Annullamento dei debiti fino a 5.000 euro -Ecco chi sono i beneficiari del Decreto Sostegni

Con la circolare del 24 settembre 2021– in collaborazione con Agenzia delle entrate-Riscossione – sono stati forniti i chiarimenti e le indicazioni operative con riferimento all’art. 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha introdotto, ai commi da 4 a 9, una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione (a seguire, “Stralcio”)

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021 – la cui emanazione è prevista dal comma 5 del citato art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 – sono stati definiti i termini e le modalità di annullamento automatico dei predetti debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, stabilendo – mediante rinvio all’art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) – che non si applicano le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Il citato art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 dispone, al comma 4, l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 , fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Per saperne di più, visualizza o scarica la circolare integrale dell’Agenzia delle entrate, clicca QUI

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