Cadde da 4 metri e fu fatto rialzare per arrivare all’ambulanza – Il Tar da ragione al maresciallo

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Un maresciallo dell’Esercito italiano salta su di un telo a scivolo dall’altezza di 14 metri durante un’ esercitazione .Pur avendo impattato correttamente sul telo, scivola fuori dallo stesso e cade violentemente sull’asfalto sottostante da un’altezza di circa quattro metri. Continua  ↓

Sul luogo non è presente un Ufficiale medico. Qualche presente lo fa maldestramente rialzare e lo aiuta a raggiungere  l’ambulanza a piedi . In seguito il militare verrà  trasportato presso l’ospedale  militare del Celio, privo degli idonei supporti di immobilizzazione. Continua  ↓

Solo in ospedale ci si accorge dei danni subiti dal maresciallo. Viene dimesso con una prognosi di 60 giorni. Il Tar accoglie le richieste del militare e dispone un risarcimento di 18.000,00 € . Di seguito la sentenza integrale: Continua  ↓

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10044 del 2004, proposto da:
Omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, presso il cui studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, 266, è elettivamente domiciliato;

contro

Il Ministero della difesa, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il risarcimento

dei danni tutti, fisici e morali, nonché del danno biologico, quale lesione alla vita di relazione, le sofferenze psico-fisiche, ed il complessivo danno esistenziale, subiti dal M.llo Omissis a seguito dell’infortunio accorsogli in data 31.10.2003 presso la Scuola di Fanteria di Cesano durante la frequentazione del Corso di Pattugliatore Scelto presso l’Esercito Italiano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 gennaio 2018 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il presente ricorso l’istante ha chiesto la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno subito in occasione dell’infortunio sul lavoro del 31 ottobre 2003, da lui quantificato in complessivi euro 250.000,00.

Il ricorrente, Maresciallo dell’esercito italiano, al momento degli eventi impiegato presso la scuola di fanteria di Cesano per la frequenza del corso di pattugliatore scelto, ha rappresentato che, in data 31 ottobre 2003, mentre effettuava per la prima volta un salto sul telo a scivolo dall’altezza di 14 metri – prova valida per il superamento della fase di ardimento – pur avendo impattato correttamente sul telo, scivolava fuori dallo stesso e rovinava sull’asfalto sottostante da un’altezza di circa quattro metri.

Rappresenta poi come, in assenza dell’ufficiale medico, egli veniva fatti maldestramente rialzare e veniva aiutato a raggiungere a piedi l’ambulanza per essere poi trasportato presso l’ospedale policlinico militare del Celio, privo degli idonei supporti di immobilizzazione.

Effettuati gli accertamenti, veniva formulata la seguente diagnosi “frattura somatica D8-D9, frattura II III metacarpo dx (osteosintesi p.m. Roma) Contusione piramidale nasale” con prognosi di sessanta giorni.

Espone infine di aver subito un intervento chirurgico per riduzione e sintesi con viti e fili kirschner e di aver avuto diagnosticato, a seguito di esame radiografico della colonna dorsale e maodx in data 21 gennaio 2004 un “distacco parcellare lamellare del margine supero esterni della tibia”.

Rilevata l’applicabilità alla fattispecie degli artt. 2050 e 2087 del codice civile, in ragione della natura pericolosa delle prove predisposte dall’amministrazione della difesa e della oggettiva carenza di adeguate misure a tutela della salute dei dipendenti, il ricorrente ha domandato il risarcimento del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale.

Quanto all’importo, il ricorrente richiama le conclusioni della perizia di parte allegata al ricorso che ha rilevato come il ricorrente abbia patito 60 giorni di invalidità temporanea totale, 60 giorni di invalidità temporanea parziale, postumi di invalidità permanente in misura non inferiore al 20 % per esisti di frattura somatica D8 e D9, con limitazione funzionale dei movimenti del tronco e ipotrofia dei muscoli paravertebrali, esiti di frattura lussazione II e III metacarpo dx, trattati chirurgicamente con limitazione funzionale con movimenti flessoestensione e nella prensione, esisti dolorosi di contusione alla piramide nasale, esiti cicatriziali alla mano dx e cefalea fronto-occipitale post-trauma.

Domanda quindi la condanna del Ministero al pagamento della complessiva somma di € 250.000,00, ovvero della maggiore o minore somma che il Tribunale stimi equa, nonché al pagamento delle spese mediche sostenute e documentate.

In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto l’ammissione di CTU medico legale sulla sua persona diretta ad accertare l’inabilità temporanea ed i postumi permanenti residuati allo stesso in conseguenza del sinistro per cui è causa, nonché prova testimoniale sull’inadeguatezza delle condizioni di sicurezza dello scivolo, formulando diversi capitoli di prova.

Si è costituita l’amministrazione intimata, controdeducendo alle specifiche censure formulate dall’istante, con particolare riferimento al mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine alla addebitabilità dei fatti al Ministero della difesa e alla quantificazione del pregiudizio operata da parte ricorrente.

Con decreto presidenziale del 7 novembre 2013 il ricorso è stato dichiarato perento.

Con successivo decreto presidenziale del 23 luglio 2014 il precedente decreto di perenzione è stato revocato.

All’udienza pubblica del 19 gennaio 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato in parte nei limiti appresso specificati.

Deve rilevarsi come la pretesa del ricorrente si incentra sulla richiesta di condanna del Ministero della difesa al risarcimento del danno da lui subito sia in conseguenza dell’incidente verificatosi nell’ambito della prova di ardimento (caduta dal telo, privo di protezioni), sia dalle modalità con le quali è stato effettuato il suo trasporto all’ospedale militare.

Quanto al primo profilo, dalla documentazione versata in atti risulta chiaramente che il sinistro occorso mentre l’istante effettuava la prova di discesa dallo scivolo di tela è stata causata dall’assenza di protezioni laterali dello scivolo medesimo.

La detta circostanza di fatto non è in concreto contestata dal Ministero e l’oggettiva pericolosità dell’attività di discesa sul telo con la sola protezione di un materasso alla base risulta confermata dal fatto, che dopo l’incidente di cui è stato protagonista il ricorrente, tale forma di esercitazione è stata esclusa da quelle da sostenere nell’ambito delle prove d’ardimento.

Dagli atti di causa risulta pure che gli esiti dell’incidente sono stati considerati, dalla stessa amministrazione resistente, dipendenti da causa di servizio e non ascrivibili “a dolo, negligenza, imperizia o imprudenza dell’infortunato” (cfr. relazione del Comandante del Corpo in data 31 ottobre 2003).

Risulta, quindi, pienamente integrata da parte dell’amministrazione la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 2087 c.c., che tutela le condizioni di lavoro e secondo il cui disposto letterale: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, atteso che sono state omesse da parte dell’amministrazione intimata, datore di lavoro dell’istante, le misure necessarie per scongiurare il verificarsi di incidenti come quello accaduto all’istante.

Come risulta, invero, dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione: “In tema di rapporto di lavoro, l’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che secondo l’esperienza e la tecnica siano in grado di tutelare e garantire l’integrità psico-fisica del lavoratore, restando esclusi da detta tutela solo gli atti e i comportamenti abnormi ed imprevedibili del lavoratore, idonei ad elidere il nesso causale tra le misure di sicurezza adottate e l’eventuale danno realizzatosi” (cfr., da ultimo Tar Lombardia Milano, sez. I, 30 maggio 2016, n. 1101, che richiama Cassazione civile, Sez. lavoro, 12 aprile 2016, n. 7125).

L’art. 2087 c.c. deve, infatti, ritenersi una norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cassazione civile, Sez. lavoro, 19 febbraio 2016, n. 3291).

Analoga prova non risulta fornita in atti con riferimento alle modalità di trasporto, essendo anzi affermato, nelle varie dichiarazioni raccolte dall’amministrazione anche a seguito delle indagini interne, che l’immobilizzazione del ricorrente è stata comunque garantita.

Del resto, la stessa perizia di parte allegata al ricorso collega l’evento dannoso del quale è oggi chiesto il risarcimento alle sole modalità di caduta.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente, nonchè la condanna dell’Amministrazione intimata, al risarcimento del danno subito dall’istante in occasione dell’infortunio sul lavoro del 31 ottobre 2003, limitatamente al danno biologico, essendo stati solo genericamente enunciati i presupposti per la ricorrenza della risarcibilità del danno morale e di quello esistenziale, nonché di quello da perdita di chance.

Il Collegio ritiene equo, in considerazione della documentazione prodotta dall’istante, a sua volta generica in ordine ai criteri di quantificazione e tenuto conto della corrispondente ed espressa domanda di parte in tal senso, di liquidare in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., il danno succitato in una somma pari ad euro 18.000 (diciottomila/00), oltre al rimborso delle spese mediche documentate a mezzo di allegazioni al ricorso in esame.

Le spese di giudizio devono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente e condanna l’Amministrazione intimata al risarcimento del danno subito dall’istante in occasione dell’infortunio sul lavoro del 31 ottobre 2003, che si liquida in via equitativa in una somma pari ad euro 18.000, oltre al rimborso delle spese mediche documentate come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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