INPS: Assistenza fiscale 2023. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4

Con Il messaggio numero 2207 del 14-06-2023, l’Inps comunica che, anche per il 2023, assicurerà, nella sua qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

A tale fine, sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), nella scheda servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, è stato pubblicato il consueto manuale d’uso per i Centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitati aggiornato al 2023, al quale si rinvia per ogni istruzione di dettaglio. Il medesimo manuale è disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

2. Il rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante

In via preliminare si ricorda che l’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.

Il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere (cfr. il riscontro a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020) o le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare).

Il rapporto di sostituzione non ricorre altresì nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2023.

I modelli 730/4 sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate e riportano i conguagli derivanti dalla dichiarazione 730, che i sostituti d’imposta effettueranno sulle prestazioni erogate al dichiarante, ad esempio, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti o i trattamenti pensionistici.

L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2023, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).

Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”).

A titolo meramente esemplificativo, non è ammessa l’assistenza fiscale a favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum erogate ai sensi dei cc.dd. decreti Aiuti, oppure se nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.

Si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha previsto tre codici particolari di diniego (ulteriori a quelli disponibili per la generalità dei sostituti di imposta) a uso esclusivo dell’INPS per comunicare alla stessa Agenzia la mancata gestione delle dichiarazioni dei modelli 730.

Per i casi di incapienza, cioè nei casi in cui sia impossibile per l’INPS effettuare o completare i conguagli 730 a debito (a causa, ad esempio, della cessazione della prestazione o in casi di prestazione esente) sono previsti i seguenti codici:

  • codice CP, conguaglio non possibile parziale;
  • codice CT, conguaglio non possibile totale.

A partire dal corrente anno 2023, per il modello 730 è stato individuato un ulteriore codice diniego relativo ai soggetti che risiedono all’estero, i quali non possono utilizzare il predetto modello 730 per la dichiarazione dei redditi, ma devono, invece, trasmettere all’Agenzia delle Entrate esclusivamente il modello “Redditi Persone Fisiche”; si tratta del:

  • codice ES, diniego per soggetti residenti all’estero.

3. Servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”

Ai fini dell’assistenza fiscale 2023, i contribuenti con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.

Attraverso tale servizio è possibile consultare i seguenti dati:

  • avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
  • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
  • eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
  • importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 in possesso del contribuente e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento, si rammenta quanto segue.

Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito, del dichiarante e dell’eventuale coniuge, se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730/4.

Tale dato è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4, al rigo 161, se a debito del contribuente, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2), o al rigo 163, se a credito del contribuente, con la descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in esame consente ai contribuenti di trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2023.

Anche attraverso l’app “INPS mobile”, scaricabile da “Play Store” e da “App Store”, è possibile consultare i dati relativi alle risultanze contabili della propria dichiarazione e gli esiti relativi all’applicazione dei conguagli.

4. Annullamento e variazione della seconda rata di acconto

L’annullamento o la variazione della seconda rata di acconto, il cui addebito è previsto per il mese di novembre 2023, può subire un differimento in relazione al momento in cui viene effettuata la richiesta di variazione e ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2023.

Qualora la richiesta pervenga successivamente, rispetto all’elaborazione delle prestazioni in pagamento nel mese di novembre 2023 e, quindi, non sia possibile applicare con immediatezza la variazione richiesta, tale riduzione verrà applicata nella successiva mensilità di dicembre 2023, rimborsando l’importo relativo alla seconda rata di acconto, trattenuto nel mese di novembre 2023.

5. Gestione delle risultanze contabili

Dal 2020 l’INPS riceve le risultanze contabili dei modelli 730/4 esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate e, pertanto, comunica solamente alla stessa Agenzia i casi per i quali non è tenuto a effettuare i conguagli (cosiddetto “diniego”).

Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di completare i conguagli a debito del modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti spettanti), invierà un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.

L’informazione di tale sopravvenuta impossibilità di completare i conguagli verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione stessa.

Si precisa inoltre che, nel caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti dall’INPS dovranno essere versati dagli eredi all’Agenzia delle Entrate, ma non saranno dovuti gli acconti delle imposte per il 2023. Le somme a credito non rimborsate, riportate nella Certificazione unica (CU) 2024, potranno essere oggetto della dichiarazione dei redditi dell’anno 2024 (per i redditi dell’anno 2023) per conto della persona deceduta; in alternativa, gli eredi potranno chiederne il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.

In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge o la parte dell’unione civile superstite deve separare la propria posizione tributaria e versare le eventuali somme a debito di sua competenza, mentre potrà fare valere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa alla successiva annualità.

Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730/4, in linea generale, è fissato al 30 settembre 2023; tuttavia, quest’anno la scadenza è posticipata al 2 ottobre 2023, ricadendo di sabato il 30 settembre 2023.

In merito, si ricorda che, come previsto nelle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (cfr. il paragrafo 9.1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 9 maggio 2013), la rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve concludersi entro il mese di novembre.

Per quanto sopra, in considerazione dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate dall’INPS, si precisa che non è possibile garantire l’applicazione del numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta, qualora la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno.

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