CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO. IL SIAMO RICHIEDE CHIARIMENTI.

Il 29 luglio 2022 in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022; decreto che attuerà delle importanti modifiche al D.lgs. 151/2001 in termini di tutela della genitorialità.

In particolare l’articolo 27-bis inserisce il “Congedo di paternità obbligatorio” per i padri lavoratori, con la possibilità di fruire di 10 giorni lavorativi nel periodo tra i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto ed i 5 mesi successivi.

Malgrado la legge non imponga alcun vincolo o alcun rimando alle norme concertative o contrattuali, se non per condizioni di miglior favore e per quanto già l’articolo 1493 del D.Lgs. 66/2010 (Codice d’Ordinamento Militare) ribadisca chiaramente che al personale militare maschile e femminile si applichi la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione,
sembrerebbe che, in alcuni reparti, non vengano concessi i citati giorni di congedo di paternità obbligatorio al personale Dirigente ovvero ai VFP1 e VFP4, ritenendo inoltre erroneamente inapplicabile tale norma per i nati prima del 13 agosto 2022, seppur gli stessi non abbiano compiuto ancora i 5 mesi, previsti come termine di fruizione di tale congedo.

Considerando che la nuova riforma, entrata in vigore già il 13 agosto scorso, ha introdotto sanzioni amministrative e penali molto più severe nell’ordinamento vigente e che non applicare tali norme comporterebbe una grave discriminazione tra il personale con figli, il Sindacato S.I.A.M.O. Esercito ha provveduto ad informare lo Stato Maggiore Esercito, auspicando un rapido intervento evitando ulteriori discriminazioni ai danni del personale.

IL DIRETTIVO NAZIONALE S.I.A.M.O. ESERCITO

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