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Adeguamento agli incrementi della speranza di vita personale militare biennio 2023-2024.

https://me.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/7615-su-esplicita-richiesta-del-comando-militare-esercito-sicilia-sm-ufficio-reclutamento-e-comunicazione-nello-spirito-di-collaborazione-istituzionale-si-pubblica

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Confermati i requisiti in vigore per l’accesso al sistema pensionistico del personale militare.

Con la Circolare di Persomil dello scorso 22 luglio 2022, sono stati ribaditi i requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, e per il  biennio 2023/2024,  quindi, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici saranno i seguenti:

a. PENSIONI DI ANZIANITA’ (Cessazione anticipata)
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il personale militare può cessare anticipatamente dal servizio permanente con diritto al trattamento pensionistico, se in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

(1) anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e anagrafica di almeno 58 anni. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. finestra pari a 12 mesi;

(2) anzianità contributiva pari a 41 anni indipendendemente dall’età anagrafica.Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “finestra mobile” pari a 12 mesi con l’ulteriore posticipo di 3 mesi, per un totale di 15 mesi;

(3) massima anzianità contributiva corri entro il 31
dicembre 2011 età anagrafica di almeno 54 anni e con il decorso della finestra mobile pari a 12 mesi.

PENSIONI DI VECCHIAIA (Limiti di età)

Qualora alla data del raggiungimento del previsto limite di età non sia stato maturato il requisito minimo contributivo, si fa rinvio a quanto esplicato nel paragrafo 2, lett. b. della citata circolare a. circolare n. M_D GMIL REG2018 0298465 del 24 maggio 2018; in cui è riportata la disciplina relativa all’accesso pensionistico di vecchiaia.

3. CESSAZIONE A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE QUADRI ( art. 909 del Decreto Legislativo n. 66/2010)

Le suddette disposizioni si applicano anche agli Ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, tenendo conto delle indicazioni fornite nel paragrafo precedente.

 

 

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