Come e a chi si applicano i sei scatti aggiungitivi per le pensioni dei militari e delle forze dell’ordine

In base all’art. 4 del Dlgs 165/1997, il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile (che comprende Esercito, Marina, Aeronautica, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato) ha diritto a sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita.

Come vengono calcolati questi aumenti? Più comunemente definiti “i sei scatti della pensione delle Forze dell’Ordine”, incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento pensionistico e sulle modalità di versamento del contributo in base al sistema di calcolo di quiescenza applicato, ovvero in base al sistema di calcolo pensionistico applica­bile ad ogni singola persona tra retributivo, misto e contributivo puro.

Cosa sono i 6 scatti delle pensioni militari e come si applicano al sistema retributivo

I sei scatti per i militari, ciascuno del 2,50%, a partire dal 1° gennaio 2005 vengono calcolati:

  • sullo stipendio parametrato, ovvero sui valori stipendiali correlati ai livelli retributivi;
  • sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità;
  • sull’indennità di vacanza contrattuale;
  • sull’eventuale assegno ad personam;
  • in base all’indennità integrativa speciale, i benefici di infermità previsti dall’art. 3 della legge 539/1950.

sei scatti nella pensione delle Forze dell’Ordine non si applicano, invece, sull’assegno funzionale. Per quanto riguarda il personale dirigente e quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale, si calcolano sull’ultimo stipendio comprendente degli eventi scatti biennali e dei benefici di infermità, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80 e delle altre indennità come quella perequativa, di posizione e assegni di valorizzazione dirigenziale.

Come già anticipato, i sei aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla base pensionabi­le e l’importo corrispondente al beneficio deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) determinate a norma del­l’art. 13, Dlgs n. 503/1992, senza però tenere con­to del beneficio stesso e senza opera­re la maggiorazione del 18%Per farla breve, il 15% dello stipendio determinato con le specifiche illustrate precedentemente deve essere moltiplicato per le relative aliquote di rendimento maturate in base all’anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011, a seconda dei casi.Questo articolo continua su polizia Penitenziaria.it, clicca QUI

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