Forze Armate: Materia di cessione di licenza e riposo solidale

1. PREMESSA
a. L’articolo 19 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, di recepimento del provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze Armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, Aeronautica) ha previsto che il personale possa cedere parte della licenza ordinaria e i riposi di cui alla Legge n. 937/1977 ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli
minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.

b. Si forniscono, pertanto, le seguenti disposizioni applicative, relativamente alle quali è stato acquisito il previsto parere da parte della rappresentanza centrale dei militari ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 255/1999.

c. Tali disposizioni, alla luce degli effetti applicativi, saranno oggetto di eventuale revisione/riesame, previo parere da parte della medesima rappresentanza centrale, da compiersi tra il sesto ed il nono mese dall’emanazione della presente circolare.

2. PERSONALE DESTINATARIO

a. Ciascun militare può cedere parte della licenza ordinaria e i riposi di cui alla Legge n. 937/1977 ad altro militare appartenente alla medesima Forza Armata, indipendentemente dal ruolo, dal grado e dalla categoria di appartenenza.

b. Le presenti disposizioni non sono, al momento, applicabili al personale dirigente (art. 627, comma 2, lett. a) e b) del C.O.M.) e al personale volontario non in servizio permanente, che non possono, pertanto, cedere e/o ricevere giorni di licenza ordinaria/riposo.

3. OGGETTO DELL’ISTITUTO

a. Possono essere ceduti, in tutto o in parte:
(1) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in 20 o 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su 5 o 6 giorni.
Si precisa che:

(a) i suddetti limiti sono validi anche in riferimento alla licenza ordinaria spettante riferita ad anni precedenti;

(b) relativamente alla licenza dell’anno in corso al momento della cessione, potrà essere offerta (quale eccedenza delle quattro settimane annue) solo quella maturata, sempre che non già fruita, fino alla data della cessione stessa;

(2) le quattro giornate di riposo di cui alla Legge n. 937/1977, nel limite di quelle maturate alla data in cui avviene la cessione.
b. Non possono essere oggetto di cessione i giorni di licenza/riposo di cui all’art. 39 del C.O.M..

c. La cessione avviene a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Inoltre, i giorni di licenza acquisiti non possono essere in alcun
caso monetizzati.

4. PROCEDURA

a. Il militare che ha l’esigenza di assistere uno o più figli minori che, per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, può presentare al Comando di appartenenza richiesta di acquisizione di “licenza e riposo solidale”, utilizzando il fac-simile in Allegato B, cui dovrà essere allegata adeguata certificazione comprovante il suddetto stato di necessità,
nonché la sua durata, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Ai fini della concessione del beneficio, come ribadito dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare, sarà, pertanto, sufficiente che nella certificazione sia presente il richiamo a “particolari condizioni di salute che necessitano di cure costanti”, senza la specificazione delle stesse.

Con ciascuna domanda il militare:
(1) può chiedere massimo 30 giorni, fino al limite di 120 giorni annui. Può essere avanzata una nuova richiesta di “licenza e riposo solidale” solo se la disponibilità di giorni ricevuti
allo stesso titolo non sia superiore a 30;

(2) deve indicare se intenda che sia data conoscenza dell’esigenza nell’ambito della Forza Armata; in tal caso il Comando di appartenenza si attiverà, secondo modalità individuate da ciascuna Forza Armata, per rendere tempestivamente nota la necessità, garantendo l’anonimato del richiedente nella fase della divulgazione della richiesta presentata, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice privacy) e
successive modifiche e integrazioni.

Al militare con più di un figlio bisognevole di cure costanti spettano al massimo 120 giorni annui.

b. Il militare che voglia aderire alla richiesta può cedere giorni di licenza e/o di riposo, nel rispetto dei limiti di cui al precedente paragrafo 3., utilizzando il fac-simile in Allegato C, da
presentare al Comando di appartenenza. Quest’ultimo, entro cinque giorni, verificata la disponibilità dei giorni ceduti ed indicatane la data di scadenza secondo i termini previsti
dall’art. 12 del D.P.R. n. 40/2018 per la fruizione della licenza ordinaria e dall’art. 1 della Legge n. 937/1977 per il riposo, invierà detta comunicazione al Comando del militare ricevente, che provvederà a notificare all’interessato i giorni a lui ceduti, dandone sollecita notizia al Comando del militare cedente.

La domanda di acquisizione di giorni di “licenza e riposo solidale” può essere soddisfatta anche attraverso l’offerta di più militari. In tale ipotesi, le licenze rese disponibili sono acquisite secondo un criterio di priorità cronologico, fino al raggiungimento del numero di giorni richiesti.

c. Si precisa che, una volta acquisiti, i giorni ricevuti:
(1) possono essere utilizzati:

(a) fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione;

(b) anche consecutivamente nel massimo di trenta;

(c) solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla Legge n. 937/1977 allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest’ultima;

(d) nei termini previsti dalle vigenti norme di cui al precedente sottoparagrafo b.;

(2) dovranno essere tempestivamente restituiti qualora cessi la necessità all’origine del beneficio, se ancora utilmente fruibili secondo i medesimi suddetti termini.

d. Nel caso di genitori entrambi militari o appartenenti ad altra Amministrazione del Comparto, ciascuno di essi può beneficiare dei giorni di “licenza e riposo solidale”, anche contemporaneamente.

e. Il beneficio spetta indipendentemente dalla situazione lavorativa del coniuge (es. anche se il coniuge non svolge alcuna attività lavorativa).

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è soggetto al rispetto dei principi e delle disposizioni sancite dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice privacy) e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, il trattamento dei dati personali cui si riferisce la presente circolare deve essere effettuato dai soggetti autorizzati secondo le procedure vigenti nell’ambito del Ministero della Difesa e limitatamente allo svolgimento delle attività istituzionali connesse con la gestione della procedura relativa alla cessione di “licenza e riposo solidale”:

a. esclusivamente per il perseguimento di tale finalità;

b. nel rispetto del principio di minimizzazione, in modo che i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alla predetta finalità;

c. per un periodo temporale strettamente necessario al conseguimento della citata finalità.

ALLEGATO B                      ALLEGATO C

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