Con il messaggio numero 2913 del 08-08-202, l’Inps torna sul tema dell ‘Assegno unico e universale , relativamente alla gestione delle domande in presenza di attestazione ISEE recante omissioni/difformità – rinvio alla mensilità di novembre p.v. dei pagamenti con importi calcolati al minimo
Con messaggio Hermes n. 2856 in data 1 agosto u.s. sono stati illustrati i criteri di gestione delle domande della prestazione denominata Assegno unico e universale adottati dall’Istituto in presenza di attestazione ISEE recante omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme), relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali auto dichiarati.
Al riguardo, in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, si procederà al pagamento della misura AUU con importo al minimo di legge solo a decorrere dalla mensilità di novembre p.v., garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE con le modalità indicate dal messaggio n. 2856 cui si rinvia per tutti i necessari approfondimenti.
Resta fermo sia in caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità che nell’ipotesi di presentazione della documentazione giustificativa, che la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).