INPS: Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi.

Con il Messaggio numero 614 del 09-02-2024,. l’Inps ha reso noto che a partire dal 12 febbraio 2024 e sino al 31 marzo 2024 è possibile presentare all’INPS la domanda per ottenere, in presenza dei necessari requisiti, il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi.

Il fondo è finalizzato a garantire un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), laddove tale genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto al reddito percepito nel 2019.  

2. Requisiti e criteri di erogazione del Bonus

La domanda per l’accesso al contributo deve essere presentata all’INPS con le modalità di seguito specificate, mentre la verifica dei necessari requisiti per ottenere il Bonus stesso è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’erogazione del contributo è affidata all’INPS in forza di apposita convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato D.P.C.M., adottata dall’Istituto con la determinazione del Commissario straordinario n. 115/2023 e sottoscritta il 28 dicembre 2023.

Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019. Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di 8.174,00 euro.

3. Modalità di presentazione delle domande di Bonus

La presentazione delle domande per il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, deve avvenire attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).

Le domande di contributo possono essere trasmesse, come precisato in premessa, dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024, salvo ulteriori proroghe che saranno eventualmente comunicate con apposito messaggio.

La sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” è raggiungibile dalla home page del sito dell’INPS www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti; effettuata l’autenticazione è sufficiente selezionare la voce “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”.

In fase di compilazione della domanda è necessario indicare gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro. È altresì necessario immettere i dati relativi all’altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento, selezionando i dati dagli appositi menu a tendina.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b), del citato D.P.C.M., è necessario, inoltre, allegare la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all’assegno di mantenimento.

In caso di figlio maggiorenne disabile deve essere allegata, anche, l’attestazione della disabilità qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Nel caso in cui non si disponga contestualmente di tutte le informazioni o dei documenti necessari è possibile compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla in un secondo momento, non appena in possesso di tutta documentazione necessaria. Si sottolinea, tuttavia, che al fine di concorrere all’erogazione del contributo, la domanda deve essere completata e presentata entro il termine previsto del 31 marzo 2024.

Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo economico ai beneficiari nella misura indicata dal Dipartimento medesimo.

4. Misura del Bonus

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800,00 euro mensili, e per un massimo di dodici mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse del medesimo fondo, che ammontano a 10 milioni di euro.

Per l’erogazione del contributo l’ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcun effetto. La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

L’INPS è responsabile della sola erogazione degli importi, eventuali reclami e istanze di riesame in ordine alla concessione e alla misura della prestazione sono di competenza esclusiva del predetto Dipartimento e devono essere presentate dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti del Dipartimento medesimo.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità, anche per i pagamenti indebiti effettuati sulla base di errata comunicazione da parte del Dipartimento stesso, e rifonde l’INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla convenzione, durante o dopo il termine di validità della convenzione stessa.

Il recupero degli importi corrisposti indebitamente è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia. Per l’erogazione del contributo l’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del Dipartimento nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione della misura.

Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte del citato Dipartimento non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall’Istituto e comunicato al Dipartimento non potranno essere imputati all’INPS.

 

Per le controversie giudiziarie inerenti al contributo, il Dipartimento è l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Resta escluso per l’Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso.

5. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per il pagamento del contributo in argomento si istituisce una serie di conti nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ) come di seguito riportato:

– GPZ10334 – per contabilizzare le anticipazioni ricevute per l’erogazione del contributo;

– GPZ00334 – per rilevare il credito per l’erogazione del contributo;

– GPZ11334 – per rilevare il debito verso i genitori lavoratori separati o divorziati in stato di bisogno, del contributo loro concesso e posto a carico del Fondo;

– GPZ25334 – per contabilizzare l’addebitamento del contributo a carico del Fondo;

– GPZ35334 – per contabilizzare gli oneri per l’erogazione del contributo posto a carico del Fondo.

Gli accreditamenti a titolo di provvista e di rimborso spese riconosciuti all’Istituto devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPZ10334 (causale FC 13001), in sezione AVERE sulla sede 0001 (Direzione Generale). L’informazione sulla consistenza della provvista deve essere acquisita dall’applicativo di gestione della prestazione, che l’assume come limite di spesa per il pagamento dei benefici in argomento.

L’erogazione dei contributi in trattazione, in base ai criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, avviene con procedura accentrata e viene rilevata contabilmente attraverso la registrazione di un biglietto automatizzato sulla contabilità di Direzione Generale, sede “0001”, che consente l’assunzione del debito, in AVERE, al conto GPZ11334 (causale FC 21002) e dell’onere, in DARE, al conto GPZ35334.

Contestualmente viene generata la scrittura per pari importo:

GPZ00334 a GPZ25334.

Sulla contabilità della medesima sede 0001 viene rilevato, dalla medesima procedura gestionale, l’utilizzo della provvista in corrispondenza all’erogazione del contributo destinato ai genitori separati in difficoltà, mediante biglietto tipizzato:

GPZ10334 a GPZ00334.

La Sede 0001 – Direzione Generale, previa emissione della relativa fattura, procede a rilevare il recupero degli oneri bancari e postali, addebitandolo al Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati in stato di bisogno, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulla specifica provvista, mediante la seguente scrittura (manuale):

GPZ10334 a GPA24040

(per il rimborso dei costi bancari a carico del Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati in stato di bisogno);

GPZ10334 a GPA 24140

(per il rimborso dei costi postali a carico del Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati in stato di bisogno).

Eventuali somme riaccreditate per pagamenti non andati a buon fine, rilevate sulla base del flusso telematico di rendicontazione di Banca d’Italia, imputate in AVERE al conto già in uso GPA10031, sono finalizzate a ricostituire l’ammontare della provvista e vengono imputate automaticamente ai conti utilizzati per il pagamento originario, in sezione contraria con contestuale chiusura delle partite.

Al conto GPA10031 è associato il codice bilancio già in uso e che viene ridenominato come di seguito:

“3305 – Somme non riscosse dai beneficiari – contributo genitori separati in stato di bisogno – GPZ”.

Delle somme riaccreditate e reintroitate automaticamente è data notizia al Dipartimento per le politiche della famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dello scambio dei dati previsto dalla menzionata convezione, per rendere possibile alla stessa la valutazione dei motivi del riaccredito e la disposizione di eventuali nuove emissioni di pagamenti.

Allegato n. 1 le variazioni intervenute al piano dei conti.

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