Il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 istituisce, a decorrere dal marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU).
L’AUU costituisce un beneficio economico erogato mensilmente dell’INPS ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, in base alla condizione economica del nucleo e all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’AUU, in particolare:
è erogato mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari – con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta, mediante apposita domanda;
spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori e senza limiti di reddito;
ha un importo commisurato alla situazione economica della famiglia (accertata tramite ISEE), ed è comunque erogato con importo minimo anche in assenza di presentazione dell’
ISEE.
Con l’introduzione dell’AUU, sono sostituite le altre misure a sostegno dei figli a carico. In conseguenza di ciò:
a) le misure in essere erogate tramite il sistema NoiPA – cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni – saranno prorogate fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022);
b) l’erogazione dell’assegno per nuclei familiari senza figli tramite il sistema NoiPA sarà prorogata fino al 30 giugno 2022.
Per questi nuclei, i dipendenti dovranno presentare domanda di
rideterminazione ai competenti Uffici come gli anni precedenti;
c) gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari non saranno più erogati in busta paga e le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni non saranno più riconosciute, a decorrere dal mese di marzo 2022.
Le misure di cui al punto c) saranno sostituite dall’AUU, erogabile solo dietro presentazione di apposita domanda all’INPS, anche tramite patronati.
La domanda, corredata o meno di ISEE, può essere presentata a partire dal gennaio 2022 e, se accolta, dà diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati a partire dal mese di marzo. Questa circolare la trovi QUI