Requisiti per la nomina a ufficiale di complemento e gradi conferibili, nonché i requisiti per i richiami in servizio e le modalità delle ferme degli ufficiali delle forze di completamento delle F.A.
Art. I Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli ufficiali delle forze di completamento dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, di cui all’articolo 987 del Codice, e agli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell’articolo 674 del Codice.
Art.2 Ferme
1. Gli ufficiali di cui all’articolo I possono essere ammessi, previo richiamo in servizio, a una ferma della durata massima di un anno, rinnovabile previo consenso dell’interessato, per un periodo massimo complessivo di 24 mesi, secondo le direttive della Forza armata di appartenenza.
2. La ferma di cui al comma 1 è contratta previa autorizzazione della Forza armata che ne informa la Direzione generale per il personale militare per gli adempimenti di competenza.
3. In relazione alle esigenze della Forza armata,la ferma può essere: a) frazionata in più periodi nell’arco di 12 mesi; à) preceduta da un periodo di richiamo addestrativo o formativo di durata non superiore a 30 giorni ovvero, per gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell’articolo 674 del Codice, non superiore a 90 giorni.
4. Il superamento, del periodo di richiamo addestrativo o formativo di cui al comma 3, lettera A), se previsto da disposizioni della Forza armata è vincolante ai fini dell’ammissione della ferma. In merito all’esito dei corsi si esprime il comandante dell’ente o del reparto presso cui sono stati svolti.
5. L’ufficiale che supera con esito positivo i corsi di addestramento o formazione di cui al comma 4 è ammesso alla ferma con decorrenza dalla data del richiamo.
6. L’ufficiale che non supera i corsi di addestramento ovvero di formazione di cui al comma 4, non è ammesso alla ferma e non può essere richiamato per il successivo biennio.
7. Per essere ammesso all’eventuale rinnovo della ferm4 l’ufficiale deve avere riportato, nei documenti caratteristici relativi al periodo di richiamo, una qualifica finale non inferiore a “superiore alla media”, se valutato con scheda valutativ4 o un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo.
8. I richiami successivi a ogni rinnovo della ferma, nel caso di superamento del periodo massimo di richiamo consentito, devono essere intervallati da un periodo di interdizione del servizio.
Art.3 Requisiti per il richiamo in servizio
1. All’atto del richiamo in servizio, gli ufficiali di cui all’articolo I devono: a) avere sottoscritto il consenso al richiamo; Per visualizzare e/o scaricare il decreto integrale, clicca QUI