Secondo quanto riportato in un comunicato stampa del SILF, sarebbero in arrivo importanti novità per il personale della Guardia di finanza in materia di avanzamento di carriera.
Da quanto scrivono i sindacalisti, le tutele previste dalla cosiddetta “legge Nordio” — dal nome del ministro Carlo Nordio — già riconosciute al personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, verranno estese anche ai finanzieri. In particolare, evidenzia il sindacato, si tratta dello stop alle penalizzazioni automatiche nell’avanzamento legate al semplice rinvio a giudizio.NSM è ANCHE SU WHATSAPP E SU TELEGRAM
Sempre secondo il comunicato, un emendamento alla legge di conversione del decreto sicurezza, presentato dal Governo e approvato al Senato, recepisce una richiesta avanzata più volte dal SILF e dovrebbe diventare legge in tempi brevi, anticipando le tempistiche inizialmente previste dal Consiglio dei Ministri.
Da quanto si legge nella nota sindacale, una volta concluso l’iter di approvazione alla Camera e pubblicato il provvedimento in Gazzetta Ufficiale, anche per i finanzieri il rinvio a giudizio o l’accesso a riti alternativi per delitti non colposi non costituirà più motivo automatico di esclusione dall’avanzamento.
Il comunicato precisa inoltre che, per determinare l’esclusione dalle procedure di avanzamento, sarà necessario almeno uno dei seguenti presupposti: una condanna in primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) oppure un decreto penale di condanna.
Di seguito — come riportato integralmente dai sindacalisti — il testo dell’emendamento approvato, che modifica diverse disposizioni normative riguardanti il personale della Guardia di finanza, ridefinendo i casi in cui è possibile l’esclusione dalle aliquote di avanzamento e dalle procedure di promozione.
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento l’ufficiale: a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.». 2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La promozione a finanziere è sospesa qualora nei confronti dell’allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.»; b) all’articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» è escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento: a) risulti sospeso dall’impiego; b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d’anzianità. Della predetta esclusione e dei motivi che l’hanno determinata è data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.»; c) all’articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il personale appartenente ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» è escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse: a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; c) risulti sospeso dall’impiego ovvero dalle funzioni del grado; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d’anzianità.».».