Legge 29.12.2022 n. 197. Lavoro agile per i lavoratori e le lavoratrici affetti dalle patologie e condizioni di cui al Decreto interministeriale adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D. L. n. 221/2021, convertito dalla legge 18.2.2022 n. 11.
La legge 29.12.2022 n. 197 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 e in vigore dal 1.1.2023 – all’art. 1, comma 306, assicura, fino al 31 marzo 2023, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per tutti i lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D. L. n. 221/2021, convertito dalla legge 18.2.2022 n. 11.
In particolare il comma 306, legge cit., stabilisce che, per tutti i lavoratori e le lavoratrici così come sopra individuati, il datore di lavoro assicura fino al 31 marzo 2023 lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai vigenti contratti collettivi di lavoro, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Ne consegue che, fino alla data del 31 marzo 2023, gli Enti dell’A. D. dovranno assicurare per i lavoratori di cui al decreto interministeriale sopra citato (vds., al riguardo, Allegato 2, elenco delle patologie – Allegato 3 fac-simile certificazione medico di medicina generale, già annessi alla circolare prot. n. M_D A0582CC REG 2022 0036819 del 31/05/2022) attività lavorativa agile in misura anche continuativa, in ragione della natura invalidante delle patologie e condizioni ivi elencate.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile sul sito di questa Direzione Generale, nella sezione “circolari e altra documentazione”, area tematica “Lavoro Agile”.