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Con il messaggio n. 1200 del 3 aprile 2026, l’INPS interviene in modo mirato sul comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, chiarendo come devono essere trattati, ai fini pensionistici, alcuni periodi particolari nelle carriere di militari e forze di polizia.

Il punto centrale della circolare è tecnico ma molto concreto: l’INPS stabilisce come devono essere riconosciuti e valorizzati determinati periodi non pienamente lavorativi, ma comunque interni al percorso di carriera, ai fini del diritto e del calcolo della pensione.NSM è ANCHE SU WHATSAPP

Quali periodi vengono riconosciuti

La circolare si concentra su una tipologia precisa di periodi, cioè:

  • gli anni trascorsi nelle accademie militari;
  • i periodi di formazione iniziale degli ufficiali e dei ruoli equiparati;
  • i percorsi universitari svolti all’interno delle strutture delle Forze armate o di polizia.

Si tratta quindi di fasi in cui il soggetto è già inserito nel percorso istituzionale, ma non sempre con una contribuzione piena o chiaramente registrata.

In particolare, il messaggio chiarisce che alcuni periodi possono essere:

  • accreditati come utili ai fini pensionistici;
  • registrati correttamente nella posizione assicurativa del dipendente;
  • considerati nel computo dell’anzianità contributiva, evitando vuoti o incongruenze.

Si tratta quindi di un intervento sulle modalità di riconoscimento di periodi che, in assenza di istruzioni uniformi, rischiavano di essere trattati in modo diverso tra amministrazioni o addirittura non valorizzati.

Il chiarimento dell’INPS serve quindi a dire una cosa precisa: questi periodi non devono andare persi, ma vanno inseriti correttamente nel conto previdenziale, secondo criteri omogenei.

L’effetto pratico è rilevante nel lungo periodo:

  • si aumentano gli anni utili per il diritto alla pensione;
  • si evitano buchi contributivi, soprattutto all’inizio della carriera;
  • si rende più stabile e coerente il calcolo finale della pensione.

Resta invece fuori dal perimetro della circolare il resto del pubblico impiego: insegnanti, personale sanitario, dipendenti degli enti locali e ministeriali continuano a seguire le regole ordinarie e non sono coinvolti da queste indicazioni, che restano specifiche per il comparto sicurezza e difesa.

In sintesi, il messaggio 1200/2026 non introduce nuovi benefici generalizzati, ma stabilisce in modo operativo quali periodi devono essere riconosciuti e come devono essere conteggiati, mettendo ordine in un ambito tecnico che incide direttamente sulla costruzione della pensione di militari e forze dell’ordine.

NB: il beneficio non è automatico. L’interessato deve presentare domanda alla propria Amministrazione (non direttamente all’INPS), poiché questo riconoscimento incide anche sulla carriera e sullo stato di servizio.

Di seguito la Circolare: 

Aumento del periodo di cui all’articolo 32 del D.P.R n. 1092/1973 ai fini pensionistici. Modalità di inserimento del periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari nell’applicativo Nuova Passweb

 1. Premessa

Con la circolare n. 109 del 4 luglio 2025, l’Istituto ha fornito indicazioni in ordine all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, richiamato dall’articolo 1860 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il riconoscimento gratuito dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari.

Con il presente messaggio si descrivono le modalità operative per l’inserimento dell’aumento del periodo di cui all’articolo 32 del citato D.P.R. n. 1092/1973 ai fini pensionistici.

Il richiamato decreto legislativo n. 66/2010, recante “Codice dell’ordinamento militare”, al Libro settimo, disciplina il trattamento previdenziale e quello relativo all’invalidità di servizio del personale militare. Nell’ambito di tale disciplina assumono particolare rilievo le disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di studio ai fini previdenziali.

In particolare, il citato articolo 1860 del decreto legislativo n. 66/2010, stabilisce che la valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali è effettuata ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, il quale dispone, al comma 1, che nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che siano computati anche gli anni corrispondenti a corsi di studi universitari di durata inferiore al corso di laurea, qualora richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l’ammissione ai corsi normali delle accademie militari finalizzati alla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.

2. Presentazione della domanda

Con la circolare n. 109/2025 sono state fornite specifiche indicazioni in ordine all’applicazione del citato articolo 32. In particolare, al paragrafo 3, sono state definite le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell’aumento del periodo di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, nonché i conseguenti effetti pensionistici.

Considerato che l’articolo 1860 del decreto legislativo n. 66/2010 è collocato nella Sezione III, rubricata Servizi computabili a domanda, la valutazione dei periodi di studio ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 è subordinata alla presentazione di un’apposita istanza da parte dell’ufficiale interessato.

Tale istanza deve essere presentata all’Amministrazione militare di appartenenza, atteso che il beneficio previsto dal citato articolo 32 incide, non solo sul trattamento pensionistico ma anche sullo stato di servizio, sull’anzianità e sulla progressione di carriera del militare.

3. Modalità di inserimento dell’aumento del periodo di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 nell’applicativo Nuova Passweb

Nell’applicativo Nuova Passweb, nell’ambito della funzione “Inserimento provvedimento da ricostruzione senza onere” della “Lista Servizi da Prestazione”, è stata prevista l’istituzione di un nuovo “tipo prestazione” denominato “Computo art. 32 D.P.R. 1092/73 (solo militari – Circ. 109/2025)”, mediante il quale l’Amministrazione militare di appartenenza, verificate le condizioni e i requisiti richiesti, deve inserire il periodo di studi universitari degli ufficiali ai fini della corretta implementazione del conto assicurativo.

In particolare, in fase di inserimento del provvedimento di computo ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, l’operatore dei Centri amministrativi del personale militare dell’Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, compreso il Corpo Forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, limitatamente al personale direttivo e dirigente del ruolo professionale sanitario, immessi in servizio come Ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, deve indicare i seguenti dati:

  • numero del provvedimento;
  • data della domanda;
  • data del provvedimento;
  • Cassa pensionistica nella quale riconoscere i periodi, che deve essere sempre la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS);
  • data di accettazione, che deve coincidere con la data del provvedimento;
  • dettaglio dei periodi relativo agli studi universitari riconosciuti (il periodo, corrispondente alla durata legale del relativo corso deve essere inserito a ritroso, a partire dalla data di conseguimento del titolo).  

Sui periodi inseriti, anche se collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1992, non deve essere valorizzata alcun tipo di retribuzione; eventuali retribuzioni erroneamente inserite devono essere eliminate dall’operatore della Sede dell’INPS in fase di gestione e sistemazione del conto assicurativo.

Per il corretto inserimento del periodo sul conto assicurativo si allega il manuale operativo (download qui Allegato n. 1).

4. Effetti sul trattamento pensionistico

Come precisato nella circolare n. 109/2025, per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, l’aumento di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 produce effetti sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Invece, nei confronti dei destinatari del sistema misto, l’aumento di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 rileva ai fini del diritto, mentre, ai fini della misura, incide esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995 o il 31 dicembre 2011.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, l’aumento di cui all’articolo 32, produce effetti esclusivamente ai fini del diritto e non della misura della pensione.

Circolare

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