Art. 54 e ricalcolo contributi pensionistici al personale della Polizia con aliquota favorevole. Il SAP scrive al Ministro dell’Interno Lamorgese

Il SIndacato Autonomo di Polizia chiede l’intervento del Ministro dell’Interno Dott.ssa Luciana Lamorgese. sugli articoli 54 e 61 del D.P.R. 1092/1973.

Per il SAP sono presenti sperequazioni sul calcolo della pensione dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte dei Conti del 4 gennaio 2021

Egregio Ministro,
Pregiatissimo Signor Capo della Polizia, con la presente si porta alla Vostra attenzione la delicata questione concernente gli appartenenti alla Polizia di Stato che andranno in quiescenza avendo al 31 dicembre 1995 meno di 18 anni di contributi.

Come noto con l’introduzione dell’art. 54 del D.P.R. 1092/73 il Legislatore intendeva assicurare a tutto il personale militare, in ragione della peculiare attività, di usufruire di determinati benefici del calcolo pensionistico.

In virtù dell’art. 61 dello stesso D.P.R. 1092/73 si prevede espressamente che al personale dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale dello Stato si applicano le medesime disposizioni previste per il personale militare.

Sul punto e recentemente le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno stabilito che la “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità contributiva ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata
moltiplicando l’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente per ogni anno utile nella misura del 2,44%.

In ragione di ciò la Direzione Generale della Previdenza Militare del Ministero della Difesa risulta aver diramato istruzioni ai propri uffici e centri pensionistici per dare generale applicazione al predetto principio giuridico.

Tutto ciò invece non sta avvenendo per il personale della Polizia di Stato, producendo indubbie forme di disparità di trattamento (art. 3 Cost.) atteso che i colleghi espletano di fatto le stesse funzioni degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.

Ad oggi, tra l’altro, alcuni colleghi smilitarizzati appartenenti alla Polizia Penitenziaria (si è in attesa dei giudizi per quelli della Polizia di Stato) sono stati esclusi, da parte del giudice pensionistico, dal riconoscimento del beneficio in parola, sul
postulato che essendo smilitarizzati, quindi “civili”, non spetterebbe nessun calcolo diverso da quello assegnato e interpretato dall’Inps. ( art. 44 del D.P.R. 1092/73 – con
riferimento all’Art 6 della legge 1543/63). Tuttavia, sempre recentemente, le SS.RR. con sentenza nr. 1/2021 hanno stabilito per alcuni ex militari il parziale accoglimento del ricalcolo formulato con 44%:

18 meno 1 giorno, per equa ripartizione fra i richiedenti in base ai periodi maturati alla data del 31 dicembre 1995.

Tra l’altro con sentenze nr. 38-42 /2021 del 8/2/2021 la Corte dei Conti per la Calabria ha espresso parere favorevole anche per i VV.FF., pur sempre personale civile, con meno di 15 anni nella predetta anzianità.

Ebbene, appare evidente che risulta necessario adottare un criterio congruo e identico per tutta la platea degli smilitarizzati, appartenendo allo stesso Comparto.

Innanzitutto tale beneficio spetta ai pensionati ex appartenenti al disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, soggetti al sistema misto, assunti antecedentemente al 25 giugno 1982 e tuttavia esclusi dall’applicazione della più favorevole aliquota
nonostante al momento dell’arruolamento godessero dello status di militare, posto che per il riconoscimento del diritto era richiesto il predetto status solo al momento dell’arruolamento.

Inoltre, assumerebbe valore lesivo per ineguaglianza sostanziale anche escludere dal suddetto trattamento pensionistico gli appartenenti alla Polizia di Stato assunti dopo la smilitarizzazione, atteso che in costanza del rapporto di servizio espletano gli stessi
incarichi e mansioni dei predetti.

Ebbene, per tutto il personale della Polizia di Stato in regime di calcolo a sistema misto non può ammettersi un trattamento differente tra il personale del medesimo corpo di Polizia assunto prima oppure dopo la data del 25 giugno 1982, data dell’effettiva smilitarizzazione, atteso che sussisterebbe una sperequazione in punto di trattamenti normativi ed economici per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico anche per un solo giorno di differenza nella presa in servizio.

Tale situazione è certamente lapalissiana tanto che risulta foriera di innumerevoli ricorsi giurisdizionali.
Preme evidenziare tuttavia come non possa essere la soluzione più economica ed efficiente quella di rimettere ogni singola fattispecie alla decisione del giudice competente, che potrebbe comportare anche contrasto di giudicati oltre a notevoli oneri
economici sia per i dipendenti che per lo stesso pubblico erario, considerato pure che l’Inps è stata più volte condannata alle spese di soccombenza.

Ciò posto, atteso che la questione è sentita da parte di innumerevole personale delle forze dell’ordine, in pensione come in servizio, e che le SS.RR. della Corte dei Conti hanno di fatto accertato il diritto all’applicazione dell’art 54 del D.P.R. 1092/73, come previsto anche dalla legge 335/95 (c.d. legge Dini) tuttavia, a causa del vuoto normativo, mutando talvolta il coefficiente da applicare, appare doveroso un intervento di stampo legislativo sul punto e in tal senso si chiede alle S.V. di voler prontamente interessarVi della vicenda significata, affinché sia garantito un trattamento pensionistico consono, congruo e ugualitario per tutte gli appartenenti alle forze dell’ordine, che quotidianamente rischiano la propria vita per proteggere l’altrui incolumità e che spesso portano indelebilmente, anche durante la pensione, i segni e le lesioni che tale attività inevitabilmente produce sulla propria persona.

In attesa di conoscere le determinazioni che si intenderà adottare in ordine a quanto segnalato porgiamo i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
– Stefano PAOLONI –


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