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Compensi da attribuire al personale militare, ai sensi delle Convenzioni tra l’A.D. e le aziende Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. (FER), Trenitalia-Tper S.c.a.r.l. e Dinazzano Po S.p.A. in vigore dal 1° agosto 2024.

IL decreto disciplina il sistema di definizioni, ambito di applicazione e compensi per il personale militare impiegato in attività ferroviarie e in funzioni di coordinamento e formazione, nell’ambito delle convenzioni tra l’Amministrazione della difesa e le società ferroviarie.
In particolare:

  • Art. 1 definisce i soggetti, le attività, le funzioni, le somme finanziarie (S1 e S2) e i profili professionali coinvolti.

  • Art. 2 stabilisce l’ambito di applicazione del decreto, precisando decorrenza, procedimenti di erogazione dei compensi e normativa di riferimento.

  • Art. 3 disciplina i criteri di determinazione dei compensi per l’attività ferroviaria vera e propria.

  • Art. 4 regola i compensi per le funzioni di coordinamento e formazione, individuando il personale interessato, i criteri di ripartizione e i limiti finanziari.

  • Art. 5 introduce una clausola di salvaguardia finanziaria, escludendo nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Testo integrale degli articoli

ART. 1

(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) “società ferroviarie”, gli operatori economici firmatari delle convenzioni con l’Amministrazione della difesa;
    b) “attività ferroviaria”, la formazione operativa e il mantenimento delle abilitazioni sulla rete e sugli impianti delle società ferroviarie, effettuati anche per conto delle stesse;
    c) “funzioni di coordinamento e formazione”, il complesso dei compiti funzionali all’espletamento delle attività di cui alla lettera b) e di collegamento con le società ferroviarie, nonché le attività rivolte alla formazione professionale in campo ferroviario, all’addestramento militare a carattere ferroviario e allo sviluppo degli aspetti logistici connessi all’immissione in campo ferroviario, nei vari profili specialistici previsti e richiesti dall’Amministrazione della difesa e concordati, nell’ambito di apposite convenzioni, con le stesse società;
    d) “somma annuale” da ripartire, ciascuna delle due distinte entità finanziarie, nel seguito indicate altresì “S1” e “S2”, erogate dalle società ferroviarie e rese disponibili, anche per importo complessivo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, finalizzate a compensare, rispettivamente, le attività e le funzioni di cui alle lettere b) e c);
    e) “convenzioni” di riferimento, gli atti formali di natura pattizia vigenti nel periodo considerato tra l’Amministrazione della difesa e le società ferroviarie, che regolano gli aspetti operativi e finanziari tra le parti, per il coordinamento, la formazione, l’addestramento operativo e il mantenimento delle abilitazioni ferroviarie, contemplando modalità e criteri di quantificazione della somma di cui alla lettera d);
    f) “profilo abilitativo/figura professionale”, l’agente ferroviario operante nelle società ferroviarie, la cui funzione è corrispondente agli incarichi militari ferroviari stabiliti dalle tabelle organiche del reggimento genio ferrovieri e la cui corrispondenza è esplicitata nell’allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, e nelle convenzioni di riferimento.


ART. 2

(Ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, la misura dei compensi da attribuire, con riferimento alle attività e alle prestazioni effettuate a decorrere dal 1° agosto 2024, al personale militare effettivamente impiegato sia in attività ferroviaria su reti e impianti delle società ferroviarie sia in funzioni di coordinamento e formazione.

  2. I procedimenti di erogazione agli aventi diritto si concludono nel termine di cui all’articolo 1046, comma 1, lettera s), n. 5), punto 5.7), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, decorrente dalla data di registrazione del presente decreto, ovvero, se successiva, da quelle di riassegnazione dei proventi di cui al comma 3.

  3. Per i proventi derivanti dalle prestazioni e attività rese dall’Amministrazione non comprese tra quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, si applicano l’articolo 549, del decreto legislativo 15 maggio 2010, n. 66, e l’articolo 510, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2010, n. 90.


ART. 3

(Compensi per attività ferroviaria)

  1. Il personale militare impiegato per lo svolgimento di attività ferroviaria opera nei profili abilitativi/figure professionali indicati nel citato allegato 1 o nelle corrispondenti qualifiche stabilite dalle convenzioni di riferimento.

  2. La misura dei compensi per la ripartizione al personale di cui al comma 1 della somma “S1” di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), e d), una volta versata dalle società ferroviarie all’Amministrazione della difesa secondo quanto stabilito dalle convenzioni di riferimento, è determinata sulla base del compenso giornaliero relativo a ciascun profilo abilitativo/figura professionale stabilito nell’ambito delle convenzioni di riferimento e del numero di giorni di assegnazione alle società ferroviarie per l’impiego in attività ferroviaria durante l’anno solare di riferimento ed è considerato al lordo di tutte le ritenute contributive, fiscali e dell’IRAP. I valori sono arrotondati, per approssimazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.


ART. 4

(Compensi per le funzioni di coordinamento e formazione)

  1. Le funzioni di coordinamento e formazione sono espletate, presso il Comando trasporti e materiali, dal Comandante dei trasporti e materiali, dal Capo Reparto trasporti formazione e specializzazione TRAMAT, dal Capo Ufficio movimenti e trasporti, dal Capo sezione e dal personale militare della Sezione circolazione e concorsi, nonché da tutto il personale militare in servizio permanente del Reggimento genio ferrovieri non compreso nel precedente articolo.

  2. La somma “S2” di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), e d), una volta versata dalle società ferroviarie all’Amministrazione della difesa secondo quanto stabilito dalle convenzioni di riferimento, è ripartita tra il personale in servizio permanente impiegato in “funzioni di coordinamento e formazione” sotto forma di compensi, la cui misura è determinata tenendo conto del numero di giorni di effettivo impiego nelle citate funzioni nel territorio nazionale, nel limite massimo di trecento giornate annue, nonché del grado rivestito, secondo i criteri di determinazione indicati nell’allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto.

  3. Sono fatti salvi i compensi, se più favorevoli al personale, ove spettanti ai sensi dell’articolo 3.

  4. La somma “S2”, complessivamente destinata a compensare le funzioni di cui al comma 1, è fissata dalle convenzioni in vigore per l’anno solare di riferimento entro il limite massimo del 16% dell’importo complessivo dovuto da parte delle società ferroviarie per le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).


ART. 5

(Norma di salvaguardia)

Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

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