FSP POLIZIA: Diritto Pensione Privilegiata Ordinaria. Lettera alla Direzione Centrale Sanità.

Di seguito la lettera integrale del sindacato di Polizia FSP:

Pregiatissimo Direttore, facendo seguito alla Nostra lettera del 1 settembre 2022, avente ad oggetto “Istanze di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e diritto alla Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO)”, con la presente siamo ancora una volta ad evidenziare come continuino a pervenire alla scrivente O.S. numerose segnalazioni di rimostranze provenienti da parte del personale in servizio e in quiescenza della Polizia di Stato in ordine alle procedure seguite dalle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere (C.M.O.), con specifico riferimento agli accertamenti richiesti per l’ottenimento della Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO).

Al riguardo, preliminarmente, giova rammentare come, in virtù dell’articolo 12 del d.P.R. 461/2001 (rubricato “Unicità di accertamento”), sul piano della portata effettuale i provvedimenti amministrativi di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituiscano “accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”.

Sul punto, segnaliamo due fattispecie di estremo interesse per il personale della Polizia di Stato sia in quiescenza che in servizio, meritevoli di Sua sicura attenzione e revisione. Invero, ad oggi, purtroppo, al personale in quiescenza al momento della visita presso le C.M.O. Polizia, tendente al riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, vengono ancora chiesti, con spese a carico del richiedente e con non poche difficoltà, ulteriori accertamenti sanitari e diagnostici di vario tipo ed anche invasivi, sebbene l’infermità di cui è causa sia stata già giudicata, riconosciuta ed ascritta ad una delle otto categorie della tab. A annessa al d.P.R. 915/1978 e valevole come accertamento definitivo (art. 12 d.P.R. 461/2001) come causa di servizio.

Con riferimento ai disagi patiti dal personale in servizio si segnala come, ex adverso a quanto previsto, le C.M.O. competenti, in presenza di domande con le caratteristiche in oggetto richiamate, ancora non provvedono a compilare l’apposito quadro del modello BL/B della sezione PP.

Eppure si evidenzia come sull’argomento si sia già pronunciata anche la suprema Corte di Cassazione – Sezione Unite, ordinanza 4325/14 del 24 febbraio 2014, con la quale ha precisato che, nel caso di domande di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e/o ascrivibilità tabellare finalizzate anche all’accertamento del presupposto per il futuro diritto della Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO) presentate da personale in servizio, la circostanza che le stesse siano avanzate da personale ancora in servizio non rileva ai fini della valutazione e trattazione delle medesime, “non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – il riconoscimento della causa di servizio, appunto – per poter necessariamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata”.

Chiaramente in questo senso anche la direttiva dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare (M_D SSMD REG2020 0173664 12-11-2020) che ad ogni buon fine si allega in copia. Ciò premesso, nel reclamare l’applicazione di quanto testé rappresentato in ordine al presupposto futuro diritto alla Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO) anche per il personale della Polizia di Stato in servizio, siamo altresì a chiedere – in virtù del consolidato e previsto principio di “unicità di accertamento definitivo” – che al personale in quiescenza a cui è stata già riconosciuta l’infermità come dipendente da causa di servizio, all’atto della richiesta della pensione privilegiata ordinaria non siano richiesti ulteriori accertamenti sanitari e/o diagnostici, in particolare quelli di natura invasiva, se non per eventuali richieste di aggravamento.

A ciò rilevando come “il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”. Da ultimo, attesa l’importanza degli istituti in argomento ed evidenziando come una corretta applicazione delle norme di riferimento raggiungerebbe anche l’obiettivo di deflazionare la gran mole di istanze che oggi opprimono gli Uffici preposti, al fine di corrispondere in tempi più celeri alle legittime istanze degli interessati, siamo ad invitare codesta Amministrazione a voler valutare un serio incremento di personale da assegnare alle C.M.O., dove i ritardi di anni sono ormai diventati inaccettabili, anche con l’assegnazione permanente di altri medici.

Certi di poter contare sulla Sua sensibilità e nel confidare in una rapida soluzione dell’annoso problema, in attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

 

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