Contributi non versati durante la Ferma volontaria/Rafferma – Il Tar condanna l’amministrazione

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Oggi vogliamo occuparci della sentenza dello scorso 8 febbraio, con la quale il Tar Lazio ha condannato le amministrazioni resistenti al versamento dei contributi versati da alcuni militari durante il periodo di Ferma volontaria e Rafferma del servizio militare.

I ricorrenti sono divenuti tutti Marescialli nel corso della loro carriera, ma hanno pensato bene di chiedere indietro quanto ingiustamente versato e finito nel dimenticatoio di qualche Ministero. Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno richiamato l’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, i cui commi 4, 5 e 6  così recitano:

“4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio”.

Ne consegue che va distinta la contribuzione ai fini previdenziali, rispetto ai contributi da versare per la corresponsione della indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, rilevante nel caso di specie. Infatti, ai fini previdenziali, la contribuzione grava sull’Amministrazione ai sensi del comma 5.

Diversamente, ai fini dell’indennità di buonuscita, tali periodi sono solo riscattabili, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, mentre non sono soggetti a contribuzione a carico dell’Amministrazione.

Le Amministrazioni presso cui i ricorrenti prestavano servizio nel periodo di ferma volontaria e/o rafferma sono quindi tenute a versare i contributi previdenziali (non quelli ai fini dell’indennità di buonuscita), con gli accessori di legge. Il quantum versato dai ricorrenti a titolo di indennità di buonuscita non deve invece essere restituito dalle Amministrazioni resistenti, in quanto non dovuto. Per leggere la sentenza integrale, vai a pagina 2.

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