SIULP: Detrazione fiscale dei premi assicurativi

Le spese sostenute annualmente per pagare i premi di assicurazione possono essere portate in detrazione in dichiarazione dei redditi, ma con regole diverse caso per caso.

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei premi relativi a:

  • polizze vita e contro infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
  • per rischio morte e invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa, con contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;
  • contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana purché non sia prevista facoltà di recesso dal contratto.

Nel caso di contratti “misti”, che prevedono l’erogazione della prestazione in caso di morte o permanenza in vita alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa.

La detrazione spetta al contribuente in caso di:

  • contraente assicurato;
  • contraente con familiare a carico assicurato;
  • familiare a carico sia contraente che soggetto assicurato;
  • assicurato con familiare a carico contraente;
  • contraente con familiare a carico e altro familiare assicurato.

In caso di Assicurazione vita, la detrazione spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, per intero ai titolari di reddito fino a 120mila euro e, ridotta fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito di 240mila euro.

Per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, la detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a 530 euro.

Per i premi relativi alle assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave – definita e accertata ai sensi della legge n. 104/1992 – il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a 750 euro.

I premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda – nel limite massimo complessivo di 1.291,14 euro – a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto e i contratti rispondano alle caratteristiche individuate con DM Finanze del 22 dicembre 2000.

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