Cagliari, 17 dicembre 2017 di Antonio De Muro – La Corte dei Conti per la Sardegna in data 11 dicembre 2017 ha depositato la sentenza n. 156/2017 del 21 novembre 2017 (di seguito pubblicata integralmente) confermando, per la quarta volta, il riconoscimento dell’incremento del montante contributivo pensionistico non solo per il personale militare idoneo che cessi dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età ed acceda all’istituto giuridico dell’ausiliaria ma anche per il personale militare che non sia in possesso permanentemente dei requisiti psico-fisici, nonché dell’età anagrafica, ed acceda all’istituto giuridico del moltiplicatore, fatto salvo il diritto di opzione ausiliaria/moltiplicatore per i militari idonei al servizio che abbiano anche il requisito anagrafico.
Invero, il beneficio di cui trattasi (l’ultimo anno di servizio con valenza pari a cinque volte) è ben disposto nel vigente art. 3 , comma 7, del d. lgs. n. 165/1997 e a dire il vero non sembra così astruso ma probabilmente l’immaginazione umana non ha remore nelle interpretazioni pur di limitare i destinatari della contribuzione pensionistica figurativa.
Buona lettura!
Sent. n. 156/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
pronuncia la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24028 del registro di Segreteria, proposto da
M., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela SCAFETTA, presso lo studio del quale in Roma, viale Africa 120 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione Dipendenti Pubblici, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto AIME, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale dell’Ente in Cagliari, via P. Delitala 2
RESISTENTE
Uditi, nell’udienza pubblica del 21 novembre 2017, l’avvocato Roberta Chiara PILIA per il ricorrente e l’avvocato Marina OLLA per l’INPS, su delega dei patroni costituiti, che hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni di parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, titolare di pensione, ha proposto ricorso contro l’INPS di Cagliari, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 , con conseguente accertamento del proprio diritto alla rideterminazione della pensione in godimento in considerazione del maggiore montante contributivo.
In fatto, il ricorrente espone di essere stato “riformato”, in quanto giudicato “permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato” dalla competente Commissione Medica Ospedaliera. Dal 15.05.2014, posto in quiescenza, è titolare della pensione in pagamento n. iscrizione 17140845 presso l’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici (Ex INPDAP), sede territoriale di Cagliari.
In data 10.02.2017, ha presentato alla sede INPS di Cagliari domanda di accertamento del diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 . È seguito un lungo periodo di silenzio e di trapasso di responsabilità tra INPS e Comando Generale della Guardia di Finanza che, nonostante i solleciti avanzati dal ricorrente, non hanno mai trovato alcun cenno di riscontro sino al momento della proposizione del ricorso giurisdizionale.
Ad avviso della parte ricorrente, il diritto vantato troverebbe fondamento nella disposizione citata, la quale si applicherebbe a tutti i soggetti che, come nel suo caso, non siano transitati nella posizione di ausiliaria in quanto non in possesso dei requisiti psico-fisici per accedervi o permanervi.
A supporto della tesi è stata richiamata giurisprudenza conforme di questa Corte (Sezione giurisdizionale Abruzzo, n. 28/2012 e n. 27/2017).
Sono state pertanto formulate le seguenti conclusioni:
“– Dichiarare l’illegittimità della mancata risposta di INPS all’istanza presentata in data 10.02.2017 atta al riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 e del conseguente silenzio dell’ente pensionistico, che di fatto, non ha ancora ottemperato a quanto richiesto;
– Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente -in attuazione del dettato normativo nonché in ossequio alla consolidata giurisprudenza-, all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 ;
– Accertare e dichiarare altresì il diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione numero iscrizione 17140845 in considerazione del maggiore montante contributivo.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
L’INPS si è costituito in giudizio a ministero dell’avvocato Roberto AIME con memoria difensiva depositata in Segreteria tramite PEC il 10/11/2017.
La difesa dell’Istituto “2. […] sottolinea il ruolo marginale dell’Ente previdenziale. 3. Difatti, il competente ufficio amministrativo comunica che “ai fini dell’attribuzione dell’art. 3, comma 7, del D.Lvo 165 / 1997 , l’accertamento del diritto dovrà essere effettuato dall’Amministrazione di appartenenza inserendo il suddetto beneficio nel Modello PA04 in base alle istruzioni operative impartite dall’Istituto”. 4. L’Istituto resistente, pertanto, è semplicemente chiamato ad erogare materialmente le prestazioni pensionistiche in presenza del prodromico atto di ammissione a beneficio di legge. 5. Naturalmente provvederà ad ogni adempimento di legge non appena la pratica risulterà completata.
Tutto ciò premesso, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come in atti, come sopra rappresentato e difeso, dichiara di restare in rispettosa attesa della decisione della Corte e pronto ad adempiere alle proprie obbligazioni non appena sarà completato l’iter amministrativo di competenza della amministrazione di provenienza.
Spese di giustizia”.
La causa è stata decisa con dispositivo letto nell’udienza del 21 novembre 2017 per i motivi di seguito esposti in
DIRITTO
Preliminarmente, va detto che non vi sono ragioni che ostino all’esame nel merito della domanda proposta dal ricorrente, nonostante l’istanza amministrativa rivolta all’INPS non sia stata seguita da alcuna formale diffida a provvedere.
Ai sensi dell’art. 153 lett. b) CGC, i ricorsi in materia pensionistica sono inammissibili quando, tra l’altro, “si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.
Deve infatti ritenersi che la disposizione concerna ipotesi di silenzio dell’amministrazione su procedimenti a istanza di parte.
Nel caso di specie, l’INPS ha provveduto a liquidare la pensione del ricorrente, il quale però lamenta che il relativo provvedimento sia errato per le ragioni indicate nel ricorso.
L’unica domanda che il ricorrente doveva proporre era, in sostanza, quella di liquidazione della pensione, non essendo certo onere dell’interessato chiedere e/o sollecitare all’ente previdenziale l’applicazione di specifiche norme di legge rilevanti allo scopo. L’onere della domanda va, in sostanza, circoscritto ad ipotesi (si pensi a ricongiunzioni, riscatti, ecc.) in cui la liquidazione della pensione sia in tutto o in parte conseguente a specifiche istanze dell’interessato.
Ne consegue che la domanda di applicazione del beneficio contestato, presentata dal ricorrente all’INPS nel febbraio 2017, si configura come mera richiesta di riesame del provvedimento di liquidazione della pensione.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Sulla questione di diritto da cui dipende la decisione della causa, la Sezione condivide la giurisprudenza, scarna ma di orientamento univoco, di questa Corte (oltre alle sentenze citate dal ricorrente, v. Sezione giurisdizionale Molise, n. 53 del 06/10/2017).
Va premesso che l’interessato è cessato dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stato posto in congedo assoluto per inabilità.
Egli si trova pertanto nella condizione di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata, la quale prevedeva (all’epoca del suo collocamento a riposo) quanto segue: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.
Come affermato da Sezione Molise n. 53/2017 cit., “occorre innanzitutto rilevare l’attuale vigenza della disposizione normativa, pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165 / 1997 .
Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al “personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età”, che “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”, categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientra l’ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto ex art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi d’Istituto e dunque ad accedere all’istituto dell’ausiliaria (cfr: C. conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012).
Ovviamente, considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio”.
Il ricorso va pertanto accolto.
Va solo soggiunto, in relazione a quanto affermato nella memoria di costituzione dell’INPS, che non vi sono ragioni che ostino alla immediata riliquidazione della pensione.
Premesso che il ruolo dell’INPS non è affatto marginale, dato che spetta all’Istituto resistente liquidare la pensione del ricorrente, va detto che, allo scopo che interessa, esso disponeva di tutti gli elementi necessari, ben sapendo che il L. M. era cessato dal servizio per inabilità senza transitare nell’ausiliaria ed essendo in possesso, dal prospetto dei dati trasmesso dall’amministrazione di provenienza, la quale non aveva al riguardo l’obbligo di “certificare” alcunché, dell’ammontare della base di calcolo su cui applicare l’incremento stabilito dalla legge.
Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.
La condanna alle spese segue la soccombenza. La liquidazione è operata sulla base della tabella 11 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e del valore indeterminabile della causa, con applicazione di una riduzione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del suddetto decreto , tenuto conto della non particolare complessità dell’affare, anche in relazione all’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di L. M. e, per l’effetto, dichiara il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997 , n. 165 .
Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento, ai sensi dell’art. 167 CGC.
Condanna l’INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro duemila, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di quaranta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 21 novembre 2017.
Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU
Depositata in Segreteria il 11 dicembre 2017.
Il Dirigente
f.to Giuseppe Mullano
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
dispone
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente.
Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Il Direttore della Segreteria
f.to Giuseppe Mullano