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Dal 15 ottobre 2025, il Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato un decreto composto da 10 articoli. Questo decreto disciplina i corsi di formazione professionale per il personale militare, stabilendo linee guida tecniche e operative vincolanti.

Art. 1 (Oggetto)

1. Sono adottate le linee guida per la definizione delle modalità tecniche e operative ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 1013-bis del codice dell’ordinamento militare, in merito ai corsi di formazione e perfezionamento professionale erogati dal Ministero della difesa per i militari in servizio.

2. Si assumono le definizioni di cui alle linee guida adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, citato in premessa.

Art. 2 (Corsi di formazione e di perfezionamento di titolarità del Ministero della difesa)

1. I servizi di individuazione, di validazione e di certificazione, delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 1013-bis, del codice dell’ordinamento militare, sono disciplinati in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico 5 gennaio 2021.

2. I criteri generali per l’erogazione dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa, acquisite dal personale militare ai sensi dell’articolo 1013-bis, del codice dell’ordinamento militare, sono individuati dalle disposizioni delle presenti linee guida.

3. Con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa viene adottata la direttiva contenente gli standard minimi di servizio per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa.

4. Ai fini della portabilità delle competenze nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, le competenze individuate, validate o certificate, relative alle qualificazioni afferenti ai corsi di formazione e di perfezionamento professionale del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 1013-bis, del codice dell’ordinamento militare, sono valutate, su richiesta della persona, e riconosciute secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare, per i rispettivi ambiti di titolarità, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico 5 gennaio 2021.

5. Il Ministero della difesa, in qualità di ente pubblico titolare, opera in raccordo con gli altri enti pubblici titolari ai fini della definizione delle matrici di equipollenza delle competenze, di cui si compongono le qualificazioni acquisite, ove riconducibili alle qualificazioni oggetto di formazione regolamentata così come definita nelle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021. Restano ferme le esclusioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), n. 4-bis del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 3 (Repertorio delle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa)

1. Il Repertorio delle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa, adottato in aderenza all’ordinamento del Dicastero, costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze nell’ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, definito dall’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 4 (Svolgimento dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa)

1. I servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni riferite agli ambiti di titolarità del Ministero della difesa sono svolti dagli enti titolati dell’Amministrazione della difesa, individuati con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate, del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti.

Art. 5 (Standard minimi di sistema)

1. L’attività di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa, è effettuata in conformità con gli standard minimi di sistema definiti dall’articolo 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i riferimenti operativi comuni definiti al paragrafo 1.4 delle linee guida adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021.

Art. 6 (Standard minimi di processo)

1. Gli enti titolati dell’Amministrazione della difesa assicurano che il processo di individuazione e validazione e la procedura di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa siano effettuati in conformità con gli standard minimi di processo definiti dall’articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e in coerenza con i riferimenti operativi comuni definiti ai paragrafi 1.1, 1.2 e agli allegati d) ed e) delle linee guida adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021.

2. I percorsi di formazione di titolarità del Ministero della difesa per i quali sono previsti i services di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, riportano gli obiettivi di apprendimento e i risultati attesi di attività in coerenza con gli standard minimi di qualificazione riferiti al Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui all’articolo 2 comma 1, lettera n), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, a partire dalle fasi di programmazione, di progettazione e di personalizzazione degli interventi.

Art. 7 (Standard minimi di attestazione)

1. Gli enti titolati dell’Amministrazione della difesa assicurano la conformità con gli standard minimi di attestazione definiti dall’articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in coerenza con i riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di attestazione, definiti al paragrafo 1.3 e agli allegati a), b) e c) delle linee guida adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021.

2. Le attestazioni sono rilasciate ai diretti interessati secondo le modalità definite dall’ordinamento del Ministero della difesa e in aderenza con quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Per le finalità di cui al comma 2 nonché ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all’articolo 9 e della implementazione del fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le attestazioni delle competenze relative alle qualificazioni afferenti ai corsi di titolarità del Ministero della difesa, sono oggetto di registrazione con le modalità e gli standard di conferimento definiti dalla direttiva di cui all’articolo 2, comma 3, e in coerenza con il paragrafo 1.3 delle linee guida adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021.

4. Le attestazioni recano il logo e la denominazione del Ministero della difesa, dell’istituto o ente che le rilascia.

Art. 8 (Livelli essenziali delle prestazioni)

1. I servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni riferite agli ambiti di titolarità del Ministero della difesa sono svolti in conformità al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i riferimenti operativi comuni definiti agli allegati d) ed e) delle linee guida adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021 e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni.

Art. 9 (Monitoraggio e valutazione)

1. Il Ministero della difesa è titolare e responsabile del monitoraggio, della valutazione e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, afferenti ai corsi di titolarità del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa predispone un rapporto annuale di monitoraggio e di valutazione sulla base dei rapporti annuali predisposti dagli enti titolati di cui all’articolo 4. Per tali finalità, i dati personali sono trattati in modo da non rendere identificabili, nemmeno in maniera indiretta, gli interessati.

3. Il rapporto annuale di cui al comma 2 concorre alle finalità di verifica del rispetto dei livelli di servizio di cui all’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 10 (Disposizioni finali)

1. Il trattamento dei dati dei destinatari dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione è effettuato nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

FONTE MINISTERO DELLA DIFESA

 

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