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Con la sentenza pubblicata il 24 agosto 2026 , il TAR per la Toscana (Sezione Prima) ha respinto il ricorso presentato da un primo maresciallo dell’Aeronautica Militare, confermando il diniego dell’equo indennizzo e del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione a un grave incidente stradale avvenuto all’interno dell’aeroporto militare di Grosseto.

La vicenda e il sinistro del 2016

I fatti risalgono al 10 giugno 2016. Il militare, alla guida del proprio motoveicolo, percorreva la strada perimetrale interna del Comando 4° Stormo dell’Aeroporto Militare di Grosseto. Giunto in prossimità della palazzina del “Centro Operativo Difesa”, il motociclo tamponò violentemente un’autovettura che lo precedeva e che si era regolarmente arrestata.

A causa del violento impatto, l’uomo riportò lesioni gravissime, venendo ricoverato d’urgenza nel reparto di neuroanestesia e rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi e successivamente trasferito presso l’ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino. La Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di Roma aveva successivamente quantificato i postumi in una infermità ascrivibile alla 7ª categoria, descritta come “esiti di politraumatismo” .

Nonostante il parere negativo emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel febbraio del 2022 e il conseguente decreto di rigetto del Ministero della Difesa del marzo 2022, il militare aveva adito il TAR per ottenere l’annullamento dei provvedimenti e l’accertamento del proprio diritto all’indennizzo.

Le motivazioni della sentenza del TAR

Il giudice amministrativo ha giudicato il ricorso infondato sulla base di un’attenta analisi della dinamica del sinistro e dei principi giuridici che regolano l’istituto dell’equo indennizzo nel pubblico impiego:

  1. Assenza di correlazione causale e colpa esclusiva: Il TAR ha ribadito che, per riconoscere il diritto all’indennizzo, è necessaria una condotta dell’amministrazione che abbia quantomeno incrementato il rischio della lesione alla salute, oppure una diretta e immediata correlazione funzionale tra l’attività lavorativa e l’evento lesivo. Nel caso in esame, i rilievi dei Carabinieri hanno dimostrato che il sinistro fu addebitato “unicamente alla negligenza” del motociclista, il quale tamponò la vettura che lo precedeva e si era fermata regolarmente (circostanza confermata dalle tracce di frenata di 5,60 metri lasciate esclusivamente dal motoveicolo).

  2. L’infondatezza dell’automatismo del tragitto: Il collegio ha sottolineato che accogliere la tesi del ricorrente significherebbe ritenere, in modo giuridicamente insostenibile, che qualsiasi incidente occorso a un militare durante il tragitto interno o in connessione con l’accesso al luogo di lavoro faccia automaticamente sorgere il diritto all’indennizzo speciale, snaturandone i presupposti di legge.

  3. Legittimità degli atti e reiezione dei motivi formali: Il TAR ha inoltre respinto le censure procedurali mosse dal ricorrente:

    • La motivazione del provvedimento ministeriale, seppur stringata, è stata ritenuta pienamente sufficiente in virtù del rinvio ai verbali dei Carabinieri e ai pareri tecnici.

    • La presunta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 (mancata comunicazione dei motivi ostativi) è stata sterilizzata dall’art. 21-octies, comma 1, della stessa legge, trattándose di un provvedimento dal contenuto vincolato, la cui decisione non avrebbe comunque potuto essere diversa.

    • La doglianza sui ritardi procedimentali è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’annullamento, rappresentando il termine massimo una mera regola di comportamento e non un vizio invalidante del provvedimento finale.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto integralmente il ricorso, disponendo tuttavia la compensazione delle spese di lite tra le parti in considerazione della complessità e della specificità della materia trattata, e ordinando l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla privacy.

La possibilità di appello: il Consiglio di Stato

La sentenza del TAR della Toscana non è definitiva e può essere impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, che rappresenta il giudice d’appello della giustizia amministrativa.

L’impugnazione deve essere proposta entro termini perentori stabiliti dalla legge:

  • Entro 60 giorni dalla notifica della sentenza effettuata da una delle parti (termine breve).

  • Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione (deposito) della sentenza, nel caso in cui essa non venga formalmente notificata (termine lungo).

Decorsi questi termini senza che sia stato proposto gravame, la sentenza passerà in giudicato, rendendo la decisione definitiva e chiudendo in via definitiva la controversia giudiziaria. 

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