Civili Difesa: Problematiche riguardanti dipendenti con carica sindacale, preposti a incarichi con posizione organizzativa, riconducibili direttamente o indirettamente alla gestione del personale all’interno dell’Ente di appartenenza.

Di seguito la circolare di Persociv:

Sono pervenuti numerosi quesiti in merito all’applicabilità dell’articolo 53, comma 1bis, del decreto legislativo n. 165/2001, con riferimento a problematiche riguardanti dipendenti con carica sindacale, preposti a incarichi con posizione organizzativa, riconducibili direttamente o indirettamente alla gestione del personale all’interno dell’Ente di appartenenza.

La presente circolare ha, pertanto, lo scopo di chiarire gli ambiti applicativi della norma e la corretta individuazione delle casistiche ad essa riconducibili.

La suddetta disposizione prevede che: “Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”.

La medesima disposizione delinea una specifica fattispecie di inconferibilità che prevede l’inconferibilità di incarichi finalizzato a preservare le funzioni dirigenziali da condizionamenti che ne pregiudicano l’indipendenza e l’imparzialità. A questo riguardo, l’intendimento del legislatore è stato, pertanto, quello di prevedere che destinatari della norma in questione fossero essenzialmente i titolari di incarichi dirigenziali ex art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001 o eventuali loro delegati, al fine di preservarne le prerogative loro attribuite dalla legge. Sul punto, lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 11/2010 ha fornito a suo tempo linee di indirizzo in tal senso specificando, tra l’altro, che la norma in questione “ va interpretata in maniera strettamente attinente alla finalità perseguita” poiché “…introduce un impedimento ovvero una condizione ostativa al conferimento di direzione nelle amministrazioni con riferimento alla preposizione a strutture che gestiscono il personale” e, aggiunge, “…interferisce con libertà costituzionalmente tutelate”.

Ciò premesso, i destinatari della norma – e cioè i “titolari di strutture deputate alla gestione del personale” – sono individuati secondo i seguenti criteri: Il resto della Circolare lo trovi QUI

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