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Circolare sulle disposizioni per la cessazione dal servizio permanente. Edizione 2018.

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Persomil ha rilasciato la Circolare inerente il Compendio delle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente.Edizione 2018. Molto ben articolata ed esaustiva, la Circolare ha lo scopo di aggiornare, alla luce delle ultime modifiche normative, le disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente.

Le disposizioni sono applicqabili  a tutte le categorie del personale militare in servizio permanente, fatta eccezione per gli Appuntati e i Carabinieri i cui procedimenti di cessazione sono di diretta competenza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

La Circolare inoltre non interessa la categoria dei Graduati,  non essendo ancora  in possesso dei requisiti per accedere alla quiescenza, richiesti dalla vigente normativa in materia.

Persomil oltre alla Circolare, mette a disposizione una tabella riepilogativa , ,al fine di ottenere una  immediata e pratica consultazione della modulistica da utilizzare per le varie tipologie di cessazione dal servizio.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLE CATEGORIE DEL CONGEDO
a.. Ausiliaria
(1) Il collocamento nella categoria dell’ausiliaria, disciplinato dagli artt. 886 e 992 e seguenti del C.O.M., avviene:
 per raggiungimento del limite d’età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza;
 a domanda dall’aspettativa per riduzione di quadri (per i soli Ufficiali);
 a domanda a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo, ai sensi degli artt. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (come modificato dall’art. 2, comma 3-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 aggiunto dalla relativa legge di conversione) e 2229, comma 6 del C.O.M. fino al 31 dicembre2024;
 a domanda, qualora il militare si trovi a non più di 5 anni dal raggiungimento del limite d’età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per le pensioni di anzianità (cosiddetto “scivolo”). Tale fattispecie si applica agli Ufficiali e ai Marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con esclusione dell’Arma dei Carabinieri e del personale della Marina appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto.
 a domanda, al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice, nell’ipotesi di cui all’articolo 1094, comma 3 del C.O.M..
In tutti i casi sopra delineati, la cessazione dal servizio avviene sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio e previa manifestazione, da parte del personale interessato, della disponibilità a prestare servizio, in qualità di richiamato, nell’ambito del Comune o della Provincia di residenza presso l’Amministrazione di appartenenza o altra Pubblica Amministrazione.
(2) Si precisa che, in tutte le suddette ipotesi di cessazione, è prevista la possibilità da parte del militare interessato di optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione (c.d. “moltiplicatore”), ai sensi dell’art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, come modificato dall’art. 10, comma 2 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
In tal caso, l’interessato sarà collocato direttamente nella categoria della riserva.



Riserva
Fermo restando quanto precisato al punto (2) del precedente sottoparagrafo, le cessazioni dal servizio a domanda comportano il collocamento in congedo nella categoria della riserva, disciplinato dagli artt. 887, 933, commi 4 e 5, 995, 996 e 1008 del C.O.M., per:
 gli Ufficiali, che hanno compiuto almeno 25 anni di servizio effettivo ovvero rivestono il grado di Colonnello o equiparato e sempre che ne conservino l’idoneità;
 i Sottufficiali e i Graduati, che hanno compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo;
– 3 –
 l’Ufficiale che, trovandosi nelle condizioni di dover cessare a domanda dall’aspettativa per riduzione di quadri, rinunci espressamente a essere disponibile a prestare servizio, in qualità di richiamato, nell’ambito del Comune o della Provincia di residenza presso l’Amministrazione di appartenenza o altra Pubblica Amministrazione;
La cessazione dal servizio comporta, altresì, il collocamento nella categoria della riserva, allorquando il militare, al raggiungimento del limite di età previsto per il proprio grado e ruolo di appartenenza, rinunci espressamente a essere collocato nella categoria dell’ausiliaria.
d. Complemento
Il personale militare, che presenta istanza intesa a ottenere la cessazione dal servizio permanente, viene collocato nella categoria del complemento, ai sensi dell’art. 933, comma 6 del C.O.M., qualora abbia svolto:
 meno di 25 anni di servizio effettivo, se Ufficiale che non rivesta il grado di Colonnello o equiparato;
 meno di 20 anni di servizio effettivo, se Sottufficiale o Graduato.



REQUISITI PER L’ACCESSO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Per gli aspetti relativi ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico, si rimanda a quanto disciplinato con le circolari in riferimento. VAI A PAGINA 2 O CLICCA QUI

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MODALITA’ PROCEDURALI
a. CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI D’ETA’
(1) Presentazione delle dichiarazioni inerenti alla cessazione dal servizio
Al fine di consentire alla Direzione Generale per il Personale Militare di adottare il relativo provvedimento con congruo anticipo rispetto alla data di cessazione dal servizio attivo per raggiungimento del limite di età, i Comandi/Enti di appartenenza degli interessati dovranno far pervenire (tramite uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it) al II Reparto di questa Direzione Generale, 4^ Divisione (per gli Ufficiali) e 5^ Divisione (per i Sottufficiali), almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima del collocamento in congedo, la seguente documentazione:  Se ti interessa questa sezione, vai  alla circolare allegata in calce ↓

CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA CON ALMENO 40 ANNI DI SERVIZIO  EFFETTIVO

Presentazione delle domande di cessazione
(a) La domanda di cessazione, con contestuale richiesta di collocamento in ausiliaria, deve essere redatta in conformità al modello riportato in allegato “D”; essa dovrà essere presentata dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della data di decorrenza della cessazione. Farà fede, al riguardo, la data di assunzione a protocollo della domanda.
(b) In alternativa al collocamento in ausiliaria, il militare interessato può chiedere di optare per il c.d. “moltiplicatore”, con conseguente collocamento nella categoria della riserva, utilizzando il modello di domanda in allegato “E”, che dovrà essere presentato dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza almeno 270 (duecentosettanta)
giorni prima della data di decorrenza della cessazione, per le motivazioni indicate al successivo sottoparagrafo c., punto (1). Farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda.
(2) Istruttoria delle domande di cessazione
La fase istruttoria della domanda a cura dei Comandi/Enti interessati dovrà essere completata in modo che la documentazione pervenga alla Divisione competente di questa Direzione Generale:
 almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di cessazione chiesta dall’interessato, nel caso di collocamento in ausiliaria;
 almeno 180 (centottanta) giorni prima della data di cessazione chiesta dall’interessato, nel caso di collocamento nella riserva. Se ti interessa questa sezione, vai  alla circolare allegata in calce ↓



CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA CON ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO

Presentazione delle domande di cessazione
La domanda di cessazione dal servizio, redatta in conformità al modello in allegato “F”,dovrà essere presentata dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima della data richiesta per la cessazione. Farà fede, al riguardo, la data di assunzione a protocollo della domanda.
Il rispetto di tale tempistica è indispensabile al fine di evitare soluzione di continuità tra l’erogazione del trattamento economico di servizio e quello pensionistico, in quanto la gestione dei trattamenti pensionistici del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri collocato nella categoria della riserva è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che necessita di ricevere tutta la documentazione amministrativa necessaria per il calcolo della pensione tassativamente almeno 90 (novanta) giorni prima
della data fissata per la cessazione dal servizio.
Infatti, il termine di 270 giorni tiene conto della complessità dei due distinti, ma connessi, procedimenti, quello di cessazione dal servizio e quello di calcolo ed erogazione del trattamento pensionistico, articolati in varie fasi che coinvolgono Enti e Uffici non solo dell’A.D., ma anche di altra Amministrazione.
Corre l’obbligo di evidenziare, al riguardo che, ai sensi dell’art. 59, comma 21 della Legge n. 449/1997, le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento. Per Istruttoria delle domande di cessazione Se ti interessa questa sezione, vai  alla circolare allegata in calce ↓

CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA SENZA ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA’

Presentazione delle domande di cessazione
Il personale militare che presenta domanda di cessazione dal servizio permanente, ma nei cui confronti non si sono realizzate le condizioni per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, sarà collocato in congedo nella categoria della riserva o del complemento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La domanda di cessazione dal servizio, redatta in conformità al modello in allegato “G”,dovrà essere presentata dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza, con congruo anticipo rispetto alla data del collocamento in congedo. Ciò al fine di consentire alla Direzione Generale per il Personale Militare di adottare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, il relativo provvedimento.Se ti interessa questa sezione, vai  alla circolare allegata in calce ↓

CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI

Presentazione delle domande di cessazione
La domanda di cessazione dal servizio dall’aspettativa per riduzione di quadri, con conseguente collocamento in ausiliaria, redatta in conformità al modello in allegato “H”, dovrà essere presentata dall’Ufficiale interessato al Comando/Ente di appartenenza, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data chiesta per la cessazione stessa. Farà fede, al riguardo, la data di assunzione a protocollo della domanda.
In alternativa al collocamento in ausiliaria, l’Ufficiale può chiedere di rinunciare al
passaggio in tale categoria ed essere collocato direttamente nella categoria della riserva. A tal fine dovrà compilare la domanda redatta in conformità al modello in allegato “I”, dove potrà eventualmente anche esprimere la facoltà di optare per il c.d. “moltiplicatore”. In tal caso il modello di domanda dovrà essere presentato dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima della data di decorrenza della cessazione, per le motivazioni indicate al precedente sottoparagrafo c., punto (1). Farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda. Se ti interessa questa sezione, vai  alla circolare allegata in calce ↓

ESERCIZIO DELLA FACOLTA’ DI REVOCA DELLE DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO – REVOCA DEI PROVVEDIMENTI DI CESSAZIONE PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Revoca o differimento della domanda di cessazione
La facoltà di revocare la domanda di collocamento in congedo, ovvero di procrastinarne la data, può essere esercitata dagli interessati solo fino alla notifica della comunicazione relativa all’accoglimento della stessa.
Pertanto, i Comandi/Enti dovranno provvedere a trasmettere con immediatezza le eventuali istanze di revoca o di differimento innanzi citate dopo averle assunte a protocollo, tramite i citati indirizzi di posta elettronica  persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it) al II
Reparto di questa Direzione Generale, 4^ Divisione (per gli Ufficiali), 5^ Divisione (per i Sottufficiali) e 6^ Divisione (per i Graduati dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica).
Si precisa che, una volta notificato il dispaccio di accoglimento della domanda di cessazione, questa Direzione Generale non potrà più procedere alla revoca del provvedimento legittimamente adottato e, quindi, produttivo di effetti.
Al riguardo, si evidenzia che si è riscontrato che in molti casi i Comandi/Enti non provvedono alla immediata notifica agli interessati dello stesso provvedimento, lasciando a questi ultimi la possibilità di mutare la propria decisione circa la cessazione dal servizio permanente. PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE  LA CIRCOLARE , CLICCA QUI ,PER GLI ALLEGATI E LA TABELLA RIEPILOGATIVA, CLICCA I LINK DI  SEGUITO  

TABELLA RIEPILOGATIVA

ALLEGATO A Continua ↓



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