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Una nuova integrazione del Ministero della Difesa aggiorna lo stato giuridico dei Volontari in Ferma Iniziale (VFI) e Triennale (VFT). Le modifiche toccano aspetti cruciali come avanzamento, licenze, permanenza in servizio e procedure di rafferma.

Principali Modifiche in Sintesi ( la Direttiva è riportata integralmente in calce)

Ecco una tabella che riassume le principali novità introdotte:

Argomento Modifica Chiave Per Chi? Impatto / Scopo
Avanzamento Modifica dei criteri di impedimento per condanne penali. VFI/VFT Allinea le norme alla legge 114/2024.
Licenza Straordinaria Definiti i limiti massimi per assenze per temporanea inidoneità. VFI Chiarezza su giorni fruibili nei primi 3 anni di servizio.
Permanenza in Servizio Nuove regole per restare in servizio oltre la ferma in casi specifici. VFT Permette di attendere esiti di concorsi o procedimenti.
Rafferma Nuova procedura e modulistica unificata (Allegato “F”). VFI/VFT Semplificazione amministrativa.
Prolungamento Ferma Possibilità di prolungare la ferma per completare procedure concorsuali. VFT Garantisce continuità per chi transita nei ruoli VSP.
Proscioglimento Chiarimenti su tempistiche e documentazione per cessazione a domanda. VFI/VFT Precisione sulle scadenze e adempimenti.

Novità su Salute e Inidoneità Temporanea

  • Terapia Salvavita: Ai Volontari in Ferma Prefissata è ora esplicitamente consentito accedere ai periodi di assenza per “terapia salvavita”, senza che questi giorni concorrano al limite massimo della licenza straordinaria.

  • Definizione di “Abuso”: Chiarimento importante: per “abuso di alcool” non si intende una pluralità di test, ma una pluralità di episodi accertati.

 Impatto Pratico e Documenti

La direttiva introduce nuovi allegati (come l’Allegato “F” unificato per la rafferma) e aggiorna i moduli esistenti. Comandi e Volontari devono fare riferimento a questa nuova modulistica per presentare domande di rafferma, prolungamento o proscioglimento.

 Perché Questa Direttiva è Importante?

Questa integrazione è un aggiornamento operativo necessario per allineare le procedure interne alle nuove leggi (Legge 119/2022 e Legge 114/2024). Il suo scopo è fornire chiarezza e stabilità normativa sia all’Amministrazione Militare che ai Volontari, regolando in modo preciso situazioni delicate come le assenze per salute, la permanenza oltre il termine della ferma e le transizioni di carriera.

VARIANTE 1

PREMESSA
Con la Direttiva – ed. 2023 sono state fornite le prime disposizioni applicative di stato giuridico, in conseguenza dell’entrata in vigore della Legge 5 agosto 2022, n. 119 la quale ha introdotto le nuove ferme, entrambe di durata triennale, dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) e dei Volontari in Ferma Prefissata Triennale (VFT).
Pertanto si rende necessario procedere ad una integrazione della sopra citata Direttiva – ed. 2023, anche al fine di recepire altre modifiche normative che si sono susseguite ‘medio tempore’.

Parte I

5. AVANZAMENTO
Il para. 5., dodicesimo capoverso, secondo alinea, in considerazione della modifica normativa di cui all’art. 1051, co. 2, lett. a) del c.o.m. –disposta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024–, è sostituito dal seguente “l’aver riportato, per delitto non colpososentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa”.

6. ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO, STRAORDINARIO, FESTIVITÀ, PERMESSI, E LICENZE
g. LICENZA STRAORDINARIA
La lettera g., terzo capoverso, primo alinea, in materia di temporanea non idoneità al servizio, è sostituito dal seguente: “- per i VFI, nei primi tre anni di servizio e nella rafferma, fino a quattro mesi per ogni anno di servizio (non cumulabili con le assenze eventualmente effettuate negli altri anni di servizio della medesima ferma)”.

8. TEMPORANEA INIDONEITA’ AL SERVIZIO
Nel para. 8, tra l’undicesimo e il dodicesimo capoverso, è aggiunto il seguente periodo:
“Ai Volontari in Ferma Prefissata è consentita, ai sensi dell’art. 1506, co. 1-bis del c.o.m., l’applicazione della “terapia salvavita” prevista dall’art. 13 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, fermo restando il limite temporale della ferma contratta. Il periodo di assenza dal servizio non sarà quindi computato ai fini del superamento del limite massimo di licenza straordinaria.”
Inoltre nel quindicesimo capoverso, terzo alinea, laddove si legge “- ai VFT anche se raffermati, ……” deve intendersi depennato quanto segue: “(anche se raffermati)”.

9. PERMANENZA IN SERVIZIO
Al para. 9 è aggiunta la lettera e. così come di seguito:
e. Ai sensi dell’art. 704, comma 4 del c.o.m., i VFT che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare o imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono a domanda (Allegato “J”permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati:

  • data di scadenza del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza, per il VFT temporaneamente non idoneo al servizio militare, salvo quanto previsto dall’art. 955 del COM;

  • data di definizione del procedimento, per il VFT sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

La domanda deve essere inoltrata tempestivamente dall’Ente di appartenenza alla Direzione Generale al fine di consentire al Volontario la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità dalla fine della ferma triennale.
Inoltre, in base agli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro della Difesa 7 novembre 2025, i VFT che non sono ammessi al transito in servizio permanente o che rinunciano prima dell’immissione in ruolo o che non presentano la domanda di trattenimento in servizio di cui all’Allegato “J” cessano dalla ferma e sono collocati in congedo illimitato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della ferma triennale. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato servizio di fatto prestato in ferma triennale.

10. RAFFERME
Premessa la preventiva ridenominazione dei sottoparagrafi e., f., g., h. in a., b., c., d. –in considerazione del nuovo decreto direttoriale che regolamenta l’istituto delle rafferme– il secondo capoverso della ridenominata lettera a. è sostituito dal seguente.: “La procedura di presentazione e valutazione delle domande di rafferma è regolata dal decreto del Ministro della Difesa in data 21 marzo 2023 e dal discendente decreto direttoriale n. M_D AB05933 REG2025 0401114 del 9 settembre 2025, con annessa la nuova modulistica che sostituirà quella contenuta nella Direttiva in questione”.
Nel ridenominato sottopara. c., terzo capoverso, terzo alinea, gli allegati “F1”, “F2”, “F3” sono sostituiti dall’ “allegato “F””, di cui alla Parte II della presente integrazione alla Direttiva – ed. 2023. Parimenti sono modificati gli allegati “F1a”, “F2a”, “F3a”.

12. PROLUNGAMENTO DELLA FERMA/RAFFERMA AI FINI CONCORSUALI
Al para 12. sono aggiunti alla fine –relativamente ai VFT in quanto destinatari del prolungamento per iter concorsuale per il transito nei ruoli dei VSP ai sensi dell’art. 696-bis, co. 3 del c.o.m.– quattro capoversi:
“Anche il personale VFT, previa assicurazione sulla disponibilità organica fornita dallo Stato Maggiore di rispettiva Forza Armata, può fruire del prolungamento per il completamento delle procedure per il transito nei ruoli dei VSP ai sensi dell’art. 696-bis, co. 3 del c.o.m., così come introdotto dall’art. 3 della Legge n. 119/2022.
VFT non devono presentare specifica domanda di prolungamento della ferma, bensì si limitano a sottoscrivere la dichiarazione di accettazione del provvedimento di prolungamento della ferma disposto da questa Direzione Generale (allegato “K” alla presente direttiva).

I Volontari che fruiscono del prolungamento della ferma mantengono, per tutta la durata dello stesso, lo status di appartenenza.
VFT possono comunque revocare, non oltre la data di naturale scadenza della ferma, l’assenso al prolungamento con apposita dichiarazione scritta (allegato “K1” alla presente direttiva).
Qualora il personale interessato dovesse risultare idoneo vincitore, quindi immesso nel nuovo ruolo, il prolungamento della ferma consentirà allo stesso di acquisire, senza soluzione di continuità, la posizione di stato giuridico del VSP. Invece, i VFT non ammessi al transito in servizio permanentecessano dalla ferma e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza è considerato come servizio prestato in ferma prefissata triennale, ai sensi dell’art. 704, co. 7 del c.o.m..”

17. PROSCIOGLIMENTO A DOMANDA
Il para 17., secondo capoverso –che descrive il proscioglimento entro il dodicesimo mese di servizio di cui al novellato art. 958, co. 1-bis del c.o.m– è integrato con la seguente precisazione:
“Al riguardo, si fa presente che l’ultimo giorno di servizio deve ricadere nel primo anno di ferma, quindi la data di proscioglimento indicata nella domanda presentata dall’interessato non deve superare il 12° mese dalla decorrenza giuridica (es.: decorrenza giuridica 2 settembre 2025 – ultimo giorno di servizio 1° settembre 2026).”
Pertanto, l’allegato “O” di cui all’ottavo capoverso è integrato come da Parte II della presente integrazione alla Direttiva – ed. 2023.
Inoltre, nel nono capoverso, con riferimento alla possibilità di produrre domanda per gravi motivi familiari, dopo: “Ai sensi dell’art. 958, co.1, lett. b) del c.o.m.”, è aggiunto “in ogni caso”.
Infine, al dodicesimo capoverso del predetto paragrafo è aggiunto quanto segue: “e, per conoscenza, al Centro Unico Stipendiale Interforze quale ente amministrativo, ……”, e, successivamente, “- dichiarazione sostituiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., da esprimere nel citato allegato “O”, afferente agli aspetti di trattamento economico.” Pertanto, nell’allegato medesimo, è inserita la clausola dichiarativa dell’interessato sull’interruzione del corrispettivo economico alla data di cessazione dal servizio.

18. PROSCIOGLIMENTO PER PERDITA PERMANENTE DELL’IDONEITÀ FISIO-PSICO-ATTITUDINALE RICHIESTA PER IL RECLUTAMENTO
Nel para. 18., lett. d. dove è scritto “allegato “J”” leggasi “allegato “D””.

19. PROSCIOGLIMENTO PER ESITO POSITIVO DEGLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI PER L’ABUSO DI ALCOOL, PER L’USO ANCHE SALTUARIO OD OCCASIONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, NONCHE’ PER L’UTILIZZO DI SOSTANZE PSICOTROPE A SCOPO NON TERAPEUTICO
Nel para. 19, quinto capoverso, la frase finale “(per esempio: una pluralità di accertamenti alcoolimetrici) è depennata ed è sostituita dal seguente periodo: “(per esempio: per abuso si deve intendere una pluralità di episodi e non di test alcolemici riferiti allo stesso episodio)”.

20. PROSCIOGLIMENTO PER SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI LICENZA STRAORDINARIA DI CONVALESCENZA
Nel para. 20, primo capoverso, in luogo di “para. 7” leggasi “para. 8”.

22. PROSCIOGLIMENTI PER INCOMPATIBILITÀ, PER SCARSO RENDIMENTO E PER MOTIVI DISCIPLINARI
Il para. 22, lett. b., tredicesimo capoverso, secondo alinea è depennato “…. (solo per i VFI). L’ipotesi di proscioglimento è quella prevista dall’art. 957, co. 1, lett. e-bis del c.o.m. (si rinvia al para 21. della presente direttiva)” ed è modificato in: (VFI/VFT).

Parte II

Allegato “F” Scheda per la rafferma dei Volontari in Ferma Iniziale
Il nuovo allegato “F” (Scheda per la rafferma relativa al possesso dei requisiti) non riporta l’appartenenza ad una specifica Forza Armata e sostituisce gli allegati F1, F2, F3 della Direttiva di Stato Giuridico – ed. 2023.
Parimenti sono sostituiti gli Allegati “E” “F1a”, “F2a”, “F3a” come da decreto direttoriale n. M_D AB05933 REG2025 0401114 del 9 settembre 2025 citato nella Parte I.

Allegato “I” Domanda di trattenimento in servizio
Laddove è scritto “arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata di un anno/Quadriennale”, leggasi “arruolato quale Volontario in Ferma Iniziale/Triennale”.

Allegato “J” Domanda di trattenimento in servizio
L’allegato contiene la domanda di permanenza in servizio di cui al para. 9, lett. e) della Parte I.

Allegato “O” Domanda di proscioglimento dalla ferma
Nell’allegato sono inserite le seguenti clausole dichiarative:
entro i 12 mesi di servizio (solo per i VFI), ai sensi dell’art. 958, co. 1-bis del c.o.m., per la seguente motivazione_____”
“Il sottoscritto, reso edotto delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) e consapevole che il proscioglimento comporterà la cessazione del rapporto di servizio, DICHIARA di non avere più diritto a percepire il relativo trattamento economico a far data dall’assunzione presso altra Amministrazione/ente e chiede che le somme eventualmente corrisposte a compensazione oltre il predetto termine siano accreditate/addebitate su c/c n…iban…”

2. In base al Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12025 0001357 del 15 dicembre 2025, recante la nuova struttura della Direzione Generale per il Personale Militare e adottato a mente degli artt. 23 e ss. del Decreto Ministeriale 20 marzo 2025, laddove nella Direttiva – ed. 2023 è scritto II Reparto e/o 6^ Divisione è effettuata la sostituzione con 5^ Divisione, a far data dal 01.01.2026.

FONTE MINISTERO DELLA DIFESA

 

Direttiva sullo Stato Giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale e Triennale.
Testo coordinato con la var. 1.

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