Civili Difesa: Riposi giornalieri dei genitori (c.d riposi per allattamento).

I riposi orari giornalieri dei genitori (c.d. riposi per allattamento) sono disciplinati dagli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’istituto in esame è stato oggetto, negli ultimi anni, di un contrasto giurisprudenziale relativamente alla concessione dei riposi giornalieri al lavoratore padre nel caso di madre casalinga. Con la presente si forniscono chiarimenti in merito alla fattispecie in oggetto, definendo, in un unico documento, le disposizioni applicative della vigente normativa in materia di permessi per l’allattamento, coordinata alla luce della recente giurisprudenza.

Invero in un primo momento con la sentenza n. 4993/2017, richiamata nella circolare a seguito, il Consiglio di Stato aveva fornito una lettura restrittiva dell’istituto affermando, in sostanza, che al padre non spettava il beneficio nel caso di madre casalinga. Con la recente sentenza del 28 dicembre 2022 n. 17 il predetto Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, ha riesaminato la fattispecie della fruizione dei permessi del padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia una casalinga, giungendo ad opposta esegesi.

Il Collegio, infatti, con l’attuale sentenza, si è espresso in modo favorevole sulla interpretazione dell’art. 40, comma 1, lett. c) del d.l.gs 151/2001, relativo alla facoltà spettante al padre dipendente di fruire dei riposi giornalieri in presenza del figlio minore di anni uno, nel caso specifico in cui la richiesta riguardi l’ipotesi in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

Tale lettura, stabilisce il CdS, si riferisce a qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente e quindi anche alla “casalinga” e non solo alla lavoratrice autonoma o libero-professionista.

L’Adunanza ha, pertanto, affermato che: “l’articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare; pertanto perché il padre possa godere, (articolo 40, lett. c), dei periodi di riposo durante il primo anno di vita del bambino occorre solo il duplice presupposto che questi sia un lavoratore dipendente e che la madre non lo sia, null’altro essendo previsto dalla legge: l’interpretazione opposta – volta ad escludere dall’applicazione i casi in cui la madre sia ‘casalinga’ – risulterebbe in contrasto col testo della legge”.

Pertanto, alla luce del suesposto orientamento al padre lavoratore dipendente, durante il primo anno di vita del bambino spetta il riposo giornaliero di cui all’art. 40 del Dlgs 151/2001(cd permesso per allattamento) anche nel caso in cui la madre sia casalinga. In tal senso si è provveduto a modificare la relativa FAQ sul sito istituzionale della Direzione generale.

La presente circolare annulla e sostituisce la circolare indicata a seguito. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile sul sito di questa Direzione Generale, nella sezione “circolari e altra documentazione”.

CIRCOLARE

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