Ieri, Giovedì 18 aprile 2019, le giunte e delle commissioni parlamentari della Commissione Difesa hanno emesso un bollettino relativo alle “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani)”.
I 5 Stelle hanno ripreso il controllo del ddl e finalmente è stata pubblicata la bozza integrale di tutto il provvedimento.
Nel corso della seduta sono stati valutati tutti gli emendamenti ( presentati in tempi record con pochissimi giorni a disposizione ) e nella discussione tra i componenti della commissione difesa sono emersi alcuni punti critici circa le modifiche apportate al testo che aveva presentato la Deputata Emanuela Corda.
Durante la discussione la “maggioranza” o forse in questo caso è più appropriato dire “i 5 Stelle” , hanno eliminato alcune delle norme paradossali comparse nell’ultima bozza, accettando con sorpresa il sindacato interforze, ma con serie e motivate limitazioni. Tali sindacati infatti saranno considerati solo in base alle iscrizioni pervenute per Forza Armata e non cumulandole tutte .
Salvatore DEIDDA (FdI) nel corso della seduta ha sottolineato che sussistono differenti visioni dei due gruppi che sostengono il Governo, impedendo al provvedimento di procedere in maniera lineare. DEIDDA inoltre ha indicato come “erronee” le aspettative che si sono create intorno alla riforma sindacale da parte del personale militare, anche per via di promesse irrealizzabili o di proclami che sono stati fraintesi.
Le dichiarazioni di Deidda sono state condivise da Roger DE MENECH (PD) che ha auspicato importanti novità durante la pausa dei lavori per le festività di Pasqua.
La CORDA (M5S), relatrice del provvedimento, non ha ritenuto condivisibili le critiche rivolte all’atteggiamento della maggioranza e del Governo, sottolineando i risultati positivi dell’azione dell’Esecutivo che sta operando concretamente, rivendicando inoltre la paternità della sindacalizzazione dei militari, sostenuta già nella scorsa legislatura, ancora prima che la Corte costituzionale si pronunciasse sull’illegittimità del divieto di costituire sindacati di militari, rispedendo al mittente tutti i tentativi di influenzare le scelte normative che il legislatore è tenuto ad operare.
Roberto Paolo FERRARI (Lega) non ha condiviso le considerazioni del collega Deidda riguardo al numero delle proposte emendative presentate dalla maggioranza, per il resto sembra aver accettato di buon grado tutte le altre contestazioni, lasciando intendere una sua condivisione circa le parole pronunciate dal collega DEIDDA sulle “erronee” aspettative del personale militare.
La bozza resa nota nella tarda notte di ieri contiene molte novità e finalmente il ddl inizia a prendere forma, rispettando in buona parte quanto promesso dai 5 Stelle, fatta eccezione per alcuni articoli che probabilmente verranno contestati dal mondo militare propenso alla sindacalizzazione. Non volendo essere surreali, ci preme sottolineare che in questi giorni negli ambienti militari circola l’ insano pensiero di una alleanza sottaciuta tra il partito della Lega ed il partito Democratico circa la redazione delle proposte “limitative” al disegno di legge. Probabilmente sono notizie tendenziose e false……
Un articolo in particolare ha attirato la nostra attenzione, ovvero l’art. 23 del ddl che recita:
(Rapporti con gli organi di stampa)
1. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza del sindacato e oggetto di contrattazione collettiva.
2. L’articolo 751 lettera a) n. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 è sostituito dal seguente: «invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. È fatta eccezione per i dirigenti dei sindacati militari nazionali».
Una sorta di legge bavaglio studiata ad hoc per il militare sindacalista, in quanto permetterebbe di avere rapporti “limitati” con gli organi di stampa, ai soli dirigenti nazionali, imponendo il silenzio a tutti gli altri sindacalisti.
Inoltre, l’art.5 comma 2. risulta quantomeno paradossale .
(Mantenimento dei requisiti)
2. È istituita presso il Ministero della difesa un’unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.
A nostro modesto parere, l’unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti , dovrebbe avere poteri limitati, come ad esempio la sola segnalazione ad una autorità “terza” circa le eventuali violazioni del mantenimento dei requisiti , altrimenti potremmo assistere a provvedimenti coercitivi che si risolverebbero in un arco temporale biblico a danno delle associazioni e degli iscritti.
Molti altri articoli andrebbero esaminati e valutati attentamente, come ad esempio il comma 4 dell’art. 10:
Nel caso di sindacati militari a carattere interforze, al fine di determinare il livello di rappresentatività in ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, si considera esclusivamente il dato degli iscritti appartenenti alla stessa.
Di seguito vi proponiamo il bollettino emesso ieri , contenente la bozza “integrale” del disegno di legge sulla sindacalizzazione, comprese le proposte avanzate dai vari componenti. Il presente articolo si compone di 4 pagine
CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 aprile 2019
178.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
ALLEGATO 1
Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)
1. Ai componenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è riconosciuto il diritto di associazione sindacale.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale nel rispetto dei principi, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.
3. L’iscrizione ai sindacati militari è consentita anche al personale in congedo, tuttavia a quest’ultimo è fatto divieto di ricoprire incarichi direttivi.
4. Le cariche rappresentative e direttive delle organizzazioni sindacali possono essere ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.
5. La Repubblica riconosce alle associazioni sindacali a livello nazionale il ruolo di parte sociale.
Conseguentemente, dopo l’articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 2.
(Princìpi)
1. I sindacati militari devono strutturarsi e operare nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione ed entro i limiti di cui alla presente legge.
2. In nessun caso l’esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari può minare la coesione interna, la neutralità, l’efficienza e la prontezza delle Forze armate.
3. Le associazioni sindacali militari possono essere costituite solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) democraticità dell’organizzazione sindacale e delle relative cariche;
b) neutralità, estraneità alle competizioni politiche e apartiticità dell’associazione;
c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
d) assenza di scopo di lucro;
e) rispetto di ogni altro requisito previsto dalla presente legge.
4. L’attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
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5. L’attività dei sindacati militari deve svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela della riservatezza come dettati dall’ordinamento.
Art. 3.
(Diritto di riunione)
1. I militari possono riunirsi, per finalità di carattere sindacale:
a) anche in divisa, in locali dell’amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne fissa le modalità d’uso;
b) in luoghi aperti al pubblico, purché senza l’uso dell’uniforme.
2. Le riunioni di cui al comma 1 sono autorizzante durante l’orario di servizio nei limiti di venti ore annue previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati. Le modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
Art. 4.
(Limiti)
1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire a sindacati diversi da quelli specificamente istituiti per il personale militare.
2. I sindacati militari non possono in alcun modo assumere una denominazione che, in modo diretto o indiretto, richiami quella di organizzazioni sindacali di diversa natura o, a qualunque titolo, comprenda riferimenti politici e ideologici. Tale denominazione, inoltre, deve contenere il richiamo alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, anche quando interforze.
3. È, inoltre, fatto assoluto divieto:
a) di assumere la rappresentanza di altri lavoratori non appartenenti alle Forze Armate e al personale dei corpi di Polizia ad ordinamento militare;
b) proclamare lo sciopero o azioni sostitutive dello stesso o parteciparvi anche qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e a quelle delle Forze di polizia ad ordinamento militare;
c) partecipare e/o sollecitare alla partecipazione gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio;
d) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.
4. I sindacati militari non possono avere legami con organizzazioni politiche, o sindacali non militari, svolgere congiuntamente dichiarazioni pubbliche con loro o partecipare a loro riunioni o manifestazioni.
5. I predetti sindacati militari non possono stabilire il loro domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 5.
(Mantenimento dei requisiti)
1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l’atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all’apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.
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2. È istituita presso il Ministero della difesa un’unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell’unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell’economia e delle finanze.
4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l’unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell’economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.
5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 6.
(Competenze dei sindacati militari)
1. I sindacati militari rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.
2. Gli organismi sindacali di cui al comma che precede partecipano all’attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:
a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
b) la durata massima dell’orario di lavoro settimanale;
c) licenze, aspettative e permessi;
d) i criteri di massima per l’aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
e) l’alloggiamento del personale;
f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
g) vigilanza sull’applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
j) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
k) l’inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
l) le provvidenze per gli infortuni subìti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;
n) le condizioni igienico-sanitarie;
o) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
p) l’integrazione del personale militare femminile;
q) i criteri per l’istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei
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servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l’elevazione e l’aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
r) l’istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
s) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;
t) la contrattazione di II livello.
2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l’impiego del personale.
3. I sindacati militari a livello nazionale formulano pareri e proposte su leggi e regolamenti; sono ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento, possono incontrare i gruppi parlamentari nonché i rappresentanti degli enti locali e delle regioni. Possono, inoltre, prestare attività di consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, qualora richiesta in fase di contrattazione e concertazione ai vari livelli.
4. I sindacati nazionali possono avere rapporti con organismi similari degli Stati membri dell’Unione europea, con associazioni nazionali professionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo, o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi fini morali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, al fine di confrontare istituti e forme di tutela di natura assistenziale verso il personale, anche nell’ottica di stipulare convenzioni di maggior favore di quest’ultimo.
5. I rappresentanti dei sindacati militari svolgono l’attività sindacale fuori dall’orario di servizio, e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali e della vita di caserma.
Art. 7.
(Procedure di contrattazione)
1. Ai collegi sindacali nazionali di cui all’articolo 8 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Gli stessi, quattro mesi prima della scadenza contrattuale, trasmettono al Ministro per la pubblica amministrazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e al Ministro dell’economia e delle finanze, le proposte e le richieste relative alle sessioni di contrattazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d’impiego del personale rappresentato.
2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente Legge e si concludono con l’emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
3. Per il personale militare non dirigente si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, articoli 2, 7 e 8. A tal fine, le delegazioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 sono così composte:
a) parte pubblica: dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell’ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, il Capo di Stato maggiore della difesa, per l’accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, per l’accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) parte sindacale: dai collegi sindacali nazionali di cui all’articolo 8 della presente legge.
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4. Per la definizione dell’accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei tre collegi.
5. Per la definizione dell’accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei due collegi.
6. Per il personale militare non dirigente le materie oggetto di contrattazione riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, incluso quello di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
b) il trattamento di fine rapporto e forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell’orario di lavoro settimanale;
d) le licenze, le aspettative ed i permessi;
e) i criteri di massima per l’aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali;
f) i criteri per l’istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l’elevazione e l’aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
g) l’istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
h) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali.
7. In caso di sottoscrizione dell’accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione di II livello mediante accordi nazionali quadro con i collegi sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Tale contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:
a) criteri, relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
b) criteri generali per l’applicazione del riposo compensativo;
c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;
d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti, di assistenza del personale.
8. Per il personale militare dirigente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall’articolo 46 comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, mentre la delegazione sindacale è composta dai rappresentanti designati dai rispettivi collegi sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 10 della presente legge, anche
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ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali.
9. Per il personale militare dirigente le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 riguardano:
a) il trattamento accessorio, incluso quello di missione e di trasferimento;
b) le misure per incentivare l’efficienza del servizio;
c) le licenze, le aspettative ed i permessi;
d) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
e) i criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento professionale;
f) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.
Art. 8.
(Collegio sindacale nazionale)
1. Il collegio sindacale nazionale è composto dai delegati delle associazioni considerate maggiormente rappresentative secondo i criteri individuati all’articolo 10 e rappresenta unitariamente il personale di tutta la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nelle seguenti categorie:
a) categoria «A»: ufficiali;
b) categoria «B»: marescialli, ispettori;
c) categoria «C»: sergenti e sovrintendenti;
d) categoria «D»: volontari e assimilati in servizio permanente, appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri, appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo;
e) categoria «E»: volontari in ferma breve o prefissata pluriennale e assimilati;
f) carabinieri e finanzieri in ferma quadriennale.
2. Ogni collegio sindacale nazionale è forniate da un numero complessivo di membri pari a un quattromillesimo della forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, misurata al 31 dicembre dell’anno precedente, arrotondato per eccesso.
3. I membri dei collegi sindacali di cui al comma 2 vengono eletti all’interno delle associazioni rappresentative fra i militari che ricoprono cariche dirigenziali, ciascuna per un numero di posti attribuito con decreto del Ministro della pubblica amministrazione in forma proporzionale al grado di rappresentatività e durano in carica per quattro anni. La perdita di legittimazione a carico di una delle associazioni assegnatari di posti nell’assemblea sindacale nazionale determina la nuova distribuzione dei posti per la residua durata del mandato, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione fra le associazioni considerate rappresentative ai sensi dell’articolo 10 della presente legge, con esclusione dell’associazione non più legittimata. La perdita dei requisiti a carico di rappresentanti nel collegio sindacale nazionale ne determina la decadenza e per il periodo residuo sono sostituiti dai candidati delle altre liste che nelle votazioni effettuate seguono l’ultimo degli eletti nella graduatoria.
4. Sono requisiti di eleggibilità dei componenti dei collegi sindacali nazionali:
a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
c) non trovarsi in stato di sospensione dall’impiego o di aspettativa non sindacale;
d) non trovarsi nella condizione di imputato;
e) non trovarsi nella condizione di indagato per alcuno dei reati contemplati dall’articolo 407 del codice di procedura penale.
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5. In caso di sindacati interforze, i criteri di proporzionalità di cui al comma 3 si basano esclusivamente sul dato degli iscritti appartenenti all’amministrazione di riferimento, e i rappresentanti eletti quali membri del collegio devono essere militari appartenenti a quest’ultima.
6. L’elezione dei membri del collegio deve comunque garantire la presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna categoria di personale, compresi i dirigenti.
Art. 9.
(Ruolo e compiti dei collegi sindacali nazionali)
1. I collegi sindacali nazionali sono competenti a trattare le materie concernenti la condizione del personale militare, nonché la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale. Possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione previste dall’articolo 7.
2. Ai collegi sindacali nazionali compete la vigilanza sull’applicazione degli accordi economici e normativi relativi alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.
3. Le competenze dei collegi sindacali nazionali riguardano, inoltre, i seguenti settori a carattere generale:
a) conservazione dei posti, di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale e l’inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
b) provvidenze per gli infortuni subìti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;
d) criteri generali per l’organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro dei luoghi militari;
e) criteri generali per l’alloggiamento del personale;
f) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione delle disposizioni, economiche e normative, introdotte dai contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
g) l’integrazione del personale militare femminile.
4. I collegi sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.
5. I collegi sindacali nazionali di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare possono riunirsi in assemblea plenaria congiunta quando ritenuto utile, tra cui quelle richieste dalle attività di contrattazione collettiva, per formulare pareri e proposte, e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.
6. I collegi sindacali nazionali possono altresì essere ascoltati, anche congiuntamente per più amministrazioni di riferimento, a richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, nell’ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
Art. 10.
(Rappresentatività)
1. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da emanarsi entro il 31 gennaio sono individuati i sindacati militari considerati rappresentativi a livello nazionale secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
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2. La rappresentatività dei sindacati militari è determinata sulla base dato associativo individuato rapportando il numero di deleghe sindacali di cui all’articolo 22 con la forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività dei sodalizi. A tal fine, in caso di rilascio di deleghe sindacali in favore di più associazioni, il militare è tenuto ad indicare espressamente un’unica delega da considerare valida per il computo della rappresentatività.
3. I sindacati militari vengono considerati rappresentativi a livello nazionale, ai fini delle attività e competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un tasso di iscritti pari ad almeno il cinque per cento della forza effettiva complessiva dell’amministrazione di riferimento e ad almeno il tre per cento della forza effettiva di ogni categoria.
4. Nel caso di sindacati militari a carattere interforze, al fine di determinare il livello di rappresentatività in ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, si considera esclusivamente il dato degli iscritti appartenenti alla stessa.
Art. 11.
(Modalità di elezione dei delegati sindacali)
1. I rappresentanti sindacali sono eletti nell’ambito di ogni comando di corpo o unità equipollente per ciascuna Arma e Corpo.
2. Le liste elettorali sono presentate dai sindacati costituiti, con atto legale, a livello nazionale, in forma unitaria o separata ovvero da militari del comando di riferimento secondo le modalità di cui al comma 4.
3. Per essere ammesse alla competizione elettorale le liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono essere accompagnate dalla firma di almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando interessato. Ciascun militare può sottoscrivere una sola lista.
4. In caso di cessazione anticipata del mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate seguono l’ultimo degli eletti nella graduatoria. Qualora non vi siano candidati con voti, utili a subentrare si procede a elezioni straordinarie per le posizioni vacanti.
5. L’elezione dei delegati ha luogo a scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.
6. Il numero degli eletti ammonta di 3 ogni 200 militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a 200 addetti e di 3 ogni 300 o frazione di 300 per ogni unità da 201 a 3.000 addetti.
7. L’istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni, la previsione di un seggio centrale per la raccolta dei dati elettorali presso l’Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), le procedure elettorali e il relativo controllo sulle stesse, nonché le modalità di comunicazione dei risultati elettorali all’ARAN, sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 19 della presente legge.
8. Attraverso i regolamenti di cui al comma 7 vengono disciplinate le modalità di proclamazione degli eletti, comunque entro il termine di 7 giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali.
Art. 12.
(Sistema elettorale)
1. L’elezione dei rappresentanti sindacali e dei delegati dei collegi sindacali avviene con il sistema proporzionale puro, con voto di lista e con l’espressione di preferenze fino a un massimo di due terzi degli eleggendi.
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Art. 13.
(Propaganda elettorale)
1. Per la propaganda elettorale, la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi, ciascun candidato può convocare apposite assemblee nell’ambito di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, previa richiesta ai comandanti corrispondenti.
2. Le assemblee di cui al comma 1 si svolgono in orario di servizio e ciascun candidato ha diritto di presentare il proprio programma o quella della lista che rappresenta.
3. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell’ambito dell’attività riferita alle attività di voto nonché all’esercizio dell’attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.
4. I candidati possono effettuare la propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta e siti internet, nonché attraverso i sindacati nazionali.
Art. 14.
(Assemblee di base)
1. I sindacati militari convocano tre volte l’anno, o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei militari rappresentati, assemblee generali dei militari dell’unità di base in orario di servizio, per la consultazione e il confronto con la base rappresentata. Di tali convocazioni deve essere data comunicazione preventiva non meno di tre giorni prima.
Art. 15.
(Convocazione)
1. Le assemblee sindacali sono convocate almeno una volta al mese.
2. Le convocazioni delle assemblee di cui al comma 1 sono comunicate con tre giorni di anticipo dal rappresentante sindacale competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali.
3. Alle assemblee di cui al presente articolo può essere richiesta la partecipazione di dirigenti sindacali nazionali nonché di membri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di sottosegretari di Stato, del Presidente o degli assessori e consiglieri regionali, di sindaci, assessori e consiglieri comunali dei territori di appartenenza, previa comunicazione al comandante competente.
Art. 16.
(Durata incarico e rieleggibilità)
1. Le cariche all’interno dei sindacati militari devono essere esclusivamente elettive e vi possono accedere soltanto militari in servizio o in ausiliaria aderenti al sindacato stesso.
2. Il militare eletto a qualsiasi carica sindacale permane nel mandato per un periodo di quattro anni.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
5. Per essere eleggibili nelle cariche sindacali i militari devono essere in servizio permanente effettivo.
6. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell’ambito dell’attività riferita alle attività di voto
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nonché all’esercizio dell’attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.
Art. 17.
(Tutele e diritti)
1. I militari componenti del sindacato nazionale o territoriale non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell’espletamento dei compiti connessi con l’esercizio del mandato.
2. I trasferimenti ad altre sedi o incarichi di militari che ricoprono cariche sindacali all’interno di sindacati considerati rappresentativi ai sensi dell’articolo 10 della presente legge possono essere effettuati sentita l’associazione sindacale militare di appartenenza. I trasferimenti in un comune diverso di militari che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati militari considerati rappresentativi ai sensi della presente legge possono essere effettuati previo nulla osta del sindacato di appartenenza.
3. I militari che ricoprono cariche sindacali all’interno dei sindacati considerati rappresentativi ai sensi della presente legge non possono essere impiegati in territorio estero.
4. L’attività svolta dai delegati sindacali nell’espletamento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.
5. I delegati possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico anche estranei alle Forze armate e possono altresì partecipare a convegni e assemblee.
6. I delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza a titolo personale o a nome del rispettivo consiglio o rappresentanza unitaria di base, qualora da questo delegati. Nell’esercizio di tali attività deve essere garantita l’estraneità dalle competizioni elettorali e politiche delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
7. I delegati hanno facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i reparti militari della loro base elettorale quando lo ritengono opportuno, dandone, almeno trentasei ore prima, avviso preventivo ai comandanti competenti.
8. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare o limitare l’esercizio dell’attività dei militari che ricoprono cariche sindacali.
9. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.
Art. 18.
(Distacchi sindacali)
1. Per ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare è previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzati a favore del personale di ciascuna Forza.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna
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richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell’ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forzi di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
Art. 19.
(Permessi sindacali)
1. Per l’espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell’articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.
2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell’articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della difesa, entro 120 dall’entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.
3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell’ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori
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permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell’Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L’Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
6. L’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell’ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.
7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.
8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
Art. 20.
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)
1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso del Ministero competente – finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 20 possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 20 – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 20.
Art. 21.
(Finanziamento e trasparenza dei bilanci)
1. Le organizzazioni sindacali di cui alla presente legge sono autofinanziate con il contributo esclusivo dei propri iscritti, corrisposto nelle forme previste dal presente
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articolo. È vietato ricevere, sotto qualsiasi forma, successioni, donazioni o sovvenzioni.
2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore del sindacato militare al quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all’articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950 n. 180.
3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, al 31 dicembre di ogni anno, e si intende tacitamente rinnovata se non revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all’amministrazione e al sindacato militare interessato.
4. Le modalità di versamento alle organizzazioni sindacali delle trattenute operate dall’amministrazione sulle retribuzioni in base alle deleghe presentate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. I sindacati militari hanno l’obbligo di rendere pubblici i bilanci annuali, attraverso l’adozione di forme idonee ad assicurarne la concreta trasparenza, previa adozione e approvazione da parte degli iscritti secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti.
Art. 22.
(Doveri di informazione e pubblicità)
1. Le delibere, le relazioni, i comunicati, i verbali, le votazioni, le dichiarazioni dei delegati e ogni notizia relativa all’attività degli organismi del sindacato ai vari livelli possono essere resi pubblici, dai singoli dirigenti, sindacali o delegati, attraverso qualsiasi mezzo di informazione.
2. A ogni militare, all’atto dell’arruolamento nonché a ogni inizio di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l’elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della rappresentanza unitaria di base corrispondente. A tale elenco è allegata una comunicazione della rappresentanza unitaria di base, sul lavoro svolto e sulle iniziative assunte ovvero su importanti questioni attinenti al mandato.
Art. 23.
(Rapporti con gli organi di stampa)
1. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza del sindacato e oggetto di contrattazione collettiva.
2. L’articolo 751 lettera a) n. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 è sostituito dal seguente: «invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. È fatta eccezione per i dirigenti dei sindacati militari nazionali».
Art. 24.
(Ufficio per le relazioni sindacali)
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, gli Stati Maggiori della Difesa e di Forza armata e i Comandi Generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono al proprio interno unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali.
2. Entro il medesimo termine, gli Stati Maggiori delle Forze armate e i Comandi Generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza individuano altresì unità organizzative a livello locale, presso ogni comando di corpo o unità equipollente
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preposte alla gestione dei rapporti sindacali e alle problematiche concernenti le materie di cui all’articolo 6 della presente legge e di carattere locale o comunque contestualizzato nel territorio di riferimento.
Art. 25.
(Riserva di giurisdizione)
1. In deroga all’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le controversie in materia sindacale del comparto militare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
2. Esclusivamente per la repressione della condotta antisindacale la giurisdizione è del giudice ordinario ed è competente il giudice del lavoro di primo grado del luogo in cui è posto in essere il comportamento denunciato.
Art. 26.
(Regolamenti di attuazione)
1. Con decreto ai sensi dell’articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero della difesa, entro 120 dall’entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione della presente legge previa richiesta di parere obbligatorio ai sindacati che rispettino i requisiti di cui alla presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l’istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni, la previsione di un seggio centrale per la raccolta dei dati elettorali presso l’Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), le procedure elettorali e il relativo controllo sulle stesse, nonché le modalità di comunicazione dei risultati elettorali all’ARAN.
Art. 27.
(Modifiche legislative)
1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 1470 è sostituito dal seguente:
«Art. 1470. – (Libertà di riunione). – 1. Sono vietate riunioni non di servizio nell’ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali.
2. Fuori dai luoghi di cui al comma 1 sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali, esclusivamente in abiti civili»;
b) il comma 2 dell’articolo 1475 è così sostituito: «I militari in servizio possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale per singola Forza armata o corpo alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge. I militari in servizio non possono aderire ad altre organizzazioni sindacali né assumere la rappresentanza di altri lavoratori non militari».
c) gli articoli da 1476 a 1482 sono abrogati.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per disciplinare l’esercizio delle relazioni sindacali per il personale impiegato in teatro di operazioni o, comunque, al di fuori del territorio nazionale, per conciliare la tutela dei diritti sindacali di quel personale con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza correlate alle specifiche operazioni.
4. Con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente
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legge sono adottate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 necessarie a rendere il testo delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare coerente con la presente legge.
Art. 28.
(Disposizioni transitorie)
1. Successivamente all’entrata in della presente legge verrà abolita la rappresentanza militare di cui agli articoli 1476 ss. del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Le elezioni dei rappresentanti di base si svolgeranno entro il duecentoquarantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.
3. I delegati della rappresentanza militare rimarranno in carica esclusivamente per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione, fino all’elezione dei rappresentanti sindacali a livello nazionale e territoriale».
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
1. 1. Deidda, Ferro.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le parole: per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare;
b) al comma 5, sostituire le parole: gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari con le seguenti: i militari di truppa di cui all’articolo 627, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.
1. 2. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
Conseguentemente all’articolo 13, sopprimere il comma 2.
1. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
ART. 2.
Al comma 2, sostituire le parole: Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari sono improntati ai seguenti principi con le seguenti: Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono costituirsi quando sono in possesso dei seguenti requisiti.
2. 1. Carè, Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari e mantenimento dei requisiti).
1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l’atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all’apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.
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2. È istituita presso il Ministero della difesa un’unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell’unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell’economia e delle finanze.
4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l’unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell’economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.
5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell’economia e delle finanze.
3. 1. Deidda, Ferro.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Ministro dell’economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza l’assenso è rilasciato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
b) al comma 2, dopo le parole: entro aggiungere le seguenti: e non oltre;
c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. È istituito presso il Ministero della difesa l’Osservatorio permanente sull’associazionismo sindacale militare al quale è attribuito il compito di monitorare il mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte delle associazioni sindacali militari. Con il regolamento di attuazione previsto dall’articolo 17 sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento del predetto Osservatorio;
d) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. I decreti ministeriali con i quali sono conferiti l’assenso di cui di comma al comma 1 e la revoca di cui al comma 4 sono pubblicati nelle forme previste dal regolamento di attuazione previsto dall’articolo 17.
3. 2. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.
Al comma 2, dopo le parole: dall’articolo 2 aggiungere le seguenti: e ne verifica ogni tre anni la permanenza.
3. 3. Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L’eventuale diniego deve avvenire in forma scritta e motivata, indicando la parte di statuto incompatibile o in contrasto con i principi generali di cui all’articolo 2.
3. 4. Chiazzese.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il Ministero non emetta alcun provvedimento nel suindicato termine di novanta giorni si intende formato il silenzio assenso.
3. 5. Deidda, Ferro.
Al comma 4 dopo le parole: Ministro competente aggiungere le seguenti: avvisa in forma scritta l’Associazione Sindacale
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della necessità di adeguarsi alla normativa ed in caso di mancata ottemperanza dopo 90 giorni.
3. 6. Del Monaco.
ART. 4.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sostituire le parole: di singole categorie con le seguenti: di una o più categorie;
b) sopprimere la lettera h).
4. 1. De Menech, Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.
Al comma 4, lettera b), prima delle parole: proclamare lo sciopero inserire le seguenti: minacciare o.
4. 2. Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso la rappresentanza di una singola categoria all’interno di una singola associazione professionale a carattere sindacale tra i militari non deve superare il limite del settantacinque per cento dei propri iscritti.
4. 3. Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza;.
4. 4. Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
ART. 5.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: su tutte le con la seguente: sulle;
b) sostituire le parole: con le sole eccezioni con le seguenti: ad eccezione.
5. 1. Losacco, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Lotti, Rosato.
Al comma 1, sostituire le parole: in quanto strettamente connesse all’efficienza e all’operatività dello strumento militare nazionale con le seguenti: al solo fine di garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate.
5. 2. Aresta.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. La salute e la sicurezza sul lavoro rientrano nelle materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, nell’ambito delle prerogative di natura sindacale, senza limitazioni.
5. 3. Frailis, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.
ART. 6.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: degli iscritti; aggiungere le seguenti: verifica sulla;
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b) dopo le parole: accordi contrattuali. aggiungere le seguenti: È esclusa qualsiasi forma di contrattazione decentrata.
6. 1. Rosato, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.
ART. 7.
Al comma 1, dopo le parole: o sovvenzioni in qualsiasi forma aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per la devoluzione di patrimonio residuo allo scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
7. 1. De Menech, Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Lotti, Rosato.
Al comma 4 sostituire le parole: della difesa di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze con la seguente: competente.
7. 2. Frusone.
Al comma 5, sostituire le parole da: e il rendiconto fino alla fine del periodo con le seguenti: , entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’esercizio si riferisce, ed il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell’anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso i competenti uffici dei ministeri che hanno concesso l’assenso di cui all’articolo 3.
7. 3. Ferrari, Zicchieri, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
ART. 8.
Alla rubrica sostituire la parola: elettive con la seguente: sindacali.
8. 1. Gubitosa.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: da militari in servizio effettivo, fino a: iscritti all’associazione stessa con le seguenti: iscritti all’associazione stessa che sono, alternativamente:
a) militari in servizio effettivo, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare;
b) militari in ausiliaria;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Ai fini dell’eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
c) non trovarsi in stato di sospensione dall’impiego o di aspettativa non sindacale;
d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale nonché dal libro secondo del titolo secondo del codice penale nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;
e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.
8. 2. De Menech, Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. È eleggibile il personale militare purché in possesso dei seguenti requisiti:
non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere;
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non trovarsi in stato di sospensione dall’impiego o di aspettativa;
non essere nello svolgimento di funzioni di comando o in posizione tale da assumere incarichi di comando.
8. 3. Aresta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.
1-bis. Non possono ricoprire le cariche elettive i militari che ricoprono i gradi di vertice di cui all’articolo 1094 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e il Comandante generale della Guardia di Finanza.
8. 4. Zicchieri, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Ferrari, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini dell’eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
c) non trovarsi in stato di sospensione dall’impiego, ovvero dal servizio, o averla riportata nei cinque anni precedenti all’assunzione della carica, o in stato di aspettativa non sindacale;
d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale, dal libro secondo del titolo secondo del codice penale, nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;
e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.
8. 5. Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Ferrari, Zicchieri, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Al comma 2 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
8. 6. Galantino.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti: e non può essere frazionata;
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.
8. 7. Toccalini, Pettazzi, Ferrari, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
ART. 9.
Al comma 1 dopo le parole: fuori dall’orario di servizio aggiungere le seguenti:, ad eccezione di incontri autorizzati tra le parti e delle riunioni di cui al comma 2 dell’articolo 10,.
9. 1. Rossini.
Al comma 2 lettera c) sopprimere le parole: di vertice.
9. 2. Iorio.
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: in luogo di operazioni aggiungere le seguenti: in attività operativa, addestrativa ed esercitativa;
dopo le parole: fuori del territorio nazionale, aggiungere, in fine, le seguenti: inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali, ovvero distaccato individualmente.
9. 3. Rosato, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.
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Al comma 3, dopo le parole: conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le aggiungere la seguente: preminenti.
9. 4. Ferrari, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Al comma 3, alla fine del periodo aggiungere il seguente: sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute ai sensi dell’articolo 13.
9. 5. Iovino.
ART. 10.
Al comma 2, dopo la parola: riunioni aggiungere le seguenti: con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari,.
10. 1. Ferrari, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Al comma 2 sopprimere le seguenti parole:, secondo le disposizioni che regolano l’assenza dal servizio.
10. 2. Russo.
Al comma 2, dopo le parole: previa comunicazione aggiungere le seguenti: con almeno cinque giorni di anticipo.
10. 3. Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le eventuali controversie sono regolate dall’articolo 17-bis.
Conseguentemente dopo l’articolo 17 inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Giurisdizione)
1. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio le controversie di cui all’articolo 3.
*10. 4. La Relatrice.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le eventuali controversie sono regolate dall’articolo 17-bis.
Conseguentemente dopo l’articolo 17 inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Giurisdizione)
1. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio le controversie di cui all’articolo 3.
*10. 8. Aresta.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. È vietato qualsiasi atto diretto a condizionare o limitare l’esercizio del mandato dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.
10. 5. Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga all’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie in materia sindacale del personale militare e delle associazioni sindacali militari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
*10. 6. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall’Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga all’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
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all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie in materia sindacale del personale militare e delle associazioni sindacali militari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
*10. 7. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.
Dopo l’articolo 10 inserire i seguenti:
Art. 10-bis.
(Assemblea sindacale nazionale)
1. L’assemblea sindacale nazionale è composta dai delegati delle associazioni considerate maggiormente rappresentative secondo i criteri individuati all’articolo 13 e rappresenta unitariamente tutte le categorie di personale della Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare di riferimento.
2. Ogni assemblea sindacale nazionale è formata da un numero complessivo di membri pari a un cinquemillesimo della forza effettiva della Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare di riferimento, misurata al 31 dicembre dell’anno precedente, arrotondato per eccesso.
3. I membri di cui al comma 2 sono designati dalle associazioni di cui al comma 1 fra i militari che ricoprono cariche dirigenziali al loro interno, secondo il numero di posti attribuito a ciascuna di esse con decreto del Ministro della pubblica amministrazione in modo proporzionale al grado di rappresentatività e durano in carica per tre anni, senza possibilità di proroga.
4. I membri nominati dalle associazioni sindacali militari interforze all’interno dell’assemblea sindacale nazionale appartengono alla Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare cui detta assemblea è riferita.
5. La composizione dell’assemblea deve prevedere la presenza di almeno un membro per ciascuna categoria di personale, compresi i dirigenti.
6. La revoca dell’assenso ministeriale a carico di una delle associazioni assegnatarie di posti nell’assemblea sindacale nazionale determina la nuova distribuzione dei posti per la residua durata del mandato, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, tra le associazioni considerate rappresentative ai sensi dell’articolo 13 della presente legge già componenti dell’assemblea nazionale. La perdita dei requisiti a carico di rappresentanti nell’assemblea sindacale nazionale ne determina la decadenza e la conseguente facoltà per l’associazione di appartenenza di nominare un sostituto fra coloro che ricoprono cariche dirigenziali al proprio interno per la residua durata del mandato.
7. Con il regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, sono definite le modalità di costituzione e funzionamento delle assemblee sindacali nazionali.
Art. 10-ter.
(Ruolo e compiti delle assemblee sindacali nazionali)
1. Alle assemblee sindacali nazionali sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.
2. Le assemblee sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori o i Comandi generali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.
3. Le assemblee sindacali nazionali di Forza armata o di corpo di polizia a ordinamento militare possono riunirsi congiuntamente in assemblea nelle sedi ritenute utili, per formulare pareri e proposte e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.
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4. Le assemblee sindacali nazionali possono altresì essere ascoltate, anche congiuntamente, dalle Commissioni parlamentari delle Camere, nell’ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
10. 01. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall’Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.
Dopo l’articolo 10, inserire i seguenti:
Art. 10-bis.
(Assemblea sindacale nazionale)
1. È istituita l’Assemblea sindacale nazionale per le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, ripartita in sei sezioni, rispettivamente rappresentative del personale militare dell’Esercito, della Marina militare, del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Ciascuna sezione rappresenta il personale di tutta la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. L’Assemblea sindacale nazionale è composta dai rappresentanti delle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale.
2. L’Assemblea sindacale nazionale è formata da un numero complessivo di membri pari a due cinquemillesimi della forza effettiva della Forza armata o di polizia a ordinamento militare di riferimento, quale risulta al 31 dicembre dell’anno precedente, arrotondato per eccesso.
3. I membri delle sezioni che costituiscono l’Assemblea sindacale nazionale durano in carica per quattro anni. Essi sono nominati direttamente dalle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale tra i militari che ricoprono cariche direttive al loro interno, ciascuna per il numero di posti ad essa attribuito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività.
4. Qualora una delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari, rappresentate nella Assemblea sindacale nazionale perda i requisiti per il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, i posti ad essa attribuiti sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, per la residua durata del mandato, tra le altre associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale, con esclusione dell’associazione non più legittimata. Qualora un membro delle assemblee sindacali nazionali perda i requisiti di cui al comma 5, decade dal mandato e l’associazione di appartenenza nomina un nuovo rappresentante per la residua durata del mandato.
5. Può essere nominato membro di una sezione dell’Assemblea sindacale nazionale il militare che ricopra una carica direttiva in una delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, il quale:
a) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato;
b) non sia sottoposto a misure cautelari personali;
c) non sia sospeso dall’impiego né fruisca di aspettativa per causa diversa dall’aspettativa sindacale;
d) non si trovi nella condizione di imputato;
e) non si trovi nella condizione di indagato per alcuno dei reati indicati all’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.
6. Per le associazioni di carattere interforze, il criterio di proporzionalità di cui all’articolo 13 comma 1 è ragguagliato esclusivamente al numero degli iscritti appartenenti alla Forza armata o di polizia di riferimento; i rappresentanti nominati dall’associazione quali membri dell’assemblea sindacale nazionale devono essere militari appartenenti a tale Forza armata o di polizia.
7. Ciascuna associazione nomina i membri dell’assemblea sindacale nazionale, nel numero dei posti ad essa attribuito,garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna categoria di personale, compreso il personale dei gradi dirigenziali.
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Art. 10-ter.
(Ruolo e compiti delle assemblee sindacali nazionali)
1. Alle assemblee sindacali nazionali sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.
2. Le assemblee sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori o i Comandi generali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.
3. Le assemblee sindacali nazionali di Forza armata o di corpo di polizia a ordinamento militare possono riunirsi congiuntamente in assemblea nelle sedi ritenute utili, per formulare pareri e proposte e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.
4. Le assemblee sindacali nazionali possono altresì essere ascoltate, anche congiuntamente, dalle Commissioni parlamentari delle Camere, nell’ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
10. 02. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.
ART. 11.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 3 sostituire le parole da: I decreti del Presidente della Repubblica fino a: dalle seguenti delegazioni con le seguenti: Per il personale non dirigente delle Forze armate e di polizia a ordinamento militare si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dagli articoli 2, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A tal fine, le delegazioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, comprendono.
Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), sostituire le parole da: da una delegazione sindacale fino a: ciascuna organizzazione sindacale con le seguenti: le assemblee sindacali nazionali di cui all’articolo 10-bis della presente legge;
c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Per la definizione dell’accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano le assemblee sindacali nazionali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle tre assemblee.
3-ter. Per la definizione dell’accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si svolgono in riunioni cui partecipano le assemblee sindacali nazionali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di un’ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle due assemblee;
d) al comma 4 dopo la lettera i) aggiungere la seguente: i-bis) le aspettative e i permessi sindacali nonché il numero massimo di distacchi sindacali autorizzabili;
e) sostituire il comma 5 con il seguente: In caso di sottoscrizione dell’accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e corpo di polizia
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ad ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione integrativa mediante accordi nazionali quadro con le assemblee sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:
a) criteri relativi alla formazione e all’aggiornamento professionale;
b) criteri generali per l’applicazione del riposo compensativo;
c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;
d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
e) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Per il personale dirigente delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni dell’articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall’articolo 46 comma 3 del medesimo decreto legislativo è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e la delegazione sindacale, cui è riconosciuta una quota proporzionale di aspettative e permessi per motivi sindacali, è composta da personale dirigente designato dalle rispettive assemblee sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 13 della presente legge.
5-ter. Per il personale dirigente delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, riguardano:
a) il trattamento accessorio;
b) le misure per incentivare l’efficienza del servizio;
c) le licenze;
d) l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative e i permessi sindacali nonché il numero massimo di distacchi sindacali autorizzati;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.
5-quater. Per il personale delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare si applica l’articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. È vietata qualsiasi forma di contrattazione decentrata.
11. 1. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall’Osso, Perego di Cremnago, Ripani.
All’articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 3 sostituire le parole da: I decreti del Presidente della Repubblica fino a: dalle seguenti delegazioni con le seguenti: Per il personale non dirigente delle Forze armate e di polizia a ordinamento militare si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dagli articoli 2, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A tal fine, le delegazioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, comprendono.
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Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b) sostituire le parole da: da una delegazione sindacale a: ciascuna organizzazione sindacale con le seguenti: le assemblee sindacali nazionali di cui all’articolo 10-bis della presente legge;
c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Per la definizione dell’accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano le assemblee sindacali nazionali dell’Esercito italiano, della Marina militare, del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e dell’Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle quattro assemblee.
3-ter. Per la definizione dell’accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si svolgono in riunioni cui partecipano le assemblee sindacali nazionali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di un’ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle due assemblee;
d) al comma 4 dopo la lettera i) aggiungere la seguente: i-bis) le aspettative e i permessi sindacali nonché il numero massimo di distacchi sindacali autorizzabili;
e) sostituire il comma 5 con il seguente: In caso di sottoscrizione dell’accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e corpo di polizia ad ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione integrativa mediante accordi nazionali quadro con le assemblee sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:
a) criteri relativi alla formazione e all’aggiornamento professionale;
b) criteri generali per l’applicazione del riposo compensativo;
c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;
d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
f) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Per il personale dirigente delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni dell’articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall’articolo 46 comma 3 del medesimo decreto legislativo è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e la delegazione sindacale, cui è riconosciuta una quota proporzionale di aspettative e permessi per motivi sindacali, è composta da personale dirigente designato dalle rispettive assemblee sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 13 della presente legge.
5-ter. Per il personale dirigente delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, riguardano:
a) il trattamento accessorio;
b) le misure per incentivare l’efficienza del servizio;
c) le licenze;
d) l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
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e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative e i permessi sindacali nonché il numero massimo di distacchi sindacali autorizzabili;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.
5-quater. Per il personale delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare si applica l’articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. È vietata qualsiasi forma di contrattazione decentrata.
11. 2. Lotti, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Rosato.
Al comma 3 sostituire le parole: accordo sindacale stipulato con le seguenti: accordi sindacali stipulati.
11. 3. Traversi.
Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: da una delegazione sindacale composta con le seguenti: da delegazioni sindacali composte.
11. 4. Chiazzese.
Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h), i).
Conseguentemente, aggiungere le seguenti:
a) per le Forze armate le materie di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) per le forze di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195.
11. 5. Del Monaco.
Al comma 4, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:
l) i criteri per l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
m) i criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento professionale;
n) le misure per incentivare l’efficienza del servizio.
11. 6. Frusone.
Al comma 5, dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere la seguente: 3.
11. 7. Aresta.
ART. 12.
Al comma 1:
sopprimere le parole: del Ministero dell’interno e le parole: e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
sostituire le parole: alle organizzazioni sindacali con le seguenti: alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari rappresentative ai sensi dell’articolo 13;
dopo le parole: del Corpo aggiungere le seguenti: di polizia ad ordinamento militare;
alla fine del primo periodo aggiungere in fine il seguente: Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati sui portali istituzionali.
12. 1. Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le parole: del Ministero dell’interno, e sostituire le parole: alle organizzazioni sindacali con le
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seguenti: alle associazioni professionali a caratteri sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell’articolo 13;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stati maggiori della difesa e di Forza armata e i comandi generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali e individuano unità organizzative locali, a livello non inferiore a quello regionale o paritetico, preposte alla gestione dei rapporti limitatamente alle materie di cui all’articolo 5 della presente legge, ove riferibili a questioni di carattere locale o comunque contestualizzato al territorio di riferimento.
*12. 2. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall’Osso, Perego di Cremnago, Ripani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le parole: del Ministero dell’interno, e sostituire le parole: alle organizzazioni sindacali con le seguenti: alle associazioni professionali a caratteri sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell’articolo 13;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stati maggiori della difesa e di Forza armata e i comandi generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali e individuano unità organizzative locali, a livello non inferiore a quello regionale o paritetico, preposte alla gestione dei rapporti limitatamente alle materie di cui all’articolo 5 della presente legge, ove riferibili a questioni di carattere locale o comunque contestualizzato al territorio di riferimento.
*12. 3. Carè, Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.
ART. 13.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Corpo di polizia ad ordinamento militare aggiungere le seguenti: e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di associazioni a carattere interforze, al fine di determinare il livello di rappresentatività per ciascuna amministrazione si considera il dato degli iscritti appartenenti a quest’ultima ridotto al tre per cento della forza effettiva di ciascuna Forza armata e di polizia e ad almeno il 2 per cento della forza effettiva complessiva di ciascuna categoria della Forza armata o di polizia rappresentata;
c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini dello svolgimento dell’attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative sono riconosciuti permessi sindacali e aspettativa sindacale non retribuita, nella misura stabilita dalla contrattazione di comparto.
3-ter. Con la contrattazione di comparto è fissato il contingente massimo di distacchi autorizzabili per Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni considerate rappresentative.
3-quater. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte. Ogni distacco sindacale ha una durata massima di tre anni, non può essere frazionato e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.
13. 1. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.
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Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Corpo di polizia ad ordinamento militare aggiungere le seguenti: e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di associazioni a carattere interforze, al fine di determinare il livello di rappresentatività per ciascuna amministrazione si considera il dato degli iscritti appartenenti a quest’ultima;
c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini dello svolgimento dell’attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative sono riconosciuti permessi sindacali e aspettativa sindacale non retribuita, nella misura stabilita dalla contrattazione di comparto.
3-ter. Con la contrattazione di comparto è fissato il contingente massimo di distacchi autorizzabili per Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni considerate rappresentative.
3-quater. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte. Ogni distacco sindacale ha una durata massima di tre anni, non può essere frazionato e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.
13. 2. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall’Osso, Perego di Cremnago, Ripani.
Al comma 1, dopo le parole: Corpo di polizia ad ordinamento militare aggiungere le seguenti: e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria.
13. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
ART. 14.
Sopprimerlo.
*14. 1. Enrico Borghi, Pagani, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.
Sopprimerlo.
*14. 2. Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
14. 3. Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Al comma 1:
sostituire le parole: con le modalità previste dal presente articolo con le seguenti: dagli statuti di cui all’articolo 2 comma 2;
sopprimere i commi 2 e 3.
14. 4. Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Al comma 1 sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai regolamenti di cui all’articolo 17.
Sopprimere i commi 2 e 3.
14. 5. Galantino.
Al comma 1:
sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai regolamenti di cui all’articolo 17;
sopprimere i commi 2 e 3.
14. 6. Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
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ART. 15.
Al comma 1 sostituire la parola: elettive con la seguente: sindacali.
15. 1. Gubitosa.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: l’esercizio delle loro funzioni aggiungere le seguenti: fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori dal servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale;
b) alla lettera b) sostituire le parole: su loro espressa richiesta con le seguenti: previa intesa dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari di appartenenza, dopo le parole: salvi i casi di aggiungere le seguenti: incompatibilità ambientale, di sopprimere le parole: connessi alla mobilitazione delle Forze armate;
c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) non possono essere impiegati in territorio estero;
d) alla lettera d), sostituire le parole: dandone avviso con le seguenti: concordandone le modalità e la parola: ai è sostituita dalle parola: con i.
15. 2. Frailis, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: l’esercizio delle loro funzioni aggiungere le seguenti: fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori dal servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale;
b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) non possono essere impiegati in territorio estero;
c) alla lettera c) aggiungere in fine:, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori dal servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale;
d) alla lettera d), sostituire le parole: dandone avviso con le seguenti: concordandone le modalità e sostituire la parola: ai con le parole: con i.
15. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Dopo l’articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Distacchi sindacali)
1. Per ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare è previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata il rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
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3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell’ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
15. 01. Deidda, Ferro.
Dopo l’articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Permessi sindacali)
1. Per l’espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell’articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.
2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell’articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall’entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.
3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell’ambito di ciascuna Forza armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale
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alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell’Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L’Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
6. L’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell’ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. D predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.
7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.
8. I permessi sindacali di cui al presente articolo- sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
15. 02. Deidda, Ferro.
Dopo l’articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)
1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica- – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso del Ministero competente – finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 20 possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 20 – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali
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statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 20.
15. 03. Deidda, Ferro.
Dopo l’articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Riserva di giurisdizione)
1. In deroga all’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le controversie in materia sindacale del comparto militare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
2. Esclusivamente per la repressione della condotta antisindacale la giurisdizione è del giudice ordinario ed è competente il giudice del lavoro di primo grado del luogo in cui è posto in essere il comportamento denunciato.
15. 04. Deidda, Ferro.
ART. 16
Sopprimere il comma 1.
*16. 1. Losacco, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Lotti, Rosato.
Sopprimere il comma 1.
*16. 2. Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Al comma 2 sostituire la parola: elettive con la seguente: sindacali.
16. 3. Iorio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis.
(Rapporti con gli organi di stampa)
1. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza del sindacato e oggetto di contrattazione collettiva.
2. L’articolo 751 lettera a) n. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 è sostituito dal seguente: «invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. È fatta eccezione per i dirigenti dei sindacati militari nazionali».
16. 4. Deidda, Ferro.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza dell’associazione professionale a carattere sindacale e oggetto di contrattazione nazionale di settore.
16. 5. Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia «elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare».
16. 6. Iovino.
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Dopo l’articolo 16 aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Giurisdizione sulle controversie)
1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell’ambito disciplinato dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto da un’associazione professionale di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia a ordinamento militare.
2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore, disciplinate dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto dall’amministrazione competente o da un’associazione professionale di carattere sindacale tra militari.
3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2, in deroga all’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
16. 01. Ferrari, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
ART. 17.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Entro il medesimo termine il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per disciplinare l’esercizio delle relazioni sindacali per il personale impiegato in teatro di operazioni o, comunque, al di fuori del territorio nazionale, per conciliare la tutela dei diritti sindacali di quel personale con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza correlate alle specifiche operazioni, nonché a effettuare modifiche alle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ai fini del suo coordinamento e disposizioni introdotte dalla presente legge.
17. 1. Lotti, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Rosato.
Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute ai sensi dell’articolo 13.
17. 2. Rossini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni sindacali militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del contenuto
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del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Entro trenta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le associazioni sindacali militari per l’anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 13 della presente legge. Dall’anno successivo e fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, il Ministro per la pubblica amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni anno alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 13.
3-ter. All’assegnazione dei distacchi si provvede nell’ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3-quater. All’assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
17. 3. Carè, Pagani, Enrico Borghi, Frailis, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
17. 4. Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Ferrari, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
ART. 18.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole da: restano in carica esclusivamente fino a: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: proseguono l’attività di competenza fino alla costituzione delle assemblee sindacali nazionali previste dall’articolo 10-bis. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano dalla propria funzione e dall’incarico.
b) sopprimere il comma 3.
18. 1. Frailis, Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.
Al comma 3, sostituire le parole: alla prima elezione dei rappresentanti delle associazioni sindacali tra i militari con le seguenti: ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. 2. Zicchieri, Fantuz, Pettazzi, Belotti, Ferrari, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Sopprimere il comma 4.
18. 3. Fantuz, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Belotti, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
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Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, che abbiano già conseguito l’assenso del Ministro competente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno novanta giorni di tempo per adeguarsi ai contenuti ed alle prescrizioni della medesima legge. Decorso tale termine il Ministro competente effettua, sulle predette associazioni, i controlli previsti all’articolo 3.
18. 4. Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Ferrari, Belotti, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
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ALLEGATO 2
Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).
EMENDAMENTO APPROVATO
ART. 12.
Al comma 1, sopprimere le parole: del Ministero dell’interno e le parole: e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
sostituire le parole: alle organizzazioni sindacali con le seguenti: alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari rappresentative ai sensi dell’articolo 13;
dopo le parole: del Corpo aggiungere le seguenti: di polizia ad ordinamento militare;
alla fine del primo periodo aggiungere in fine il seguente: Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati sui portali istituzionali.
12. 1. Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
(Approvato) >