilita'  di  conflitto  di
interessi di qualsiasi natura, anche non  patrimoniali,  come  quelli
derivanti dall'intento  di  voler  assecondare  pressioni  politiche,
sindacali o dei superiori  gerarchici,  con  i  soggetti  destinatari
delle decisioni, pregiudicando il buon andamento e l'imparzialita' di
giudizio della rispettiva commissione. Il presidente, per esigenze di
ufficio o per gravi e giustificati motivi rappresentati  dalle  parti
ovvero  su  richiesta  di  uno  dei  conciliatori   designati,   puo'
modificare la data di comparizione, dandone comunicazione alle  parti
con le modalita' di cui al primo periodo. 
  3. Nella data fissata ai sensi del comma 2, compaiono dinnanzi alla
commissione  di  conciliazione  un  militare  all'uopo  delegato  per
ciascuna delle amministrazioni interessate e, per l'associazione,  il
legale rappresentante  che  ha  sottoscritto  la  richiesta  o  altro
militare ad essa iscritto munito di  delega.  La  comparizione  delle
parti  puo'  essere  disposta  dal  presidente  anche  in   modalita'
telematica. 
  4. In caso di mancata comparizione di una o di entrambe  le  parti,
in presenza  di  documentate  giustificazioni,  il  presidente  della
commissione di conciliazione entro i cinque giorni  successivi  fissa
una nuova data di comparizione dandone comunicazione alle  parti  con
le medesime modalita' di cui  al  comma  2,  mentre,  in  assenza  di
giustificati motivi,  dichiara  l'esito  negativo  del  tentativo  di
conciliazione. 
  5. Durante la comparizione le parti espongono le rispettive ragioni
e il presidente prospetta alle stesse le possibili soluzioni  per  la
definizione in via conciliativa della controversia. Se  il  tentativo
di conciliazione ha esito positivo, e' redatto un  processo  verbale,
che costituisce  titolo  esecutivo,  sottoscritto  dalle  parti,  dai
conciliatori  e  dal  presidente  della   commissione,   recante   le
generalita' dei conciliatori e del  presidente,  l'indicazione  delle
parti, l'esposizione  dettagliata  della  controversia,  il  puntuale
contenuto  dell'accordo  raggiunto.  Se  per  qualsiasi   causa,   il
tentativo di conciliazione ha esito negativo, ne viene dato  atto  in
un  processo  verbale  del  pari  sottoscritto  dal  presidente,  dai
conciliatori e dalle parti e, in relazione alla controversia  che  ne
costituiva  l'oggetto,  puo'  essere  attivata  la  tutela  in   sede
giurisdizionale ai sensi dell'articolo  1482,  comma  7,  del  codice
dell'ordinamento militare. 
  6. All'esito del tentativo di conciliazione, copia dei  verbali  di
cui al comma 5 e' rilasciata alle parti. 
  7. I processi  verbali  redatti  a  conclusione  del  tentativo  di
conciliazione, in relazione alla  rilevanza  dei  contenuti,  qualora
risultino utili a favorire una valutazione  uniforme  delle  medesime
fattispecie e ad orientare i comportamenti  delle  amministrazioni  e
delle associazioni, possono essere pubblicati sui siti  istituzionali
del Ministero della difesa, ovvero del Ministero delle  finanze,  con
le dovute omissioni. 
                               Art. 10 
 
                     Contributo di conciliazione 
 
  1. Per promuovere  il  tentativo  di  conciliazione  l'associazione
ricorrente versa presso la tesoreria centrale dello Stato di Roma  un
contributo  di  euro  155,  per  le  procedure  di  competenza  delle
commissioni centrali di cui all'articolo 3, e di  euro  105,  per  le
procedure  di  competenza  delle  commissioni  periferiche   di   cui
all'articolo 4. I versamenti di cui al precedente  periodo  riportano
nella  causale  la  denominazione   dell'associazione   istante,   la
commissione di conciliazione competente e la dicitura «somme dovute a
titolo di contributo di conciliazione». 
  2. Le  amministrazioni  militari  pubblicano  sui  rispettivi  siti
istituzionali  le  modalita'  di  dettaglio  per   l'esecuzione   del
versamento dei contributi di conciliazione di cui al comma 1. 
                               Art. 11 
 
            Partecipazione alle udienze di conciliazione 
 
  1.  La  partecipazione   alle   riunioni   delle   commissioni   di
conciliazione di cui agli articoli 3 e 4 da parte dei militari che le
compongono e' a tutti  gli  effetti  attivita'  di  servizio,  mentre
quella ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del  legale  rappresentante
dell'associazione  che  ha  sottoscritto  la  richiesta  o  di  altro
militare ad essa iscritto munito di delega, non costituisce attivita'
di servizio. 
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1.  Ogni  trattamento  dei  dati  personali,  compresi   i   flussi
informativi funzionali alla gestione  delle  procedure  previste,  e'
effettuato a norma  del  regolamento  (UE)  2016/679  e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  2. I trattamenti di dati personali  correlati  all'attivita'  delle
commissioni di cui agli articoli 3 e 4 sono effettuati dal  Ministero
della Difesa e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in
qualita' di titolari del trattamento, nel rispetto  dei  principi  di
cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679,  pubblicando,
sui rispettivi siti internet istituzionali, in una sezione  dedicata,
facilmente identificabile ed accessibile, idonee informazioni per gli
«iscritti» o «associati» nonche' per le persone coinvolte  nei  fatti
oggetto della procedura di conciliazione, ai sensi degli articoli  13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 
  3. In conformita' all'assetto  organizzativo  del  Ministero  della
Difesa e del Ministero dell'economia e delle  finanze,  i  Presidenti
delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 esercitano  le  funzioni
di  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali,  ciascuno   nel
rispettivo ambito di competenza e, in applicazione degli articoli  29
e 32, paragrafo 4 del  regolamento  (UE)  2016/679,  impartiscono  le
necessarie  istruzioni  a  tutti  i   componenti   delle   rispettive
commissioni, nominando formalmente per iscritto  ciascun  autorizzato
al trattamento dei dati. 
  4. I componenti delle commissioni di cui agli articoli 3  e  4  che
trattano dati personali in relazione  alle  competenze  attribuite  o
comunque esercitate presso le stesse commissioni, sono autorizzati al
trattamento dei dati personali, nel rispetto  delle  misure  e  delle
istruzioni adottate dai rispettivi Presidenti delle  commissioni  che
esercitano  le  funzioni  di  titolare  del  trattamento   dei   dati
personali. 
  5. Per le finalita'  stabilite  dall'articolo  2-sexies,  comma  2,
lettera dd), e dall'articolo  2-octies,  comma  3,  lettera  b),  del
decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  i  Presidenti  ed  i
componenti  delle  commissioni  di  cui  agli   articoli   3   e   4,
rispettivamente in qualita' di «esercenti la funzione di titolari del
trattamento»  e  di  «autorizzati  al  trattamento»,  trattano  anche
categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9  del
regolamento (UE) 2016/679 e dati personali relativi a condanne penali
e reati, ai sensi dell'art. 10 del stesso regolamento (UE) 2016/679. 
  6. Per la gestione dei flussi informativi tra le commissioni di cui
agli articoli 3 e 4, gli elementi di organizzazione interessati dalla
controversia sindacale e il relativo Stato Maggiore di Forza armata o
Comando generale della Forza di polizia a ordinamento militare,  sono
adottati canali di comunicazione protetti, tenendo conto dello  stato
dell'arte della tecnologia utilizzata. 
  7. I dati personali che manifestamente non sono utili allo sviluppo
di una specifica procedura di conciliazione non sono raccolti  o,  se
raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. 
  8.  La  documentazione  utilizzata  e'  conservata  per  il   tempo
necessario allo sviluppo e definizione  delle  procedure  previste  e
comunque  non  oltre  cinque  anni  a  decorrere  dalla  data   della
comunicazione dell'esito finale della procedura di conciliazione, nel
rispetto del principio di cui agli articoli 5, paragrafo  1,  lettera
e), del regolamento (UE) 2016/679. 
  9. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del  regolamento  (UE)
2016/679 possono essere esercitati inoltrando  specifica  istanza  ai
Presidenti delle commissioni centrali e periferiche. 
  10. Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'economia e  delle
finanze, quali titolari del trattamento, individuano misure  tecniche
e organizzative idonee a garantire un livello di  sicurezza  adeguato
agli specifici rischi derivanti  dai  trattamenti  effettuati,  sulla
base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 9 aprile 2024 
 
                                             Il Ministro della difesa 
                                                     Crosetto         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Giorgetti         
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2024 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero   del   Ministero
dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2332 
decreto integrale
Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento