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Disposizioni in materia di idoneità fisica al servizio nelle Forze armate per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari A.C. 1243

Prosegue l’iter del D.L. n. 94 ( leggi qui) e con l’ A.C. ( Atto Camera) 1243, lo scorso 30 ottobre si è illustrata la necessità di introdurre una distinzione tra intolleranze alimentari e allergie, in quanto queste ultime possono, a differenza delle intolleranze alimentari, presentare una sintomatologia sufficientemente grave da pregiudicare l’idoneità al servizio, fino a causare uno stato di shock anafilattico, ma non solo. Di seguito il testo.

Il provvedimento in esame è costituito da due articoli. L’articolo 1 contiene la delega al Governo per apportare le modifiche alle norme regolamentari in materia di idoneità fisica al servizio nelle Forze armate necessarie per eliminare ogni preclusione all’accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari. Più nel dettaglio, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 90/2010) le modificazioni necessarie al fine di eliminare ogni preclusione all’accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari e di favorire il rispetto dei princìpi di equità, di giustizia e di non discriminazione nei concorsi pubblici per l’arruolamento nelle Forze armate, sulla base dei seguenti princìpi:

a) predisporre un sistema correttivo relativo ai casi di soggetti giudicati idonei al servizio militare in sede concorsuale e all’atto dell’arruolamento, che presentino una dichiarata e accertata intolleranza al glutine la quale, in base ai criteri generali e ai requisiti richiesti dai bandi concorsuali, non ne consenta il reclutamento, anche in caso di patologia asintomatica;

b) modificare l’elenco delle imperfezioni e delle infermità stabilito dall’articolo 582, comma 1, del D.P.R. 90/2010, anche al fine di armonizzare ad esso la normativa relativa all’idoneità al servizio militare, tenendo conto del fatto che la celiachia e le intolleranze alimentari non possono costituire un esclusivo motivo valido di inibizione alla partecipazione alle procedure concorsuali per le Forze armate, se non in casi di estrema gravità che pregiudichino l’effettivo svolgimento della carriera militare;

l personale in servizio, fatti salvi i casi in cui la gravità della sintomatologia sia tale da pregiudicarne l’idoneità, come previsto anche da disposizioni amministrative del Ministero della difesa;

d) tenere conto, nell’apportare modifiche all’elenco delle imperfezioni e delle infermità stabilito dall’articolo 582, comma 1, del D.P.R. 90/2010, della necessità di introdurre una distinzione tra intolleranze alimentari e allergie, in quanto queste ultime possono, a differenza delle intolleranze alimentari, presentare una sintomatologia sufficientemente grave da pregiudicare l’idoneità al servizio, fino a causare uno stato di shock anafilattico.

Si ricorda che l’art. 582 del D.P.R. 90/2010 elenca le imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare. In particolare, al comma 1, lettera e), numero 2) prevede, tra tali cause di non idoneità, “l’anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche g p g in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”.

La relazione illustrativa segnala che la direttiva tecnica approvata con decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2014), a ulteriore specificazione del suddetto punto, precisa che rientrano nelle intolleranze sopramenzionate «le intolleranze ad alimenti di abituale consumo, utilizzo e diffusione». Per giudicare l’idoneità al servizio militare, a ciascuna caratteristica somatico-funzionale del soggetto è attributo un coefficiente di validità decrescente con valore da 1 a 4. Alle «allergie ed intolleranze ad alimenti senza implicazioni di rilevanza clinico-funzionale della cute, dell’apparato respiratorio e cardiovascolare» in cui la direttiva fa rientrare la celiachia viene attribuito un coefficiente AV EI 3 (acronimo indicante l’apparato ematologico-immunitario) che potrebbe comportare un’inidoneità all’arruolamento volontario

Negli ultimi anni – ricorda la relazione illustrativa – si è avviato un dibattito costruttivo sulla questione, chiamando in causa lo Stato maggiore della difesa. Frutto di questo confronto è stata la direttiva dell’Ispettorato generale per la sanità militare dello Stato maggiore della difesa del 9 aprile 2015, recante « Aspetti medico-legali correlati con la patologia celiaca ». Tale direttiva, riferita alle sole Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri), riguarda sia i celiaci che vogliono arruolarsi nell’Esercito sia quelli già in servizio. Secondo la suddetta direttiva del 9 aprile 2015: «per il personale in servizio, la diagnosi di intolleranza al glutine non comporta alcun provvedimento medico-legale, salvo i casi in cui le manifestazioni sintomatologie siano talmente rilevanti da pregiudicare la idoneità al servizio, trascorso il periodo di temporanea inidoneità ». Coloro che intendono accedere alla carriera militare nelle Forze armate attraverso i concorsi di selezione restano, invece, esclusi se già risultano affetti da celiachia o da altre intolleranze alimentari al momento del reclutamento come indicato dal citato coefficiente AV EI

3. La relazione illustrativa pone l’accento su questa discriminazione nella possibilità di partecipare ai concorsi di selezione per l’arruolamento nelle Forze armate, e precisa che la celiachia non rappresenta un ostacolo per l’accesso alla carriera nei corpi della Polizia penitenziaria, dei Vigili del fuoco e dell’aeronautica commerciale. Si segnala, in proposito, che l’Associazione Italiana Celiachia (AIC), sul proprio sito, rende disponibile una pagina informativa su Celiachia e Forze Armate.

Con la diffusione, anche nella grande distribuzione, di alimenti privi di glutine, secondo la relazione illustrativa, sarebbero superati gli ostacoli logistici e facilitando il vettovagliamento presso le caserme e le strutture militari.

Si segnala che, durante la Legislatura XVIII, la Commissione Difesa del Senato ha avviato l’esame dell’A.S. 841 recante “Delega al Governo in materia di accesso alla carriera militare per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari”, di contenuto simile al provvedimento in esame, prevedendo un ciclo di audizioni informali.

In merito alla epidemiologia dell’intolleranza alimentare al glutine (o malattia celiaca), si sottolinea in particolare, come riportato nell’ultima Relazione annuale al Parlamento (dati 2021), che in Italia risultano per tale anno diagnosticati 241.729 soggetti celiaci di cui il 70% (168.385) appartenenti alla popolazione femminile ed il restante 30% (73.344) a quella maschile, con nuove diagnosi nella media annuale di 9.000 casi. La celiachia è considerata a tutti gli effetti una patologia autoimmune il cui carattere cronico è stato sancito con il decreto di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza – LEA (DPCM 12 gennaio 2017 ), che ha mutato la definizione di tale malattia da rara a cronica, con apposita esenzione delle prestazioni sanitarie giudicate appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti.

Sono altresì esenti i Farmaci di fascia A (cioè erogati in regime ospedaliero), correlati alla patologia in base alla valutazione del medico, limitatamente alle indicazioni registrate in scheda tecnica e alle condizioni di rimborsabilità definite da AIFA.

L’incidenza della malattia celiaca sulla popolazione generale è stimata in circa l’1%, con la caratteristica di potersi sviluppare in differenti età in soggetti geneticamente predisposti.

La celiachia è riconosciuta dalla legge n. 123/2005 quale malattia sociale in quanto intolleranza permanente al glutine e coloro che la presentano possono beneficiare di specifiche agevolazioni e contributi sulla spesa per l’acquisto di prodotti senza glutine, entro limiti mensili di spesa definiti dal Decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2018, differenziati a seconda se fruiti dalla popolazione maschile o da quella femminile. La medesima legge è poi volta a garantire la somministrazione, su richiesta, di pasti senza glutine nelle mense e l’implementazione di attività di formative per gli operatori del settore alimentare. In merito all’erogazione di prodotto dietetici nell’ambito della quale rientrano i prodotti per celiaci, l’articolo 14 del citato DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA prevede che il Servizio sanitario nazionale sia tenuto a garantire le prestazioni che comportano l’erogazione di alimenti a fini medici speciali alle persone affette da malattie metaboliche congenite, tra le quali per l’appunto la malattia celiaca, accertata e certificata dai centri di riferimento a tal fine identificati a livello regionale.

La elazione integrale la trovi QUI

 

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