Persociv, facendo seguito alla circolare : M_D GCIV REG2021 0066838 del 15 ottobre 2021, nelle more dell’adozione da parte del Ministro della pubblica amministrazione delle linee guida sul rientro in servizio dei dipendenti pubblici (in ordine alle quali è in corso il confronto con le OO.SS), della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi con il lavoro agile da parte della contrattazione collettiva di Comparto e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile, al fine di garantire progressivamente il rientro in presenza del personale e assicurare l’erogazione dei servizi all’utenza, si ritiene utile fornire prime indicazioni:
dovranno essere adottate le misure organizzative definendo le graduali modalità di rientro in presenza del personale, garantendo, nel contempo, il pieno rispetto delle condizioni di salute e di sicurezza anti COVID, così come previste dalla vigente normativa;
nella definizione del piano di rientro graduale dovrà, comunque, essere previsto il rientro in presenza fin da subito del personale adibito ad attività di erogazione diretta di servizi all’utenza;
fermo restando che il lavoro agile non è più una modalità ordinaria della prestazione lavorativa, a decorrere dal 1° novembre 2021 il personale potrà comunque essere autorizzato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, previa stipula di accordo individuale, prevedendo la prevalenza della prestazione lavorativa in presenza;
nell’autorizzare la prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere garantita l’invarianza dei servizi resi all’utenza, l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattate durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
dovrà essere assicurata un’adeguata rotazione del personale impiegato in presenza per ragioni di tutela sanitaria (articolo 1, comma 3, lettera h) del d.m. 8 ottobre 2021) ed assicurare forme di flessibilità oraria in entrata e in uscita (anche in deroga alle modalità previste dal contratto collettivo), tenuto conto dell’ambito territoriale di riferimento e delle condizioni di erogazione del servizio di trasporto pubblico. Si rammenta a questo riguardo che in ogni sede di contrattazione integrativa locale (qualora non già adempiuto) dovranno essere avviati i tavoli di contrattazione; particolare attenzione dovrà continuare ad essere prestata nei confronti dei lavoratori fragili individuati dall’articolo 26, comma 2 del decreto- legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 e successive integrazioni e modifiche, che dovranno svolgere “di norma la prestazione lavorativa in modalità agile”.
Secondo la richiamata normativa i lavoratori fragili sono esclusivamente quelli interessati dalle patologie previste dalla norma e certificate secondo le modalità in essa individuate, ovvero “coloro i quali risultano in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, della Legge n.104/92”.
A questo riguardo, si rammenta che il “Protocollo di accordo applicativo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti civili del Ministero della Difesa in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 e la definizione degli assetti del lavoro agile”, adottato dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle Rappresentanze sindacali il 27 novembre 2020, prevede che nei confronti del lavoratore fragile la prestazione lavorativa in modalità agile viene prioritariamente riconosciuta in maniera continuativa;
nella scelta dei dipendenti da autorizzare a prestare l’attività lavorativa in modalità agile ci si potrà prioritariamente ispirare a criteri, quali le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare; la presenza nel medesimo nucleo familiare di figli minori di anni quattordici; la tutela delle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità; la distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro; il numero e la tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza. Ulteriori situazioni di problematicità familiari potranno essere di volta in volta valutate dal datore di lavoro;
gli accordi individuali di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, dovranno definire almeno:
a) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
b) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro e le fasce di contattabiltà;
c) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile.
A titolo di collaborazione e al fine di agevolare tutti gli Enti in allegato fac-simile di accordo individuale. Si rammenta, infine, che nelle more dell’aggiornamento al “Protocollo di accordo applicativo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti civili del Ministero della Difesa in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 e la definizione degli assetti del lavoro agile” adottato dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle Rappresentanze sindacali il 27 novembre 2020 (aggiornamento che dovrà tenere conto del mutato quadro normativo), lo stesso rimane in vigore, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni da seguire in materia di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e le specifiche misure da adottare per garantire le condizioni di sicurezza.La circolare integrale, la trovi QUI