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Ausiliaria: risposta a quesito sui benefici derivanti dal Riordino delle Carriere

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Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n.94. ( Riordino delle Carriere)

Gentili redazione buona sera.

Sono un Sottufficiale E.I. arruolato il 10 gennaio 1979,  posto in congedo nella categoria dell’ausiliaria a far data dal 31 dicembre 2014 con  il grado di Primo Maresciallo, qualifica di  Luogotenente  ( anzianità di grado 01 gennaio 1996, di qualifica 01 gennaio 2006, parametro stipendiale 139).

A seguito dell’entrata in vigore della norma in oggetto, nell’atto dispositivo di attribuzione dei miglioramenti economici mi è stato attribuito il parametro stipendiale 143,5 ( corrispondente al grado di Luogotenente) e non 148, corrispondente al nuovo grado e qualifica apicale per la categoria di appartenenza ( Primo Luogotenente).

Considerato che il mio pari grado e qualifica e pari anzianità di servizio al 30 dicembre 2014 fino al 30 settembre 2017 era destinatario del parametro stipendiale 139 ( come il sottoscritto)  e che dal 01 ottobre 2017 lo stesso parigrado e qualifica  ed anzianità di servizio ancora in servizio risulta destinatario del parametro 148, chiedo:

– se sia corretto equiparare il mio trattamento parametrale al nuovo grado di Luogotenente ( per la cui attribuzione non ho ricevuto alcuna decretazione ministeriale) ed assimilarmi di fatto a Sottufficiali la cui anzianità di servizio è di gran lunga inferiore alla mia;

– se non debba essere destinatario del parametro 148, previsto per la figura apicale della categoria;

– con quale grado e qualifica mi devo relazionare con le SS.AA., visto che il grado e qualifica di Primo Maresciallo

Luogotenente è stato ” chiuso” al 30 settembre 2018.

Rimango in attesa di un Vs. autorevole parere e porgo distinti saluti . Segue↓

C. S.



 

Di seguito la risposta al quesito formulata dal collega in quiescenza Primo Luogotenente Antonio Pistillo

Premessa
Si rammenta che il personale interessato potenzialmente dall’istituto dell’ausiliaria è solo quello militare, cioè il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) ed il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).
Quesito del Collega
Ai sensi dell’art. 1870 del D. Lgs. 66/2010, al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 50 per cento (per il personale collocato in tale posizione dal 01/01/2015) della differenza tra l’ultimo trattamento economico di servizio e il trattamento di quiescenza.
Lo stesso articolo stabilisce che tale indennità deve essere aggiornata ogni volta in cui, per effetto di leggi o contratti, il trattamento economico spettante al pari grado in servizio, dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria, venga incrementato.

Di recente, una circolare della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha chiarito che per pari grado in servizio si deve intendere il nuovo grado di Luogotenente e non la qualifica di Primo Luogotenente. E non potrebbe essere diversamente in quanto l’ex Luogotenente in servizio ha conseguito una “promozione” beneficiando, ai sensi del D. Lgs. 94/2017 c.d. riordino, dell’aumento parametrale 148. Pertanto, l’adeguamento dell’indennità di ausiliaria, con decorrenza 1/10/2017, deve essere determinata considerando il parametro 143,50 del grado di Luogotenente.



Inoltre, in merito alla considerazione di personale, con anzianità di gran lunga inferiore a quella posseduta dal collega alla data del congedo, già Primo Luogotenente, è opportuno sottolineare, se può confortare, che personale, arruolato negli anni 1979/1980 e ancora in servizio, coesiste nella nuova qualifica apicale con personale arruolato negli anni 1985/1986. Infatti, per questo personale più anziano è stato previsto, a compensazione, un assegno una tantum di 1.500 euro lordi.

Nei gradi apicali, tutto ciò è la naturale conseguenza della riduzione dei periodi necessari per la valutazione ai gradi successivi, prevista da una normativa tesa alla riorganizzazione e riqualificazione del personale militare (e chi scrive è un arruolato nel 1980).

Per ultimo, ad ogni buon fine, si elencano i benefici attribuiti al collega nella posizione di ausiliaria dal 31/12/2014:

 Dal 1/1/2015 sblocco degli aumenti per promozione e anzianità per il solo personale in servizio. In sintesi, sblocco, nel caso specifico, dell’indennità funzionale corrispondente al 32 anno di servizio e adeguamento, dal 01/01/2015, dell’indennità di ausiliaria percepita;
 Dal 01/01/2016 adeguamento dell’indennità di ausiliaria per applicazione prima tranche contratto triennio 2016/2018;
 Dal 01/01/2017 adeguamento dell’indennità di ausiliaria per applicazione seconda tranche contratto triennio 2016/2018;
 Dal 01/10/2017 adeguamento dell’indennità di ausiliaria per applicazione c.d. riordino;
 Dal 01/01/2018 adeguamento dell’indennità di ausiliaria per applicazione ultima tranche contratto triennio 2016/2018;

Primo Luogotenente in pensione Antonio Pistillo

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