Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari nei confronti di un militare appartenente all’Arma dei Carabinieri, respingendo l’appello presentato dal dipendente contro la sentenza di primo grado del Tribunale Amministratore Regionale.
La vicenda
La vicenda trae origine da un incidente stradale con feriti avvenuto fuori dal servizio, a seguito del quale il militare era stato sottoposto ad accertamenti sanitari. I test tossicologici avevano evidenziato una positività alcolica superiore ai limiti consentiti (1,35 g/l) e la presenza di metaboliti della cocaina, circostanza successivamente confermata da ulteriori test clinici di secondo livello.
A seguito dell’inchiesta formale avviata dall’amministrazione militare e del parere negativo espresso dalla commissione di disciplina, il Ministero della Difesa aveva disposto la sanzione espulsiva e la cessazione dal servizio permanente, con iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa senza grado. Il provvedimento era stato impugnato dal dipendente dinanzi al TAR territorialmente competente, che aveva respinto il ricorso, dando adito al successivo appello in sede giurisdizionale.
Le motivazioni della decisione
I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito principi rigorosi in merito alla condotta del personale in uniforme e all’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nella valutazione disciplinare:
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Insindacabilità della discrezionalità amministrativa: Il giudizio sulla gravità delle infrazioni e sulla proporzionalità della sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se non in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, ipotesi non riscontrate nel caso di specie.
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Incompatibilità con lo status militare: L’uso, anche isolato, di sostanze stupefacenti si pone in netto contrasto con i doveri di lealtà, correttezza e moralità assunti con il giuramento. Tale condotta altera l’equilibrio psichico, mina l’esemplarità richiesta al ruolo e lede profondamente il prestigio dell’Istituzione e della Forza Armata di appartenenza.
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Aggravante della condotta mista: La positività alla cocaina si è associata a una grave violazione complementare, ovvero la guida in stato di ebbrezza con conseguente sinistro stradale e feriti, configurando una pluralità di infrazioni intrinsecamente connesse.
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Irrilevanza dei precedenti di servizio: I positivi precedenti di carriera, l’anzianità di servizio o il carattere isolato del consumo non possono elidere la gravità oggettiva di comportamenti ritenuti incompatibili con la permanenza nei ranghi di un corpo di polizia, la cui missione istituzionale comprende proprio il contrasto al traffico e all’uso di sostanze stupefacenti.
Il ricorso in appello è stato pertanto integralmente respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite del grado, disponendo contestualmente l’oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
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