Decreti Dirigenziali x formazione aliquote avanzamento 31.12.17 Marescialli e Sergenti

Decreti Dirigenziali nn. M_D GMIL REG2017 0659425, 0659426 del 12 dicembre
2017 e 0634202 del 24 novembre 2017, concernenti, tra le varie, la formazione delle
aliquote di avanzamento riferite al 31 dicembre 2017 per il personale dell’Esercito.
1. Con i Decreti Dirigenziali indicati in oggetto, tra le varie, sono state formate le aliquote di valutazione riferite al 31 dicembre 2017 ai fini dell’avanzamento al grado superiore del personale del ruolo Marescialli e Sergenti dell’Esercito.

 

 

Relativamente al personale del ruolo Marescialli, nell’aliquota di valutazione di cui trattasi sarà compreso il sottonotato personale:
a) Primi Marescialli:
 con anzianità di grado 2009 che, nel periodo compreso tra l’8 luglio 2017 e il 31 dicembre 2017, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (8 anni) per la valutazione a scelta al grado di Luogotenente, così come disposto dall’articolo 1278, comma
1, lettera b);
b) Marescialli Capo e gradi corrispondenti:
– con anzianità di grado 2009 che, alla data del 31 dicembre 2017, abbiano maturato il periodominimo di permanenza nel grado (8 anni) per la valutazione a scelta al grado di PrimoMaresciallo, così come disposto dall’articolo 1278, comma 1, lettera a) del Decreto
Legislativo n. 66/2010;
c) Marescialli Ordinari e gradi corrispondenti:
– con anzianità di grado 2010 che, alla data del 31 dicembre 2017, abbiano maturato il periodominimo di permanenza nel grado (7 anni) per la valutazione ad anzianità al grado di
Maresciallo Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 1278, comma 3,
lettera b) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
d) Marescialli e gradi corrispondenti:

 

 

 con anzianità di grado 2015 che, alla data del 31 dicembre 2017, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (2 anni) per la valutazione ad anzianità al grado di
Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 1278, comma
3, lettera a) del Decreto Legislativo n. 66/2010.
In detta aliquota sarà, inoltre, compreso il personale:
– già valutato con riferimento all’aliquota del 31 dicembre 2016, giudicato non idoneo per la prima volta, ovvero, già non idoneo per le aliquote 2012 e 2013 o per le aliquote 2009 e 2013;
– escluso da precedenti aliquote, in quanto sprovvisto del requisito previsto dagli articoli 1274 e1279, del Decreto Legislativo n. 66/2010, il quale, alla data del 31 dicembre 2017, abbiamaturato il predetto requisito;
– escluso da precedenti aliquote, per il quale, alla data del 31 dicembre 2017, siano cessate le cause impeditive di cui all’articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– sospeso dalle valutazioni o cancellato dai quadri di avanzamento precedenti, ai sensi
dell’articolo 1051, comma 4 del Decreto Legislativo n. 66/2010, per il quale, alla data del 31 dicembre 2017, siano cessate le cause impeditive previste dal comma 2 del citato articolo 1051.

Sarà, invece, escluso da detta aliquota il personale che alla data del 31 dicembre 2017:
– sia sprovvisto del requisito previsto degli articoli 1274 e 1279 del Decreto Legislativo n.
66/2010;
– venga a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo n.66/2010, ad eccezione delle assenze per patologie gravi che richiedano terapie salvavita (art.13 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171);
– sia stato collocato in aspettativa per il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’articolo 930 del Decreto Legislativo n. 66/2010 e del Decreto Ministeriale 18 aprile 2002. Relativamente al personale appartenente al ruolo Sergenti, nell’aliquota di valutazione saràcompreso il sottonotato personale:
a) Sergenti Maggiori e gradi corrispondenti:
– con anzianità di grado riferita all’anno 2010, per la valutazione, a scelta, al grado di Sergente Maggiore Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 2254-bis, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– con anzianità di grado riferita all’anno 2011, per la valutazione, a scelta, al grado di Sergente Maggiore Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 2254-bis, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– con anzianità di grado riferita all’anno 2012 per la valutazione, a scelta, al grado di Sergente Maggiore Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 2254-bis, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– con anzianità di grado riferita all’anno 2013 per la valutazione, a scelta, al grado di Sergente Maggiore Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 2254-bis, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– già valutati per il Q.A. 2016, giudicati non idonei all’avanzamento al grado superiore, per la prima volta, ovvero, già non idonei per le aliquote 2012 e 2013 o per le aliquote 2009 e 2013;
– esclusi da precedenti aliquote in quanto sprovvisti del requisito previsto degli articoli 1274 e 1286, del Decreto Legislativo n. 66/2010, i quali, alla data del 31 dicembre 2016, abbiano maturato il predetto requisito;
– esclusi da precedenti aliquote, per i quali, alla data del 31 dicembre 2017, siano cessate le
cause impeditive di c i all’articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– sospesi dalle valutazioni o cancellati dai quadri di avanzamento precedenti, ai sensi
dell’articolo 1051, comma 4 del Decreto Legislativo n. 66/2010, per i quali, alla data del 31
dicembre 2017, siano cessate le cause impeditive previste dal comma 2 del citato articolo
1051.
b) Sergenti:
– con anzianità di grado riferita all’anno 2010, per la valutazione, ad anzianità, al grado di Sergente Maggiore e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 2254-bis, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– con anzianità di grado riferita all’anno 2011, per la valutazione, ad anzianità, al grado di
Sergente Maggiore e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 2254-bis, comma 4, lettera b) de l Decreto Legislativo n. 66/2010;
– con anzianità di grado riferita all’anno 2012, per la valutazione, ad anzianità, al grado di
Sergente Maggiore e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 2254-bis, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– già valutati per il Q.A. 2016, giudicati non idonei per la prima volta, ovvero, già non idonei per le aliquote 2012 e 2013 o per le aliquote 2009 e 2013;
– esclusi da precedenti aliquote in quanto sprovvisti del requisito previsto dagli articoli 1274 e 1286, del Decreto Legislativo n. 66/2010, i quali, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano maturato il predetto requisito;
– esclusi da precedenti aliquote, per i quali, alla data del 31 dicembre 2017, siano cessate le cause impeditive di cui all’articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– sospesi dalle valutazioni o cancellati dai quadri di avanzamento precedenti, ai sensi
dell’articolo 1051, comma 4 del Decreto Legislativo n. 66/2010, per i quali, alla data del 31
dicembre 2017, siano cessate le cause impeditive previste dal comma 2 del citato articolo
1051.
Sarà escluso da detta aliquota, il personale che al 31 dicembre 2017:
– sia sprovvisto del requisito degli articoli 1274 e 1286, del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– venga a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 1051, comma 2 del Decreto  legislativo n. 
66/2010, ad eccezione delle assenze per patologie gravi che richiedano terapie salvavita (art. 13 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171);
– sia stato collocato in aspettativa per il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’articolo 930 del Decreto Legislativo n. 66/2010 e del Decreto Ministeriale 18 aprile 2002.
Relativamente, infine, al personale appartenente al ruolo “musicisti” dell’Esercito nell’aliquota di valutazione in parola, sarà incluso il seguente personale:
3^ Parte “A”
Primo Maresciallo TROGNONI Massimo 31/03/1968
Primo Maresciallo BASTIERI Sauro 16/11/1964
Primo Maresciallo FRANZE’ Antonio 23/10/1973
Primo Maresciallo COCCA Antonio Jose’ 30/12/1975
Primo Maresciallo PENSABENE BUEMI Pierluigi 02/02/1973
Primo Maresciallo TROMBI’ Renato 24/03/1974
2^ Parte “A”
Maresciallo Capo ALTINI Simona 04/09/1974
Maresciallo Capo SCHEMBARI Salvatore 25/03/1972
3^ Parte “A”
Maresciallo Capo BLANCATO Vincenzo 09/05/1981
Maresciallo Capo CESOLINI Sergio 17/08/1979
2. Tutti gli avanzamenti del personale del ruolo Marescialli e Sergenti dell’Esercito (unitamente al conferimento della qualifica di Primo Luogotenente), saranno gestiti mediante l’esclusivo impiego dell’applicativo “GEPA”. Atteso quanto sopra, i Comandi/Enti/Reparti interessati dovranno provvedere alla chiusura della documentazione caratteristica e matricolare del personale interessato e al successivo inoltro mediante detto applicativo secondo le modalità e le tempistiche che saranno rese note con la circolare di prossima emissione a cura della collaterale 10^ Divisione – Documentazione Esercito.
Si specifica che, giusta quanto disposto all’art. 2251-bis, comma 7, le condizioni di cui
all’articolo 1274, comma 1-bis non si applicano fino al conferimento delle promozioni
dell’anno 2026.
3. Relativamente al personale che, alla data del 31 dicembre 2017, risulti in una delle seguenti posizioni ostative all’avanzamento, così come disposto dall’articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo,
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato,
c) sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado,
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata, alla data del 31 dicembre 2017, non
inferiore a sessanta giorni continuativi e non cumulativi di più periodi maturati durante l’anno (aspettativa senza soluzione di continuità almeno dal 2 novembre 2017 al 31 dicembre 2017) ad eccezione delle assenze per patologie gravi che richiedano terapie salvavita (articolo 13 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171),
dovrà essere avanzata, mediante la predisposta funzionalità “GEPA” (cliccando sul relativo campo), la proposta di esclusione dall’aliquota. Detta segnalazione dovrà inderogabilmente essere accompagnata dall’inoltro della seguente documentazione probatoria, utilizzando allo scopo esclusivamente la casella e-mail all’uopo dedicata: r2d5.gepa@persomil.difesa.it:
 per quanto concerne i motivi ostativi riguardanti i procedimenti penali, copia del Decreto di citazione (davanti al Tribunale Ordinario in composizione monocratica o al Giudice di Pace) /decreto di rinvio a giudizio/richiesta di decreto penale di condanna/provvedimenti scaturenti dai procedimenti speciali di cui al libro VI del codice di procedura penale, limitatamente ai delitti non colposi, richiedendola preventivamente alla competente Autorità Giudiziaria, qualora non già ricevuta;
 con riferimento agli impedimenti relativi a procedimenti disciplinari di stato da cui possa derivare una sanzione di stato, copia dell’atto con il quale è stata disposta l’apertura di una inchiesta formale da parte di una delle Autorità Militari indicate all’articolo 1378 del Codice dell’Ordinamento Militare;
 per quanto attiene all’aspettativa, copia dell’atto dispositivo, ovvero, qualora non emesso, un prospetto delle licenze straordinarie e delle aspettative fruite dall’interessato nell’anno 2017;
La citata proposta di esclusione dall’aliquota, nelle more della definizione del relativo
provvedimento, “sospende” l’inoltro informatico della relativa documentazione caratteristica e matricolare del personale interessato.
Il provvedimento di esclusione dalla valutazione sarà partecipato agli interessati dalla scrivente nelle forme di rito.
Qualora, invece, alla citata proposta non segua il provvedimento di esclusione, dovrà procedersi, senza indugio, all’inoltro informatico, al V Reparto – 10^ Divisione, secondo le modalità che saranno rese note nella circolare di cui al precedente punto 2., della documentazione caratteristica e matricolare del personale interessato.
Al venir meno delle sopracitate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la
cessazione dal servizio permanente, i Comandi/Enti/Reparti in questione avranno cura di darne tempestiva comunicazione, sempre mediante l’esclusivo uso del sopraccitato indirizzo e-mail:
r2d5.gepa@persomil.difesa.it, ai fini dell’inclusione degli interessati nella prima aliquota utile di valutazione, ai sensi dell’articolo 1051, comma 7 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Inoltre dovrà essere avanzata, mediante la predisposta funzionalità “GEPA” (cliccando sul relativo campo), la richiesta di sospensione dall’aliquota per il personale che venga a trovarsi in una delle posizioni menzionate alle lettere a), b), c) e d) durante i lavori della competente Commissione e, comunque, prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, ovvero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di pubblicazione del citato quadro di avanzamento, ai sensi dell’articolo 1051, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Anche in questo caso alla proposta dovrà contestualmente seguire l’inoltro della relativa documentazione probatoria mediante uso della casella e-mail: r2d5.gepa@persomil.difesa.it.
Il conseguente, eventuale provvedimento di sospensione dalla valutazione o di cancellazione dal quadro di avanzamento sarà partecipato agli interessati dalla scrivente nelle forme di rito.
4. Si invita all’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 748 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento mi itare, a norma dell’art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”, affinché i militari interessati alla procedura di avanzamento, all’atto della sottoscrizione della dichiarazione di completezza della documentazione caratteristica, rilascino apposita dichiarazione, in un unico esemplare, vistata dal Comandante di Corpo e custodita presso il Comando di appartenenza, attestante che l’interessato non si trova in nessuna delle condizioni riportate al precedente paragrafo 3. E’ necessario che la stessa venga completata con la dichiarazione di consapevolezza che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo, si richiama l’attenzione dei Comandi/Enti/Reparti interessati sulla necessità di fornire aggiornamenti,  nche alla scrivente, in merito alla conclusione dei procedimenti penali relativi al personale dipendente interessato alla valutazione in oggetto, aventi riflessi sulla progressione di carriera.
5. Nel sensibilizzare tutti i Comandi/Enti/Reparti interessati alle varie fasi del procedimento in argomento sulla assoluta necessità del celere disbrigo degli adempimenti di comp tenza, si fa presente che eventuali ritardi nel pianificato svolgimento della procedura di  vanzamento a  seguito dell’inosservanza di quanto disposto con la presente circolare comporteranno l’avvio delle opportune azioni di accertamento delle responsabilità.
Da ultimo si rammenta che la casella di posta elettronica r2d5.gepa@persomil.difesa.it
dovrà essere utilizzata solo ed unicamente nelle sopra descritte casistiche , conseguentemente non verrà dato alcun seguito/riscontro ad eventuali altre
richieste/comunicazioni (relative a problematiche sull’uso dell’applicativo o afferenti
aspetti di documentazione per le quali dovrà essere interessata, con le opportune modalità
che verranno in seguito indicate, la collaterale 10^ Divisione). Per scaricare e/o visualizzare la Circolare, clicca QUI

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