Appuntato dell’Arma congedato per scarso rendimento. Inutile il ricorso al CDS

Un (ex) Appuntato dei Carabinieri, ha impugnato la sentenza che aveva respinto il suo ricorso volto ad ottenere l’annullamento del decreto di cessazione permanente dal servizio per scarso rendimento adottato dal Ministero della Difesa.

L’ex militare era stato oggetto di una proposta di dispensa dal servizio formulata dal Comandante della Compagnia dove prestava servizio e su cui si era espressa con parere favorevole la commissione di Valutazione e Avanzamento presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il provvedimento era motivato sullo scarso rendimento, sulle carenti qualità complessive e sulla mancata adesione agli ammonimenti dei superiori gerarchici.

La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso ritenendo che sia la proposta del Comandante di Compagnia che il parere della Commissione avessero puntualmente evidenziato i negativi rilievi comportamentali del ricorrente, i quali risultano in modo oggettivo dal suo stato di servizio tra cui diverse sanzioni disciplinari oltre ad un decreto penale per danneggiamento aggravato.

La circostanza che in passato il comportamento fosse stato adeguato non costituisce una giustificazione per la sua condotta negli ultimi anni,

L’appello si fondava su due motivi. Il primo contestava la violazione dell’art. 932 d.lgs. 66/2010 sul piano della motivazione in quanto il provvedimento non aveva preso in alcuna considerazione le sue prospettazioni difensive, contenute in una dettagliata memoria, il secondo censurava la motivazione del provvedimento perché in relazione ai fatti che giustificherebbero il provvedimento vi è un cattivo esercizio della motivazione per relationem poiché non sono esattamente individuati gli atti cui ci si richiama.

Manca una valutazione complessiva della condotta del militare e non si è tenuto conto di una valutazione positiva ottenuta dall’appellante il 3 ottobre 2018 dal comandante della Stazione di -OMISSIS-

5. Il Ministero della Difesa chiedeva il rigetto dell’appello.

Dello stesso parre i giudici del Tar secondo i quali l’appello non è fondato.

Il primo motivo ritiene che il provvedimento sia illegittimo per violazione dell’art. 932, comma 3, d.lgs. 66 /2010 poiché non sarebbero state prese in considerazione le sue prospettazioni difensive.

Orbene la norma citata prevede l’assegnazione all’interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni, ma non impone che di esse sia dato riscontro nella motivazione del provvedimento.

La facoltà prevista dalla norma è stata esercitata dall’appellante che ha prodotto un breve scritto nel quale ha fatto presente di aver trascorso un periodo di difficoltà familiare per aver dovuto accudire la mamma e la zia entrambe anziane e che in passato il suo comportamento era stato encomiabile tanto due apprezzamenti nel 2013 e nel 2014.

Ma rispetto agli addebiti su cui si fonda il provvedimento impugnato non sono state svolte considerazioni su cui poteva soffermarsi la motivazione del provvedimento. Pertanto non vi è alcuna violazione dell’art. 932 citato né sul piano formale, né su quello sostanziale.

Il secondo motivo è parimenti infondato.

Nel corpo del provvedimento impugnato sono richiamati:

la proposta di dispensa dal servizio permanente, la documentazione caratteristica redatta nei confronti del militare, le sanzioni disciplinari a lui inflitte oltre ai ripetuti ammonimenti scritti, il decreto penale di condanna per danneggiamento.

A fronte di tali elementi la valutazione positiva occasionalmente ottenuta dal comandante di Stazione dove prestava sevizio nel 2018 non è in grado di attenuare il giudizio della commissione di Valutazione e Avanzamento.

Si tratta, in conclusione, di una serie di atti nelle quali sono contenuti tutti gli elementi che giustificano l’adozione del provvedimento impugnato e che legittimano una motivazione per relationem.

In considerazione delle conseguenze negative sul piano professionale del provvedimento  concludono i giudici – si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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