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La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un sottufficiale dell’Esercito condannato per percosse aggravate e lesioni personali nei confronti della moglie, anch’essa militare. Confermata la pena di otto mesi e quindici giorni di reclusione militare e il risarcimento di 6.000 euro.

Una vicenda nata all’interno delle mura domestiche, lontana dalle attività di servizio e dalla vita di caserma, può comunque rientrare nella giurisdizione della giustizia militare quando coinvolge appartenenti alle Forze Armate e le condotte siano riconducibili alle fattispecie previste dal codice penale militare di pace.

È questo uno degli aspetti più rilevanti della sentenza della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso presentato da un sottufficiale dell’Esercito contro la decisione della Corte militare di appello.

La vicenda riguardava tre episodi di violenza nei confronti della moglie, anch’essa appartenente alle Forze Armate, verificatisi nell’ambito della convivenza matrimoniale.

La condanna

Il Tribunale militare aveva riconosciuto l’imputato responsabile di tre episodi.

Nel primo, il militare avrebbe strattonato la moglie per un braccio fino a farla cadere a terra, colpendola successivamente con calci alle costole. Nel secondo episodio, le avrebbe provocato una lesione personale colpendola con uno schiaffo all’orecchio, determinando un problema di ipoacusia. Nel terzo, avvenuto nell’agosto del 2021 all’interno dell’abitazione coniugale, le avrebbe dato uno schiaffo in pieno volto.

Per questi fatti erano state contestate le fattispecie militari di percosse aggravate e lesioni personali pluriaggravate, con l’aggravante derivante dal grado militare e, per uno degli episodi, dal rapporto coniugale.

Il Tribunale militare aveva concesso le attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alle aggravanti, e aveva unificato i primi due reati sotto il vincolo della continuazione. La pena era stata fissata in otto mesi e quindici giorni di reclusione militare, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, quantificato equitativamente in 6.000 euro. La Corte militare di appello aveva poi confermato la decisione.

La difesa: «Sono fatti privati, non reati militari»

Uno dei punti centrali del ricorso in Cassazione riguardava proprio la competenza della giustizia militare. La difesa sosteneva che le aggressioni fossero avvenute nell’ambito della vita familiare e privata, principalmente all’interno dell’abitazione coniugale, e che non avessero alcun rapporto con il servizio, con la disciplina o con l’attività militare.

Secondo questa impostazione, i fatti avrebbero dovuto essere qualificati secondo le corrispondenti norme del codice penale ordinario e non secondo gli articoli 222 e 223 del codice penale militare di pace. La difesa aveva inoltre richiamato l’articolo 199 del codice penale militare di pace e il cosiddetto principio dell’alternatore, sostenendo che il diritto penale militare dovesse intervenire soltanto quando la condotta presentasse un concreto collegamento con il servizio o con la disciplina militare.

La questione veniva portata fino al punto di prospettare l’illegittimità costituzionale degli articoli 37, 222 e 223 del codice penale militare di pace, in relazione, tra gli altri, agli articoli 3, 24, 25 e 103 della Costituzione. La Cassazione, però, non ha condiviso questa impostazione.

Perché la giustizia militare può occuparsi anche di fatti avvenuti in famiglia

La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi del ricorso, confermando sostanzialmente l’impostazione già adottata dalla Corte militare di appello. Il punto decisivo è che il reato militare non tutela necessariamente soltanto un interesse direttamente collegato a una specifica attività di servizio.

Secondo la Cassazione, le fattispecie in questione tutelano più interessi contemporaneamente: da un lato la persona che subisce la violenza, dall’altro l’ordinata convivenza all’interno dell’ordinamento militare e, quindi, le condizioni necessarie alla coesione e alla funzionalità delle Forze Armate.

La Corte richiama in particolare la precedente giurisprudenza della Corte costituzionale, compresa la sentenza n. 298 del 1995, che aveva già affrontato la questione della compatibilità costituzionale delle fattispecie militari relative a lesioni e percosse.

La conclusione è significativa: l’assenza di un collegamento diretto con il servizio non esclude automaticamente la natura militare del reato.

La Cassazione considera infatti ragionevole che l’ordinamento militare imponga ai propri appartenenti un livello particolarmente rigoroso di rispetto delle regole di comportamento, anche quando la condotta si manifesta nella sfera privata.

Anche la vita familiare può avere una rilevanza per l’ordinamento militare

È questo probabilmente il passaggio di maggiore interesse della decisione. La Cassazione ha condiviso la considerazione secondo cui il militare, entrando nell’ordinamento delle Forze Armate, accetta un sistema caratterizzato da specifiche regole e particolari esigenze.

Da questa posizione deriva, secondo la Corte, la possibilità di sottoporre a una tutela penale militare anche comportamenti che, pur verificandosi nella vita privata, risultino incompatibili con le regole di comportamento ritenute necessarie per l’ordinata convivenza dell’Istituzione.

In altre parole, il fatto che una violenza avvenga tra le mura domestiche non basta, da solo, a trasformare automaticamente il reato militare in un comune reato ordinario.

La Cassazione sottolinea che l’ordinata convivenza costituisce un’esigenza fondamentale per un’organizzazione come quella militare, chiamata a svolgere compiti essenziali per lo Stato. Per questo motivo, la tutela della persona e quella della disciplina militare possono convivere nella medesima fattispecie.

Respinta anche la questione di costituzionalità

La difesa aveva sostenuto che l’estensione della giurisdizione militare a fatti esclusivamente familiari avrebbe potuto violare i principi costituzionali di uguaglianza, diritto di difesa, giudice naturale e limiti della giurisdizione militare.

La Cassazione ha ritenuto la questione manifestamente infondataSecondo i giudici, la questione era sostanzialmente già stata affrontata dalla Corte costituzionale nel 1995, che aveva ritenuto compatibile con la Costituzione la scelta legislativa di mantenere alcune condotte nella sfera del diritto penale militare anche quando il collegamento con il servizio fosse particolarmente ridotto.

La Cassazione ha inoltre rilevato che la questione di costituzionalità prospettata dalla difesa risultava, per alcuni aspetti, anche inammissibile, perché i parametri costituzionali richiamati non erano stati adeguatamente collegati alle specifiche violazioni prospettate.

Nessuna violazione delle regole sull’esame della persona offesa

La difesa aveva contestato anche le modalità con cui era stata sentita la moglie dell’imputato. Secondo il ricorrente, poiché la donna era stata a sua volta sottoposta a indagini nel procedimento, avrebbe dovuto essere ascoltata con le garanzie previste per l’imputato in procedimento connesso o collegato e non come semplice persona offesa.

La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibileLa questione, infatti, non era stata adeguatamente prospettata già nel giudizio di appello ed era stata formulata in maniera troppo generica, senza fornire gli elementi necessari per dimostrare l’effettiva sussistenza della connessione processuale invocata.

La Cassazione non rivaluta le prove

Un’altra parte importante del ricorso riguardava la ricostruzione degli episodi. La difesa contestava la credibilità della persona offesa e sosteneva che le sue dichiarazioni fossero state sopravvalutate dai giudici di merito. Venivano inoltre contestati alcuni riscontri testimoniali e documentali, sostenendo che alcuni testimoni avessero riferito circostanze apprese direttamente dalla donna e che, quindi, non potessero costituire autentici elementi di conferma.

Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile.

La Cassazione ha ricordato, in sostanza, che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un nuovo processo sul fatto quando la motivazione dei giudici di merito sia logica, coerente e priva di contraddizioni giuridicamente rilevanti. Nel caso specifico, secondo la Suprema Corte, i giudici militari avevano esaminato in maniera dettagliata la credibilità della persona offesa e avevano individuato diversi elementi di riscontro.

Foto, certificati medici e chat tra i coniugi

Tra gli elementi valorizzati dai giudici di merito figuravano anche alcuni riscontri oggettivi. La sentenza richiama fotografie che documentavano una ferita al sopracciglio, un verbale di pronto soccorso e un certificato medico relativo al problema all’orecchio. Un ruolo è stato attribuito anche alle conversazioni avvenute attraverso messaggi tra i coniugi.

In particolare, il contenuto di una chat era stato ritenuto compatibile con il racconto relativo all’episodio dei calci alle costole, mentre altre circostanze erano state collegate alle dichiarazioni della donna e alla documentazione sanitaria.

La Corte ha inoltre valorizzato le testimonianze di persone che avevano osservato direttamente lo stato psicologico e fisico della donna, descrivendola come dimagrita, tesa, impaurita e intenzionata a nascondere alcuni segni delle violenze.

Il ritardo nella denuncia non rende inattendibile la vittima

La sentenza affronta anche il tema del tempo trascorso prima della denuncia. La difesa aveva sottolineato come alcuni fatti fossero stati denunciati molto tempo dopo il loro verificarsi, interpretando tale circostanza come un elemento capace di indebolire l’attendibilità della persona offesa.

La Corte militare, però, aveva dato una lettura diversa del ritardo, ritenendolo compatibile con una situazione di difficoltà familiare e con la progressiva maturazione della decisione di interrompere il rapporto. La Cassazione ha ritenuto non illogica tale valutazione.

La sentenza osserva, infatti, che le esitazioni, le difficoltà nel denunciare e persino alcuni comportamenti apparentemente contraddittori non sono, da soli, sufficienti a escludere la credibilità di una persona che riferisca episodi di violenza familiare.

Nel caso specifico, inoltre, i giudici avevano rilevato che la donna aveva fornito elementi anche favorevoli all’imputato, ammettendo propri comportamenti aggressivi e circostanze nelle quali non era stata in grado di attribuire con certezza una determinata condotta al marito.

La distanza temporale esclude la continuazione per l’episodio del 2021

La difesa aveva chiesto anche il riconoscimento della continuazione tra tutti gli episodi. La richiesta è stata respinta. I giudici hanno ritenuto che i primi due episodi del 2020 potessero essere collegati tra loro, mentre non poteva essere riconosciuto lo stesso vincolo con l’episodio del 2021.

A pesare sono stati soprattutto la distanza temporale e l’autonomia della vicenda del 2021, avvenuta in occasione di una visita in banca. Anche su questo punto la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici militari, dichiarando inammissibile la censura difensiva.

Confermati anche gli 8 mesi e 15 giorni di reclusione militare

La difesa aveva contestato anche il trattamento sanzionatorio, chiedendo un maggiore riconoscimento delle attenuanti e una riduzione della pena. La Corte ha però ritenuto congrua la motivazione della Corte militare di appello. Tra gli elementi considerati erano stati indicati la pluralità e la gravità delle condotte, il contesto familiare nel quale si erano sviluppate, il danno psicologico e morale provocato alla persona offesa e alcuni precedenti disciplinari dell’imputato. È stata inoltre valutata negativamente l’assenza di una qualsiasi ammissione di responsabilità. La pena di otto mesi e quindici giorni di reclusione militare è stata quindi confermata.

Confermati anche i 6.000 euro di risarcimento

La difesa aveva contestato anche la quantificazione del danno. La Cassazione ha dichiarato inammissibile anche questo motivo, ricordando che la liquidazione equitativa del danno rientra nella valutazione del giudice di merito, purché la decisione sia adeguatamente motivata e tenga conto delle caratteristiche concrete della vicenda. Nel caso specifico, la Corte militare di appello aveva ritenuto i 6.000 euro una somma già contenuta rispetto alle sofferenze e alle umiliazioni ritenute subite dalla parte civile.

La decisione della Cassazione

Alla fine, la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il militare è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di Cassazione, liquidate in quasi 4mila euro, oltre agli accessori di legge. La Corte ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati personali, considerata la tipologia dei reati.

Una sentenza che ribadisce l’ampiezza della giurisdizione militare

La pronuncia assume un particolare rilievo perché chiarisce ancora una volta che la natura privata o familiare di una condotta non è, da sola, sufficiente a escludere la competenza della giustizia militare.

Quando la legge qualifica una determinata condotta come reato militare, la tutela non riguarda necessariamente soltanto il servizio concretamente svolto in quel momento. Può riguardare anche la persona, la disciplina, l’ordinata convivenza e la coesione dell’ordinamento militare.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, dunque, il fatto che le aggressioni fossero avvenute nell’abitazione coniugale e nell’ambito di un rapporto familiare non ha fatto venir meno la qualificazione militare dei reati. La Suprema Corte ha così confermato che, per gli appartenenti alle Forze Armate, la sfera privata non costituisce automaticamente una zona estranea alla responsabilità penale militare, quando la condotta rientri nelle specifiche fattispecie previste dal codice penale militare di pace.

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