Un sottufficiale dell’aeronautica militare è stato condannato al pagamento, in favore del ministero della difesa, della somma complessiva di euro 197.501,46, oltre accessori. Di detto importo la somma di euro 65.833,82 corrisponde ad un danno patrimoniale per truffa militare continuata ed
aggravata, commesso attraverso artifici e raggiri, continuati nel tempo, previamente pianificati che gli avevano consentito di sottrarre ingenti somme appartenenti all’amministrazione con diverse
modalità, sia attraverso bonifici in proprio favore che mediante la sottrazione di denaro
contante.
La Corte dei conti per la regione Lazio, aveva condannato il sottufficiale a risarcire il ministero della difesa, oltre che per i 65.833,82 euro di danno patrimoniale, anche per altri 131.667,64 euro, relativi al danno all’immagine subito dalla Forza Armata di appartenenza.
Il sottufficiale, in seguito alla condanna, ha adito la Corte dei Conti, PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, tentando di convincere i giudici dell’insussistenza del danno all’immagine alla ffaa di appartenenza , in quanto l’amministrazione, a seguito della vicenda in discorso, non avrebbe subito alcuna lesione all’immagine, dal momento che la condotta che gli era stata addebitata non avrebbe avuto alcuna rilevanza esterna, rimanendo un fatto interno all’amministrazione.
La sentenza della Corte dei Conti 1^ Sezione Centrale di Appello
Secondo i giudici amministrativi, l’appello non è fondato.
E’ errato ricondurre il danno all’immagine , a seguito di un illecito penale commesso da un proprio dipendente, soltanto alla diffusione del comportamento illecito all’esterno dell’amministrazione danneggiata.
Invece, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza , il danno in questione costituisce un reato che determina una perdita di prestigio per l’amministrazione di appartenenza. L’eventuale grado di diffusione attraverso ad es. gli organi di stampa, può essere l’effetto di circostanze estrinseche, dipendenti da scelte altrui, non attenenti, di per sé, alla gravità del comportamento che ha causato il danno .↓
Nel caso di specie – sostengono i giudici – la particolare riprovevolezza dei fatti addebitati all’appellante deriva sia dalla natura e gravità del reato commesso (truffa militare continuata ed aggravata) che dalle modalità con le quali è stato posto in essere.
Pertanto – concludono i giudici – il danno all’immagine dell’amministrazione militare è stato correttamente ritenuto sussistente dal primo giudice che ha, parimenti in modo non censurabile, quantificato lo stesso, applicando l’articolo 1 co. 62, della legge n. 190/2012 che com’è noto, dispone che lo stesso venga quantificato, nei casi come quelli in discorso, nel doppio dell’utilità indebitamente percepita dal responsabile.