Alcuni nostri lettori, in relazione a particolari casi di situazioni di maltempo verificatesi a causa dei cambiamenti climatici registrati negli ultimi anni, ci hanno chiesto come comportarsi quando un evento meteorologico estremo impedisca di raggiungere il posto di lavoro.
Nel 2012, con l’interpello n. 15/2012, il Ministero del Lavoro ha precisato che, se un lavoratore non riesce a raggiungere il posto di lavoro a causa di eventi atmosferici estremi, egli deve informare tempestivamente l’azienda e l’assenza non può essere sanzionata disciplinarmente considerato che non può essere attribuita alla responsabilità del dipendente. In tali situazioni, il Ministero stabilisce che sia il lavoratore che il datore di lavoro sono liberati dai rispettivi obblighi contrattuali.
Da un lato, il dipendente non è obbligato a lavorare ma, dall’altro, l’azienda non ha l’obbligo di pagare la retribuzione. Tuttavia, nel settore privato, la contrattazione collettiva potrebbe regolare diversamente il caso prevedendo, ad esempio, permessi retribuiti in caso di eventi straordinari come il maltempo. Inoltre, se il lavoratore non si presenta a causa di un’allerta meteo, si potrebbero utilizzare anche permessi retribuiti, giorni di ferie o altri istituti previsti dal contratto collettivo per coprire l’assenza come il recupero delle ore, essendo sempre possibile concordare con il datore di lavoro di recuperare le ore perse in un altro momento.
Nel settore pubblico, la situazione non cambia molto, ma ci sono alcune specificità. Quando il maltempo coinvolge uffici pubblici e scuole, la decisione sulla chiusura o meno di scuole e uffici spetta al sindaco in caso di allerta meteo arancione (livello 3 su 4). In alcuni comuni, l’allerta arancione è trattata allo stesso modo dell’allerta rossa, rendendo la chiusura obbligatoria per legge.
La circolare ministeriale n. 4/RU del 08 febbraio 2019 chiarisce che, in caso di ordinanza di chiusura degli uffici pubblici a causa di condizioni meteo estreme, i dipendenti pubblici non sono tenuti a lavorare. Come nel settore privato, l’assenza non comporta sanzioni disciplinari, perché si tratta di un’impossibilità oggettiva.
Tuttavia, anche in questo caso non c’è obbligo di retribuire il lavoratore, a meno che non siano previste specifiche disposizioni nel contratto collettivo applicato. Per quanto concerne gli orientamenti giurisprudenziali in materia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6614 del 4 dicembre 1982, ha confermato che eventi atmosferici estremi – come tempeste o calamità naturali – sono considerati “forza maggiore”.
In sostanza, sono eventi imprevisti e inevitabili che non dipendono né dalla volontà del lavoratore né dal datore di lavoro. In questa ottica, la Corte ha escluso l’obbligo, per il datore di lavoro, di pagare la retribuzione per l’assenza causata da maltempo, considerando che si tratta di una causa di impossibilità oggettiva che non è imputabile a nessuna delle due parti.