Con la circolare dello scorso 10 giugno 2020, l’Inps ha stabilito i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, elaborati sulla base del reddito conseguito nel 2019, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.
L’art.2 del D.L. 13.3.1988, n.69- si apprende dalla circolare – convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n.153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
La suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2020, è risultata pari allo 0,5 per cento.↓
In relazione alla suindicata rivalutazione si fa presente che l’INPS, ai sensi dell’art.1, comma 11, della legge 27.12.2006, n.296, con circolare n. 60 del 21 maggio 2020, ha diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2019, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.
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